Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41934 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41934 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto la conversione del ricorso in appello, co conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 gennaio 2023 il Tribunale di Chieti ha dichiarat l’inammissibilità dell’incidente di esecuzione promosso dal RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, nell’ambito del procedimen prevenzione patrimoniale instaurato nei confronti di NOME COGNOME e, dopo suo decesso, di eredi ed aventi causa.
A tal fine, ha premesso che il RAGIONE_SOCIALE istante, intervenendo n procedura di prevenzione, ha chiesto la revoca del sequestro di cinque un immobiliari, che il 14 settembre 2012 la RAGIONE_SOCIALE, al tem in bonis, aveva ceduto ad una società amministrata da COGNOME COGNOME COGNOME di contrat dei quali l’autorità giudiziaria, con sentenza irrevocabile, ha successiva dichiarato la nullità per simulazione assoluta.
Ha, quindi, rilevato che il RAGIONE_SOCIALE istante, non essendo, illo tempore, formalmente titolare dei beni in questione, non è stato chiamato a parteci all’udienza camerale fissata, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 6 se 2011, n. 159, dopo l’esecuzione del sequestro ed aggiunto che la tutela d posizione giuridica del terzo potrà essere garantita, previo accertamento sua buona fede, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 52 e ss. del med plesso normativo.
RAGIONE_SOCIALE propone, tramite il difens procuratore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato s motivi, dei quali si darà atto, in ossequio alla previsione dell’art. 173 cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Osservato, in via preliminare, che l’istanza disattesa dal Tribunale di C avrebbe dovuto essere qualificata come impugnazione ex art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché alla stregua di incidente di esecuzi lamenta, con i primi due motivi, violazione di legge sostanziale e processua vizio di motivazione per avere il giudice della prevenzione assegnato alla van posizione giuridica natura obbligatoria piuttosto che reale, per di più considerare che la trascrizione, in epoca antecedente all’esecuzione sequestro, di domanda giudiziale avente ad oggetto il diritto di proprietà sui de quibus agitur avrebbe imposto all’autorità giudiziaria procedente, ai sens dell’art. 55, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di provocare l’inter di chi la aveva proposta.
Obietta, ulteriormente, che il giudice della prevenzione sarebbe stato te a recepire gli esiti del giudizio civile, instaurato con domanda ritual trascritta priva dell’avvio della procedura preventiva e definito con pro
irrevocabile che ha posto nel nulla i trasferimenti simulati e disposto, con ex tunc, la retrocessione in proprietà degli immobili all’apparente venditrice.
Con il terzo motivo, deduce violazione di legge per avere il Tribunale tea illegittimamente esteso la confisca a beni appartenenti a soggetto giuridic quale, già nel 2014, era stato dichiarato il fallimento, da cui sono der transito agli organi della procedura delle attribuzioni connesse alla gestio patrimonio e la conseguente esclusione della possibilità di eseguire il seque quantunque disposto nell’ambito di un procedimento di prevenzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la conver del ricorso in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Cor appello o, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va affrontato, in via preliminare ed assorbente, il tema di rito dedotto i motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore, munit rituale procura AVV_NOTAIO (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 – 01) si è rivolto al Tribunal Chieti, quale giudice della prevenzione, per contestare la legittimi sequestro di cinque immobili dei quali vanta il diritto di proprietà, a s riconosciuto, con efficacia ex tunc, dalla sentenza, ormai definitiva, che ha dichiarato la nullità degli atti di compravendita per effetto dei quali i me beni erano stati trasferiti a società gestita dal proposto NOME COGNOME.
La predetta istanza è stata presentata nel corso del procedimento prevenzione, che allo stato risulta sospeso, dopo l’esecuzione del sequestr ragione del decesso del proposto e della necessità di identificare compiutame eredi ed aventi causa nei cui confronti proseguire la procedura patrimoniale.
Fallace ne appare, pertanto, la qualificazione in termini di inciden esecuzione, rimedio riservato, in COGNOME di pacifico indirizzo ermeneutic diverso caso in cui il terzo, non citato nella fase della cognizione, che v diritto reale su bene del quale è stata disposta la confisca definitiva richiedere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio (così, in particolare, Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 – 01).
Non essendo ipotizzabile la promozione di un incidente di esecuzione prima della conclusione del procedimento di prevenzione, il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio.
Dall’erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale incidente di esecuzione discende la necessità di verificare, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., se l’originaria impugnazione (quella, cioè, consistente nella sollecitazione, rivolta al Tribunale di Chieti, disporre la revoca del sequestro) fosse o meno ammissibile; ciò, indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che la ha proposta e dalle valutazioni operate dall’autorità giudiziaria che la ha delibata.
La norma teste menzionata, invero, è stata inserita nel novellato codice di rito per segnare – in tema di impugnazioni – una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso’ senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell’impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un’impugnazione errata, né, tantomeno, all’eventuale imprecisione della soluzione enucleata dal destinatario dell’istanza.
Detto insegnamento si ricava dall’organica disamina della materia contenuta in Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv.220221, in cui si individua il fondamento dell’art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell’incanalamento dell’impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259532).
Allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto (che, si vedrà da qui a poco, è l’appello ex art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il giudice che riceve l’atto deve pertanto limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente.
Ora, l’istanza di revoca presentata dai RAGIONE_SOCIALE costituisce, al di là della terminologia utilizzata, atto diretto a porre nel nulla effetti del disposto sequestro, proveniente da soggetto che, non avendo, sino a quel momento, partecipato alla procedura, non ha avuto alcun modo di interloquire e che, spiegando autonomo intervento, fa valere, per la prima volta,
il proprio interesse, connesso alla allegata titolarità dei beni sottoposti a vincol cautelare.
Trattasi, in sostanza, di un’impugnazione avverso il decreto di sequestro, proposta da soggetto astrattamente legittimato e svincolata dal rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui applicabilità presuppone la comunicazione del sequestro, che, per quanto consta, non risulta essere stata effettuata nei confronti dell’odierno ricorrente.
Discende dalle superiori considerazioni che il Tribunale di Chieti, preso atto della richiesta depositata dall’odierno ricorrente, avrebbe dovuto qualificarla, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come appello e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti alla locale Corte di appello; adempimenti, questi, cui, previo annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, può senz’altro provvedersi in questa sede.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’istanza come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila pe l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/06/2023.