Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7091 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 3 Num. 7091 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso di NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 11/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di convertire il ricorso per cassazione in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 luglio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di dissequestro e restituzione di beni mobili, in particolare preziosi e dispositivi elettronici, presentata da NOME, in relazione alla confisca disposta ai sensi dell’art. 12bis d.lgs. n. 74 del 2000 con la sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti dell’1 ottobre 2021
Il ricorrente, il quale sostiene che i beni di cui invoca la restituzione non sono stati oggetto di confisca, lamenta con i primi due motivi di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata fissazione dell’udienza di trattazione siccome il G.i.p. aveva provveduto, con il parere del P.m., senza il contraddittorio con la difesa; deduce con il terzo la violazione di norme processuali in relazione all’art. 262, comma 4, cod. proc. pen. perchØ i preziosi, di proprietà della moglie, non erano in rapporto di pertinenzialità con i reati ascrittigli; eccepisce con il quarto la violazione di legge dal momento che non poteva disporsi il sequestro per equivalente in mancanza della confisca diretta definitiva nei confronti dei coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso per cassazione, con cui si impugna l’ordinanza emessa de plano dal G.i.p., deve essere convertito in opposizione.
E’ pacifico in giurisprudenza che, nei casi previsti dagli art. 667 e 676 cod. proc. pen., tra cui la confisca, l’ordinanza adottata, “de plano” e senza formalità di procedura, Ł impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 288563 – 01). Ciò comporta che per il favor impugnationis , il ricorso per cassazione non possa essere dichiarato inammissibile sebbene irritualmente proposto, ma debba essere riqualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, onde evitare che l’interessato perda la cognizione piena del ‘riesame’ del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284403 – 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271460-01, ove si dà conto delle ragioni della conversione; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, COGNOME, R.J. 265538-01; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454-01).
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso, il 13 gennaio 2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME