Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29716 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29716 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Castellammare di Stabia DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/4/2023 della Corte d’appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2023 la Corte d’appello di Torino, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati avverso la sentenza del 19 febbraio 2020 del Tribunale di Torino, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 5 della rubrica, commesso nel 2012 e nel 2013) e NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6 della rubrica, commesso nel 2013) e anche del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 7 della rubrica, commesso il 30/12/2014), ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME a un anno e un mese di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza impugnata a causa della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Ha esposto che la contestazione di cui al capo 5) era relativa alla emissione di fatture per operazioni inesistenti, per la vendita di rifiuti ferrosi da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, ma l’istruttoria aveva consentito di accertare che le operazioni economiche sottostanti dette fatture erano, in realtà, state realizzate (perché la RAGIONE_SOCIALE aveva effettivamente ricevuto ingenti quantità di rottami ferrosi, consegnati da dipendenti e collaboratori della RAGIONE_SOCIALE e provenienti dai magazzini e capannoni della RAGIONE_SOCIALE, e l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME avevano discusso abitualmente di prezzi e quantità di materiali da acquistare e vendere), cosicché era stato ritenuto che i ricorrenti fossero degli intermediari rispetto ai reali venditori, rimasti ignoti, per cui la contestazione d emissione di fatture relative a operazioni inesistenti posta in essere per consentire l’evasione della RAGIONE_SOCIALE era stata mutata nella emissione di fatture relative a operazioni inesistenti allo scopo di favorire l’evasione da parte del vero fornitore della RAGIONE_SOCIALE, rimasto ignoto.
Tale modificazione aveva determinato la violazione del diritto di difesa degli imputati, in quanto dall’accusa di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per consentirle l’evasione, da cui si erano difesi adducendo prove dei rapporti intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, imprevedibilmente erano stati condannati per essere stati lo schermo di altri fornitori, condotta dalla quale non avevano avuto modo di difendersi.
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2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 a causa della insufficiente considerazione della effettività delle forniture di rottami e materiali ferrosi da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Ha sottolineato che dall’istruttoria era emerso che la RAGIONE_SOCIALE disponeva di magazzini, aveva dipendenti e autisti, camion e mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto dei materiali ferrosi; che era titolare delle autorizzazioni necessarie per il trasporto di tali materiali; che vendeva anche a clienti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE a prezzi di mercato; che l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME) discuteva abitualmente di prezzi e quantità con l’amministratore della acquirente COGNOME; che i prezzi corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE risultavano in linea con quelli di mercato. Tale complesso di circostanze dimostrerebbe che la RAGIONE_SOCIALE esercitava l’attività di collettore di materiali ferrosi da soggetti occasionali e non professionali, provvedendo a raccogliere tali materiali, selezionarli, suddividerli per categorie e caratteristiche merceologiche, raccogliere gli ordini dei clienti e venderli e trasportarli a imprese dedite alla trasformazione di tali materiali, tra cui, in modo preponderante, la RAGIONE_SOCIALE.
Gli altri aspetti emersi dall’istruttoria (omesso versamento delle imposte dovute dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante la presentazione delle relative dichiarazioni; indisponibilità della documentazione fiscale della medesima RAGIONE_SOCIALE; mancanza di esperienza nel settore della De COGNOME, preposta a funzioni amministrative; modestia del prezzo pagato per il capannone di stoccaggio; irrilevanza della, peraltro non dimostrata, evasione d’imposta dei fornitori dei rottami ferrosi; irrilevanza dei bonifici e prelevamenti in contanti successivamente alle rimesse sui conti della RAGIONE_SOCIALE e anche dei pagamenti in contanti dei fornitori dei rottami), non escludevano affatto l’effettività dell’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, essendo irrilevanti, quanto al realtà delle forniture dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, gli inadempimenti fiscali della RAGIONE_SOCIALE e anche quelli, ipotetici, dei fornitori di quest’ultima, con la conseguente erroneità della affermazione della configurabilità del delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 d 2000 ascritto ai ricorrenti.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della medesima disposizione di legge penale con riferimento all’elemento soggettivo del reato, non essendo stato considerato, anche in questa prospettiva, che le fatture oggetto della contestazione riguardavano operazioni reali, essendo stata desunta la consapevolezza dei ricorrenti della falsità delle fatture unicamente dal loro coinvolgimento nella gestione dell’impresa, da cui non potrebbe trarsi la volontà di operare al fine di consentire a terzi di evadere le imposte tramite false fatture.
2.4. Infine, con un quarto motivo, ha denunciato l’apparenza e la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, a causa della mancata o insufficiente considerazione di una pluralità di elementi indicativi della operatività della RAGIONE_SOCIALE e anche della effettività delle prestazioni
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indicate nelle fatture oggetto della contestazione, costituiti dalla disponibilità di magazzini, camion e mezzi di trasporto, nonché di autisti e dipendenti; dalla titolarità delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell’attività di commercio e trasporto di materiali ferrosi, che venivano venduti anche a clienti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, a prezzi di mercato, di cui COGNOME discuteva abitualmente con l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE e altri; dalla effettiva consegna dei materiali ferrosi e dalla reale corresponsione del relativo prezzo.
Si lamenta anche l’indebita e illogica valorizzazione di aspetti emersi dall’istruttoria e già sottolineati con il secondo motivo, costituiti dalla irrilevanz nella prospettiva della configurabilità di detto reato, dell’omesso versamento delle imposte dovute dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante la presentazione delle relative dichiarazioni; dall’indisponibilità della documentazione fiscale della medesima MMF; dalla mancanza di esperienza nel settore della De COGNOME, preposta a funzioni amministrative, essendo affidate a COGNOME quelle commerciali; dalla modestia del prezzo pagato per il capannone di stoccaggio; dalla irrilevanza della, peraltro non dimostrata, evasione d’imposta dei fornitori dei rottami ferrosi; dalla irrilevanza dei bonifici e prelevamenti in contanti successivamente alle rimesse sui conti della RAGIONE_SOCIALE e anche dei pagamenti in contanti dei fornitori dei rottami.
2.5. Con memoria del 26/4/2024 è stata ribadita la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato anch’egli la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
Ha esposto che la contestazione riguardava l’emissione, nell’anno d’imposta 2013 e in concorso con NOME COGNOME, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME (al quale era stata contestata la commissione del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per avere utilizzato a fine di evasione tali fatture), onde consentirle di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un ammontare di euro 1.892.000,00.
Il Tribunale di Torino aveva assolto COGNOME dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarando tuttavia il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 8 anche se non era stato individuato il beneficiario della emissione delle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, benché le fatture fossero tutte state emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e la contestazione avesse a oggetto dette fatture, cosicché l’affermazione di responsabilità risultava difforme dalla contestazione e adottata in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve, preliminarmente, essere disattesa l’istanza di rinvio per impedimento avanzata dal difensore di NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, con atto pervenuto il 14 maggio 2024, fondata su un concomitante impegno, costituito dalla necessità di assistere NOME COGNOME innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova nell’udienza del 16 maggio 2024 ore 9, trattandosi di soggetto detenuto e non essendo possibile la sostituzione con altro difensore, trattandosi di richiesta generica e, soprattutto, intempestiva.
La fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Genova risale, infatti, al 22 febbraio 2024 e quella dell’udienza di discussione innanzi a questa Corte è stata comunicata al medesimo AVV_NOTAIO in data 28 febbraio 2024, cosicché lo stesso avrebbe ben più tempestivamente potuto rappresentare l’esistenza di tale impedimento, conseguente alla contemporaneità delle udienze, onde consentire il differimento di una delle due.
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01; v. anche Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, P.G. in proc. De Marino, Rv. 244109 – 01, e Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 – 01).
Nel caso in esame il difensore di NOME COGNOME non ha rappresentato tempestivamente l’impedimento, pur trovandosi nelle condizioni di poterlo fare; non ha indicato le ragioni che rendono essenziale la sua partecipazione nel procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di Genova (non essendo sufficiente, in relazione a procedimento di sorveglianza, il generico riferimento al mero stato di detenzione dell’assistito); non ha rappresentato l’assenza in tale procedimento di altro codifensore.
Ne consegue che quanto esposto nella richiesta di differimento dell’udienza non è sufficiente a consentire di ravvisare un legittimo impedimento di detto difensore, con la conseguenza che la suddetta richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere disattesa, essendo priva dei requisiti richiesti per poter ravvisare l’esistenza di un legittimo impedimento.
Ciò premesso rileva il Collegio che entrambi i ricorsi sono inammissibili.
3. Giova premettere, per la miglior comprensione della vicenda e anche delle censure formulate con entrambi i ricorsi, che sia il capo 5) della rubrica, contestato a NOME COGNOME e NOME COGNOME, sia il capo 6), contestato a NOME COGNOME in concorso con NOME COGNOME, fanno riferimento alla emissione di fatture relative a operazioni inesistenti (elencate analiticamente nelle imputazioni) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’imposta sul valore aggiunto”.
Il Tribunale di Torino, sulla base degli elementi emersi dall’istruttoria e tenendo conto dei rapporti intercorsi tra gli imputati e NOME COGNOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice delle fatture, e della inadeguatezza strutturale e operativa delle varie emittenti (GEFER, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), ha ritenuto provata l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, finalizzata a consentire l’evasione delle imposte dirette e indirette agli effettivi fornitori occult dei materiali ferrosi acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE, sottolineando la genesi e la inadeguatezza strutturale della RAGIONE_SOCIALE, amministrata di diritto da NOME COGNOME e di fatto dal figlio NOME COGNOME, la mancanza della contabilità di tale ditta, la sua inadeguatezza strutturale (non essendo emersi indici dello svolgimento di alcuna attività nel capannone di Trana nella disponibilità di tale impresa, privo di utenze per l’erogazione di servizi) e i prelevamenti di contanti effettuati dai conti di detta impresa immediatamente dopo la ricezione dei pagamenti da parte della RAGIONE_SOCIALE; quanto alla RAGIONE_SOCIALE sono stati sottolineati la mancanza della contabilità anche di tale impresa, dichiarata smarrita e mai denunciata, i prelevamenti dai conti della ditta subito dopo la ricezione dei pagamenti dalla RAGIONE_SOCIALE, l’assenza di elementi dimostrativi dell’effettivo svolgimento di attività e di utilizzo de capannone in Nichelino di cui la RAGIONE_SOCIALE aveva la disponibilità. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La Corte d’appello di Torino, nel provvedere sulle doglianze degli imputati, sostanzialmente riprodotte senza significativi elementi di novità con entrambi i ricorsi per cassazione, ha, anzitutto, escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in considerazione del carattere di soggetti interposti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (entrambe cessionarie di rami d’azienda da parte di soggetti operanti nel medesimo mercato dei rottami metallici con contratti generici e a prezzi eccessivamente bassi rispetto al valore reale; amministrate di diritto da persone inesperte, sia di attività di impresa, sia dello specifico settore merceologico; amministrate di fatto da soggetti legati da vincoli di parentela con i titolari formali; prive di struttura operativa effettiva, per i loc non adeguati e l’assenza di personale), sottolineando la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, l’emissione di fatture prevalentemente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (salvo che per la RAGIONE_SOCIALE, che risultava avere dei dipendenti, aveva emesso
fatture anche nei confronti di altri soggetti e aveva presentato la dichiarazione dei redditi), lo smarrimento, in assenza di denunce, della documentazione fiscale, e l’emissione di fatture da considerare soggettivamente inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto relative a cessioni effettuate da terzi di materiale ferroso, a prezzi inferiori, onde consentire ai cedenti di evadere le relative imposte: la Corte territoriale ha pertanto escluso, alla luce di tale complesso di elementi, che tale accertamento avesse determinato una modificazione del fatto contestato.
Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso congiuntamente proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME è manifestamente infondato.
4.1. Il primo motivo, mediante il qual è stata eccepita la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stata “sostituita” l’originaria imputazione (di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE) con la contestazione di aver fatto da schermo alle forniture a favore della RAGIONE_SOCIALE da parte di altri soggetti, non identificati, è manifestamente infondato.
Va, in premessa, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l’ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all’oggetto dell’imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 16900 del 04/02/2004, COGNOME, Rv. 228042; Sez. 4, n. 41663 del 25/10/2005, COGNOME, Rv. 232423; Sez. 3, n. 35225 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 237517; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 239866; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, COGNOME e altri, Rv. 265946).
Nel caso in esame la contestazione mossa a NOME COGNOME e NOME COGNOME riguardava l’emissione di fatture, tutte dettagliatamente e analiticamente indicate nella imputazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
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I ricorrenti prospettano una difformità tra contestazione e decisione a causa della assoluzione dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestatogli al capo 1).
Ciò, però, non ha determinato alcun mutamento del fatto contestato ai ricorrenti, essendo stato ritenuto, concordemente, dai giudici di merito, che le operazioni commerciali di vendita di rottami e materiali ferrosi sottostanti le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE (e anche dalla RAGIONE_SOCIALE) indicate nella imputazione non fossero, in realtà, state concluse tra tale ditta (e la RAGIONE_SOCIALE) e la RAGIONE_SOCIALE, ma tra quest’ultima e terzi e che l’emissione delle fatture da parte della RAGIONE_SOCIALE (e della RAGIONE_SOCIALE) fosse strumentale a consentire agli effettivi cedenti dei rottami e materiali ferrosi di evadere le imposte.
La condotta contestata è rimasta, dunque, inalterata, sia sul piano materiale, sia nella sua finalità, non essendo stato contestato che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE (e anche dalla RAGIONE_SOCIALE) avessero la finalità di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di evadere le imposte, essendo strumentali alla evasione fiscali da parte di soggetti terzi (i reali fornitori dei rottami e materiali ferrosi).
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, non essendovi stato alcun mutamento della condotta contestata, neppure quanto alla sua direzione finalistica, rispetto a quella ritenuta nelle sentenze di merito, e risultando irrilevante, sul punto, l’assoluzione di COGNOME dal delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (fondata sulla assenza di vantaggi per la sua impresa dalla utilizzazione di dette fatture e sulla mancanza di prova della sua consapevolezza del fine di evasione che aveva animato i fornitori dei rottami e materiali ferrosi).
4.2. Il secondo e il quarto motivo, esaminabili congiuntamente, stante la sostanziale sovrapponibilità delle doglianze con essi formulate, mediante le quali è stata censurata l’affermazione della configurabilità del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ascritto a ricorrenti al capo 5), affermazione alla quale i giudici di merito sarebbero pervenuti non valutando adeguatamente le risultanze probatorie, da cui emergerebbe l’effettività delle prestazioni oggetto delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE amministrata dai ricorrenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili.
Mediante tali censure, infatti, i ricorrenti propongono, attraverso la deduzione di una violazione di legge penale, una non consentita rivisitazione e riconsiderazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di escludere la fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE da essi amministrata.
Tale fittizietà, come già osservato, è stata ribadita dalla Corte d’appello di Torino considerando, in modo non manifestamente illogico, una pluralità di elementi ritenuti univocamente dimostrativi della veste di “schermo” della RAGIONE_SOCIALE, priva di documentazione contabile (dichiarata smarrita in assenza di denuncia);
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priva anche di beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, oltre agli automezzi presenti nel capannone di Nichelino di cui aveva la disponibilità (come, ad esempio, strumenti per il carico e lo scarico dei rottami e materiali ferrosi, per la loro separazione, selezione e stoccaggio); sorta a seguito della cessione di un ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE a un prezzo particolarmente modesto e senza l’indicazione di beni aziendali; dai cui conti bancari venivano immediatamente eseguiti prelievi di denaro non appena ricevuti i bonifici di pagamento dalla RAGIONE_SOCIALE; amministrata di fatto da un soggetto, la COGNOME, giovane e priva di specifica esperienza nel settore merceologico di operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di considerazioni idonee a giustificare l’affermazione del carattere di soggetto schermo della RAGIONE_SOCIALE nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, essendo stati indicati i plurimi elementi ritenuti in modo logico dimostrativi della fittizietà soggettiva delle fatture emesse da tale ditta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, risultando, sul punto, assai significativi i prelievi in contanti immediatamente successivi alla ricezione dei bonifici di pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, indicativi, sulla base di nozioni di comune esperienza correttamente applicate dai giudici di merito, della fittizietà delle transazioni commerciali concluse tra tale società e la RAGIONE_SOCIALE.
Ì Le censure mosse dai ricorrenti con il secondo e il quarto motivo, oltre a non tenere conto di tutti gli aspetti di fatto sottolineati nelle sentenze di merito, tra cu la mancanza di beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, pur sempre necessari anche per l’attività di acquisto e rivendita di rottami e materiali ferrosi, e i suddetti prelievi di denaro dai conti della RAGIONE_SOCIALE, propongono una rivisitazione e una riconsiderazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, non è manifestamente illogica, né fondata sul travisamento dei dati probatori, e non è, quindi, suscettibile di una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o di una diversa ricostruzione storica dei fatti, o di un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza delle censure fatte valere con il secondo e il quarto motivo di ricorso.
4.3. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte a proposito del terzo motivo, mediante il quale è stata prospettata una ulteriore violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti, in quanto, anche a questo proposito, i ricorrenti censurano, peraltro in
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modo generico, la ricostruzione della vicenda, dalla quale i giudici di merito hanno ricavato la sussistenza dell’elemento psicologico, desunto, in modo non manifestamente illogico, dal ruolo attivo svolto da entrambi gli imputati, in quanto COGNOME intratteneva i rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE (ossia con COGNOME) e la COGNOME, per quanto non esperta dello specifico settore merceologico di attività, era comunque pienamente inserita nella gestione amministrativa, in quanto emetteva le fatture, conferiva incarico agli intermediari per le dichiarazioni fiscali ed eseguiva in prima persona i prelievi dai conti correnti bancari: si tratta di considerazioni idonee a giustificare, in modo non manifestamente illogico, la sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emergendo, dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, la strumentalità della condotta dei ricorrenti a consentire l’evasione di terzi e la loro piena consapevolezza di tale direzione finalistica delle loro azioni, cosicché anche su questo punto le censure dei ricorrenti risultano manifestamente infondate, essendo nuovamente volte a conseguire una rivalutazione delle risultanze istruttorie, questa volta nella prospettiva della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato ai ricorrenti.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, mediante il quale è stata denunciata la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., a causa della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, oltre che generico, per le medesime ragioni già esposte al par. 4.1. a proposito dell’analogo motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in quanto anche il capo 6), addebitato a NOME COGNOME, riguarda l’emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE allo scopo di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non alla RAGIONE_SOCIALE ma ai terzi fornitori di detti materiali, come ritenuto nelle sentenze di primo e secondo grado.
In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili a cagione della manifesta infondatezza delle censure alle quali sono stati affidati.
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, COGNOME, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, NOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, at:
Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, COGNOME Scalora, Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 16/5/2024