Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39548 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39548 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.n.1478/2025
sez.
NOME COGNOME
UP Ð 14/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Sassari il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 20.11.2024 della Corte di appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.
La corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza del tribunale di Sassari con cui COGNOME NOME era stato condannato
in ordine al delitto ex art. 2 del Dlgs. 74/2000 per essersi avvalso di una falsa fattura di acquisto riguardante un preliminare di vendita di un fabbricato da ultimare.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso mediante il proprio difensore COGNOME NOME, deducendo tre motivi di impugnazione.
Con il primo rappresenta il vizio di violazione di legge quanto agli elementi integrativi della fattispecie contestata e la violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. Si contesta la ricostruzione della vicenda quanto alla assenza significativa, nel preliminare, di previsioni di forme di compensazione di crediti / debiti tra le parti, come pure sarebbero avvenute in concreto, secondo la difesa, nel caso di specie, in ragione dellÕavvenuta mancata considerazione di quanto sarebbe stato riportato in memoria difensiva, quanto ad analoghe compensazioni tra il COGNOME e la ditta venditrice RAGIONE_SOCIALE, avvenute in altri casi similari solo in sede di rogito notarile, senza previa previsione contrattuale. E si contesta anche la ritenuta rilevanza della mancata previsione, nel preliminare, del rilascio della fattura in contestazione, pur in assenza di un prezzo da versarsi, secondo contratto, entro 90 giorni prima del rogito, a fronte della finalitˆ del COGNOME, prospettata dalla difesa, di ottenere con essa un credito agevolato. Quanto alla emissione della nota di credito sul solo imponibile e non sullÕiva si tratterebbe di circostanza conforme alla normativa tributaria. Sarebbe superficiale anche la contestazione della corte sulle ragioni addotte dal COGNOME per giustificare la intervenuta risoluzione da parte sua del preliminare. Un’analisi complessiva dei dati disponibili, come illustrati dalla difesa, avrebbe quindi escluso ogni ricostruzione di rilevanza penale.
Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione, non avendo la corte operato alcun confronto con le argomentazioni difensive circa la esistenza di una diversa e più lineare ricostruzione della vicenda, che renderebbe inutile, a fronte dei rapporti fiduciari tra le parti e di una consulenza tecnica di parte, l’ipotesi di una stipula, nel settembre del 2013, di un contratto preliminare simulato.
Il ricorso è inammissibile. I due motivi, riguardando la adeguatezza della ricostruzione della vicenda negoziale in funzione del giudizio di responsabilitˆ, risultano omogenei e da esaminarsi congiuntamente.
2 Si premette che l’epilogo decisorio non pu˜ essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, quelli adottati dal giudice del merito, perchŽ illustrati come maggiormente plausibili o perchŽ assertivamente dotati di una migliore capacitˆ esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006 Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicitˆ esso, come quello di mancanza e contraddittorietˆ della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimitˆ vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
3 Rispetto alla vicenda in esame la ricostruzione della stessa, in termini di penale responsabilitˆ del ricorrente, è spiegata dalla Corte sia mediante la condivisione di quanto illustrato in primo grado che attraverso una analitica analisi del contenuto dell’accordo intercorso tra il ricorrente e la ditta RAGIONE_SOCIALE emittente la ritenuta falsa fattura; accordo tradottosi in un preliminare di vendita di un fabbricato da completare ed analizzato dal collegio di merito nell’ambito della dinamica di una vicenda contrattuale complessiva intercorsa tra le parti, cos’ da ricavare infine, attraverso lÕevidenziazione di plurimi aspetti incompatibili con una lineare operazione negoziale – come al contrario ricostruito dal difensore del COGNOME -, la sussistenza della fattispecie contestata. In particolare, tale fattispecie appare integrata, secondo la congrua motivazione della corte, in una operazione preordinata a creare strumentalmente una apparentemente regolare attivitˆ negoziale, elaborata in termini di preliminare di vendita immobiliare, in realtˆ preordinata al rilascio, da parte della societˆ promissaria alienante e a favore del COGNOME, promissario acquirente, della falsa fattura contestata e inerente il prezzo, tuttavia mai versato, della compravendita; fattura poi illecitamente utilizzata in sede di dichiarazione fiscale dal COGNOME, quale elemento passivo fittizio, a fronte di un ingiustificata risoluzione,
da parte del COGNOME stesso, dell’atto preliminare ad essa strumentale, intervenuta di seguito al decorrere dell’annualitˆ fiscale di riferimento.
Per spiegare una tale ricostruzione, la corte di appello, come risulta dalla complessiva decisione emergente dalla considerazione RAGIONE_SOCIALE due sentenze conformi, ha sottolineato la sussistenza di una serie di ritenute anomalie rispetto ad una lineare negoziazione preliminare: quali il mancato versamento del prezzo di acquisto di cui alla fattura contestata, la mancata previsione di una caparra e di clausole penitenziali Ð rilevate come di norma presenti in atti contrattuali quale quello in esame Ð, come anche la mancata previsione di forme di compensazione (del tipo di quella rappresentata dalla difesa a giustificazione della assenza di un concreto flusso finanziario tra le parti), tanto più a fronte di una clausola che, al contrario, prevedeva che la somma pattuita dovesse essere versata dalla promissaria acquirente entro 90 giorni antecedenti la data del rogito notarile. Rispetto a tale ultima circostanza, particolarmente perspicua è lÕosservazione della Corte per cui, ove si volesse aderire alla tesi difensiva secondo la quale lÕassenza di materiale passaggio di denaro tra le parti trovava giustificazione nella prassi negoziale, ormai invalsa tra le stesse, e connotata dalla presenza di altri rapporti di credito del COGNOME nei confronti della medesima contraente promissaria venditrice, tali da giustificare il ricorso ai medesimi crediti in via compensativa nella vicenda negoziale in questione -, allora non riesce a trovare una ragionevole spiegazione, estranea alla ricostruzione di rilevanza penale qui contestata, la mancata previsione, nel preliminare, di una tale situazione di futura compensazione, pur nota alle parti alla luce di una, secondo la difesa, consolidata prassi negoziale di tipo compensativo, sopra citata. Egualmente, di rilievo, ai fini della validitˆ e ragionevolezza della motivazione censurata, è lÕosservazione per cui non trova valida spiegazione lÕemissione della fattura di pagamento nei confronti del COGNOME, nonostante la previsione di un pagamento espressamente previsto in contratto come da effettuarsi 90 giorni prima del rogito notariale; spiegazione che la corte ragionevolmente non rinviene nella tesi della strumentalitˆ della fattura per consentire al COGNOME di ricorrere allÕerogazione di un mutuo per la compravendita, in assenza di ogni accenno a tale ultima forma di pagamento nellÕambito del preliminare di compravendita. A tale coerente quadro ricostruttivo si accompagna anche la congrua valorizzazione di dichiarazioni testimoniali, atte a smentire ragioni giustificative della risoluzione del preliminare, da parte del COGNOME, e successiva allÕottenimento della fattura in questione, diverse dalla strumentalizzazione del preliminare medesimo ai soli fini di ottenere la falsa fattura da utilizzare a fini fiscali. In tale quadro, non va trascurato anche il rilievo per cui, secondo la corte, la stessa giustificazione addotta dal COGNOME per spiegare la sua decisione di risolvere il preliminare di
seguito al rilascio della fattura di pagamento, da parte della promissaria alienante, risulterebbe smentita proprio dal contenuto della formalizzata sua risoluzione contrattuale del 6.10.2024, privo di ogni riferimento alle motivazioni addotte dal ricorrente in giudizio, a sostegno della citata risoluzione. Non manca la significativitˆ del carattere ÒsospettoÓ, – che ovviamente nel contesto indiziario sopra riassunto assume un ancor maggior peso Ð della circostanza per cui il COGNOME, in assenza di alcun movimento finanziario per il contratto in questione, in stretta contingenza temporale con i fatti del processo, ebbe a fatturare lavorazioni in favore di societˆ collegata con la promissaria venditrice che poi cedeva a questÕultima il suo debito per importi guarda caso alquanto equivalenti allÕIva contestata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Rispetto alla quale Iva, è adeguatamente valorizzato dalla Corte anche il rilievo, proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE, per cui nei contratti preliminari inerenti lÕacquisto di immobile nel caso in cui il venditore sia una impresa, per regola generale la cessione è esente da Iva, laddove nonostante ci˜ la societˆ RAGIONE_SOCIALE promissaria venditrice, emise fattura per lÕintero importo pattuito, oltre Iva.
Dunque, emerge una motivazione più che adeguata, in linea con i principi di legittimitˆ evocati in premessa, cui il ricorrente, da una parte, oppone censure relative ad argomenti giˆ ampiamente e validamente confutati dai giudici di merito, dallÕaltra, sviluppa una mera personale ricostruzione fondata su una diversa valorizzazione di dati oltre che di propri ragionamenti logici, lontana da ogni congrua rilevazione di vizi logici ÒmanifestiÓ, come richiesto in questa sede, e operante, piuttosto, su un piano di merito, inammissibile. Consegue che lÕinammissibilitˆ della diversa ricostruzione fattuale proposta, a fronte di una ben articolata motivazione, non integra alcun vizio di violazione di legge come pure proposto. NŽ la difesa, confrontandosi peraltro solo con parte della articolata motivazione, specifica quale eventuale vizio motivazionale emergerebbe dalla sua ricostruzione.
In base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Cos’ deciso il 14/10/2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME