Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22015 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 24/04/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 24 aprile 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 4 febbraio 2022 del Tribunale di Palermo che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
Il ricorrente articola un’unica censura deducendo tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. Espone che le operazioni erano esistenti e che il Tribunale e la Corte di appello lo avevano condannato per operazioni soggettivamente inesistenti sebbene nel capo d’imputazione fossero contestate
RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti. Aggiunge che i pagamenti erano stati effettuati per contanti e che i pagamenti successivi, in seguito alla normativa antiriciclaggio, erano stati effettuati con strumenti tracciabili. Proprio i pagament successivi costituivano la prova che le operazioni erano avvenute effettivamente. Lamenta altresì che la Corte territoriale non aveva valutato gli elementi a discarico: le dichiarazioni del funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE e le prove documentali e testimoniali in merito alla sua attività d’impresa, tra cui, i particolare, il geometra della ditta, il quale aveva chiarito che la società era attiv in diversi cantieri, occupandosi di lavori per scavi, ripristini e posa in opera dell fibra ottica, e l’autista, il quale aveva riferito che la società aveva noleggiato va mezzi meccanici. Sostiene che non vi erano elementi di sospetto a carico di NOME COGNOME come evasore totale e che non poteva essere considerato responsabile RAGIONE_SOCIALE sue scelte fraudolente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in deduzioni generiche e fattuali.
I Giudici di merito hanno accertato le violazioni dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 sulla base del pvc del 12 luglio 2016, della relazione di accesso ispettivo del 23 maggio 2015 presso le sedi formalmente riconducibili alle società del RAGIONE_SOCIALE, degli avvisi di accertamento, degli accessi all’anagrafe tributaria, RAGIONE_SOCIALE fatture dei documenti fiscali. E’ emerso che il RAGIONE_SOCIALE e le sue società erano evasori totali e che le fatture, pagate dal ricorrente, pur relative a forniture e consegne di materiale per rilevanti importi e per un periodo molto lungo, non erano accompagnate da contratti né da altra documentazione giustificativa. Non erano stati prodotti ddt, bolle di consegna, estratti di conto corrente da cui desumere il prelievo RAGIONE_SOCIALE somme pagate in contanti al COGNOME né era stata presentata documentazione relativa all’esecuzione dei lavori. La Corte territoriale ha motivatamente confermato il rigetto della richiesta di perizia, ritenendo l’atto solo esplorativo, e ha concluso che la protrazione del rapporto con il COGNOME per molti anni e per un rilevante volume d’affari aveva integrato il dolo specifico di evasione.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la condanna, già in primo grado, è stata pronunciata per l’evasione fiscale perpetrata con fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, il riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti costituendo un argumentum ad abundantiam nell’ambito della motivazione. Peraltro, l’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 sanziona l’evasione perpetrata con l’utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, senza distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente
inesistenti (Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di COGNOME, Rv. 27569201).
Tale condanna è stata confermata dalla Corte di appello, all’esito del riesame critico del compendio probatorio, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria: sotto il profilo oggettivo, i Giudici hanno rimarcato difetto di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni nonché l’irrilevanza di argomenti difensivi funzionali a dimostrare solo la propria operatività non anche quella del COGNOME e RAGIONE_SOCIALE società a lui riconducibili; sotto il profilo soggettivo, hanno desunto il dolo di evasione dal numero di fatture, dal volume d’affari e dalla durata prolungata dell’evasione per varie annualità (Sez. 3, n. 52411 del 19/02/2018, B., Rv. 274104-01, che ritiene compatibile il dolo di evasione con il dolo eventuale).
La sentenza resiste pertanto alle censure sollevate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Coi deciso, il 3 aprile 2024
11