Fatture Inesistenti: la Cassazione Conferma la Condanna
L’emissione di fatture inesistenti è un grave reato fiscale che mina le fondamenta del sistema tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la gravità di tale condotta, dichiarando inammissibile il ricorso di un imprenditore e confermando la sua responsabilità penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda l’amministratore di una società a responsabilità limitata, condannato in primo grado e in appello per aver violato l’art. 8 del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era quella di aver emesso numerose fatture relative a operazioni commerciali mai avvenute. La Corte d’Appello aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado, disponendo la pubblicazione della condanna sul sito del Ministero della Giustizia anziché su un quotidiano locale, ma confermando nel resto la responsabilità penale dell’imputato.
Contro questa decisione, l’imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta illogicità nella motivazione che aveva portato alla sua condanna.
La Decisione sulle Fatture Inesistenti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici supremi, il motivo di impugnazione era manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come non fosse credibile la difesa dell’imprenditore, il quale sosteneva di aver mantenuto in vita la società senza svolgere alcuna attività.
Al contrario, le prove raccolte nei gradi di merito hanno dimostrato che l’unica, vera attività aziendale era proprio la sistematica emissione di fatture inesistenti. Questa conclusione, secondo la Cassazione, è basata su una motivazione logica e coerente, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e in assenza di elementi che potessero giustificare un errore incolpevole da parte del ricorrente, la Corte ha applicato quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imprenditore è stato quindi condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione centrale dell’ordinanza si basa sulla palese infondatezza del ricorso. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello fosse del tutto logica e coerente. L’affermazione secondo cui l’unica attività della società consisteva nell’emissione di documentazione fiscale fittizia è stata considerata una conclusione plausibile e ben argomentata. In sostanza, la difesa dell’imputato non ha offerto elementi validi per contestare il ragionamento dei giudici di merito, rendendo il suo ricorso un tentativo sterile di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: di fronte a un quadro probatorio chiaro, le tesi difensive palesemente illogiche non possono trovare accoglimento in Cassazione. La decisione sottolinea come la gestione di una società ‘cartiera’, creata al solo scopo di commettere illeciti fiscali come l’emissione di fatture inesistenti, configuri una piena responsabilità penale per il suo legale rappresentante. La condanna finale al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria serve da monito, ribadendo le severe conseguenze procedurali per chi presenta ricorsi manifestamente infondati.
Per quale motivo il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha considerato la motivazione della sentenza d’appello pienamente logica e coerente, e non ha ravvisato vizi nel ragionamento che ha portato alla condanna.
Qual era l’attività illecita contestata all’amministratore della società?
All’amministratore è stata contestata la violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’emissione di numerose fatture per operazioni inesistenti. Secondo i giudici, questa era l’unica reale attività svolta dalla società da lui rappresentata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a STORNARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in data 14 aprile 2023 la Corte di appello de l’Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 16 febbraio 2021 a carico di COGNOME NOME dal Tribunale di Vasto, ha disposto, confermando la precedente sentenza nel resto, che il provvedimento di condanna a carico del predetto fosse pubblicato sul sito internet del Ministero della Giustizia e non anche sul quotidiano RAGIONE_SOCIALE“;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui ha dedotto la mancanza di una logica motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato;
che invero essendo al COGNOME contestata la violazione dell’art. 8 del D.Lgs n. 74 del 2000 per avere emesso nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE numerose fatture relative ad operazioni inesistenti logicamente in sede di merito è stata tale condotta attribuita al COGNOME non risultando verosimile che questi, indubbiamente titolare della predetta società, la abbia mantenutot,in vita senza svolgere, così come da lui affermato, alcun tipo di attività dovendo RAGIONE_SOCIALEversa convenirsi che, come affermato in sede di merito, l’unica attività della predetta società fosse quella di emissione di fatture relative a fatture inesistenti;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023