Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37395 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 13/11/2024 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 13 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Savona nella parte in cui aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perchØ, in qualità di socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull’IVA, aveva indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione Unico 2015 relativa all’annualità 2014, avvalendosi di tre fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per operazioni inesistenti per l’importo complessivo di euro 36.000, di cui euro 9.940 per IVA.
Ricorre per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi.
Con il primo deduce la violazione di norme processuali per la tardiva iscrizione del suo nome nel registro degli indagati con conseguente nullità del verbale di acquisizione di documenti del 31 marzo 2015 e del verbale di operazioni compiute in data 11 giugno 2015 dalla Guardia di finanza di Savona, nonchØ inutilizzabilità della relativa documentazione acquisita. Eccepisce altresì la mancanza di motivazione sul punto. Precisa che, in seguito
alle intercettazioni telefoniche effettuate dal 14 novembre 2014 al 19 dicembre 2014, disposte in separato procedimento presso il Tribunale di Lucca, a carico di NOME COGNOME, emittente le fatture in oggetto, vi erano tutti i presupposti per l’iscrizione nel registro degli indagati del suo nome e di quello della concorrente, in qualità di presunti utilizzatori RAGIONE_SOCIALE fatture, asseritamente emesse per operazioni inesistenti. Invece, l’iscrizione del suo nome era avvenuta solo nel 2018, con illegittima dilatazione del termine per le indagini ma anche precludendogli le garanzie difensive. Sebbene devoluto, tale argomento difensivo era stato ignorato dalla Corte territoriale. Contesta in definitiva l’ingresso nel presente processo della documentazione acquisita nel procedimento a carico di COGNOME.
Con il secondo lamenta la violazione di norme processuali con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni provenienti da altro procedimento. Eccepisce anche la mancanza di motivazione. Insiste sul fatto che il presente procedimento si basava sugli stessi atti di indagine a carico di COGNOME. Sebbene l’esistenza RAGIONE_SOCIALE intercettazioni fosse ben nota alla pubblica accusa ancor prima dell’iscrizione nel registro degli indagati, le registrazioni non si trovavano nel fascicolo del P.m., circostanza pacificamente emersa in primo grado. Sostiene che non era stato effettuato l’avviso prescritto ai sensi dell’art. 415bis , comma 2bis , cod. proc. pen. e l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni non era stata fatta sai sensi dell’art. 468, comma 4bis cod. proc. pen. Solo nel corso del dibattimento, il P.m. aveva chiesto l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE registrazioni che erano state trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in data 11 novembre 2022, acquisite dalla Procura della Repubblica di Savona e consegnate al perito in data 14 novembre 2022, a operazioni peritali in corso. Precisa che la richiesta di trascrizione RAGIONE_SOCIALE intercettazioni non valeva a sanare il mancato deposito RAGIONE_SOCIALE intercettazioni integrali e lamenta la violazione del diritto di difesa e il fatto che non erano stati sentiti i verbalizzanti.
Con il terzo eccepisce la violazione di legge per incompletezza RAGIONE_SOCIALE indagini e uso indiscriminato RAGIONE_SOCIALE presunzioni in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonchØ per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Nega la prova di una sua responsabilità. Ricorda che nessun teste aveva dichiarato di averlo visto relazionarsi con COGNOME, non erano stati reperiti gli originali dei documenti, al momento dell’apertura del dibattimento la documentazione, così come le registrazioni RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche, non erano nel fascicolo del P.m. Lamenta varie carenze probatorie. Precisa che il reato si perfezionava solo al momento del deposito della dichiarazione fiscale in cui le fatture erano state utilizzate mentre, prima di tale passaggio, era possibile ipotizzare solo un concorso in emissione di fatture false.
Con il quarto eccepisce il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento dell’art. 131bis cod. pen. richiesto in via subordinata, nonostante l’esiguità dell’importo.
Presenta un motivo nuovo in cui insiste per la riqualificazione del fatto dal reato dell’art. 2 al reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 ed eccepisce la prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1.Il motivo, attinente alla tardiva iscrizione del ricorrente nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e alla conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, Ł inconsistente.
La disciplina in tema di accertamento della tempestività RAGIONE_SOCIALE iscrizioni nel registro RAGIONE_SOCIALE
notizie di reato, oggi prevista dall’art. 335quater cod. proc. pen., non si applica, a norma dell’art. 88bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come inserito dall’art. 5sexies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del 30 dicembre 2022, nonchØ in relazione alle notizie di reato RAGIONE_SOCIALE quali il pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., nonchØ in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 12 cod. proc. pen. e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., anche quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45843 del 05/09/2024, Romo, non mass.).
Si applica dunque il regime previgente dell’art. 335 cod. proc. pen. per il quale l’eventuale ritardo nell’iscrizione dell’indagato nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato non comporta l’inutilizzabilità degli atti compiuti in altri procedimenti. L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione rientra nell’esclusiva valutazione del pubblico ministero ed Ł sottratto al sindacato del giudice, ferma la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o penali nei confronti del pubblico ministero negligente (tra le piø recenti, Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025, COGNOME, Rv. 288293 – 01; Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130-01; ma si vedano piø diffusamente Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, COGNOME, Rv. 244376 e Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216248 – 01).
A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la Corte di appello ha risposto allo specifico motivo di appello a pag. 12 e 13 della sentenza ove ha dato atto della documentazione entrata nel processo e rilevante ai fini della condanna. La documentazione Ł stata acquisita in altro processo ed Ł stata prodotta nel presente a supporto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni testimoniali dei finanzieri. Il ricorrente non ha censurato il contenuto dei documenti nØ ne ha evidenziato la decisività ai fini dell’autosufficienza della sua doglianza nØ ha confutato le dichiarazioni degli operanti sull’attività d’indagine espletata. Non consta che le testimonianze siano state rese in violazione dei limiti di legge stabiliti dagli art. 194 e 195 cod. proc. pen.
1.2.Anche il secondo motivo, inerente all’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni telefoniche provenienti da altro procedimento, Ł inconsistente. Il ricorrente non ha contestato che il procedimento nel quale erano state disposte era connesso con questo, anzi, proprio partendo da tale presupposto e sempre seguendo la tesi dell’inutilizzabilità per tardiva iscrizione del suo nominativo nel registro degli indagati, ha svolto RAGIONE_SOCIALE eccezioni formali sull’avviso di deposito, sulla presenza RAGIONE_SOCIALE bobine, sulle trascrizioni integrali. E’ pacifico in giurisprudenza che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l’autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l’inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non Ł prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all’art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993-01; Sez. 5, n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410 01; Sez. 5, n. 14783 del 13/03/2009, COGNOME, Rv. 243609-01; Sez. 6, n. 27042 del 18/02/2008, COGNOME, Rv. 240972 – 01). Il detto principio conserva la sua validità anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008 che – dichiarando l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24, comma secondo, 111 Cost., dell’art. 268 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico RAGIONE_SOCIALE registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non
depositate – ha ampliato i diritti della difesa, incidendo sulle forme e sulle modalità di deposito RAGIONE_SOCIALE bobine, ma senza incidere sul regime RAGIONE_SOCIALE sanzioni processuali in materia di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni di cui all’art. 271 cod. proc. pen. (cfr. Corte cost. n. 336 del 2008). Piø recentemente, la giurisprudenza ha chiarito che l’omesso deposito del decreto autorizzativo RAGIONE_SOCIALE intercettazioni disposte in altro procedimento non ne determina l’inutilizzabilità, neanche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l’art. 270, comma 2, cod. proc. pen. prevede il solo deposito, presso l’autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l’attività captativa Ł stata disposta, RAGIONE_SOCIALE registrazioni e dei verbali RAGIONE_SOCIALE intercettazioni da utilizzare (Sez. 1, n. 49627 del 14/11/2023, Kasli, Rv. 285579 – 02). Peraltro, nel caso in esame, la Corte di appello ha ulteriormente evidenziato sempre a pag. 12 della sentenza che la trascrizione RAGIONE_SOCIALE conversazioni Ł stata effettuata mediante perizia nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con esclusione quindi di qualsivoglia lesione del diritto di difesa.
1.3. Il terzo motivo, relativo al malgoverno RAGIONE_SOCIALE prove e al vizio di motivazione in ordine al proprio ruolo gestorio e all’utilizzo RAGIONE_SOCIALE fatture, Ł fattuale e rivalutativo nonchØ reiterativo del motivo di appello già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con adeguata motivazione giuridica. Il ricorrente ha affermato che era solo un componente del consiglio di amministrazione della società; che non era responsabile della contabilità; che il maresciallo della Guardia di finanza non poteva riferire quanto appreso dal commercialista; che erano stati sentiti testi che avevano interesse a discolparsi o che nulla sapevano della contabilità della società o che non partecipavano ai consigli di amministrazione; che non vi erano prove (eliminate le intercettazioni inutilizzabili) dei suoi rapporti con COGNOME; che le fatture passive del 2014 non erano state reperite in originale e che non erano state effettuate indagini bancarie relative all’eventuale pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture; che non era certa la prova che RAGIONE_SOCIALE fosse un evasore totale e che le operazioni erano inesistenti; che gli operanti della verifica fiscale di Savona nel 2017, tre anni dopo i fatti, avevano solo una conoscenza indiretta RAGIONE_SOCIALE indagini effettuate da altri e avevano deposto consultando gli atti, nonostante l’opposizione. La Corte territoriale ha evidenziato che i testi avevano confermato il ruolo gestionale del COGNOME, peraltro socio di maggioranza della RAGIONE_SOCIALE, e che dalle intercettazioni era emersa la frode fiscale perpetrata con NOME che, da evasore totale, aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti di cui si era avvalso nella dichiarazione dei redditi. La contestazione del ruolo di NOME non coglie nel segno perchØ, a fronte della dichiarazione testimoniale del finanziere che aveva personalmente verificato in banca dati che NOME era un soggetto inoperativo ed evasore totale, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il contrario.
1.4.Il ricorrente ha anche contestato nel terzo motivo, riprendendo la relativa argomentazione nel motivo aggiunto, la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 2 anzichØ ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perchØ, in assenza della prova dell’utilizzazione in dichiarazione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti si poteva al limite configurare il concorso nell’emissione. La censura Ł eccentrica perchØ in dichiarazione non sono indicate le fatture ma sono riportati i costi per cui il ricorrente avrebbe dovuto contestare in radice la contabilità o la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE risultanze della dichiarazione rispetto alla contabilità, eccezione non formulata. Il punto Ł stato affrontato a pag. 13 della sentenza ove la Corte di appello ha osservato che le fatture erano state registrate nella contabilità, ciò che era sufficiente a far apparire chiaro ed evidente il loro utilizzo in dichiarazione.
Sia il terzo motivo che il correlato motivo aggiunto sono dunque manifestamente infondati.
1.5. Immune da censure Ł la motivazione anche con riferimento al quarto motivo con cui il ricorrente ha contestato il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. La Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha espresso un giudizio di gravità del fatto, non tanto in merito all’entità dell’evasione, quanto piuttosto in relazione alle modalità di gestione fraudolente della RAGIONE_SOCIALE Peraltro, il ricorrente ha ammesso in ricorso che l’operazione era stata ‘un maldestro’ tentativo di mettere in sicurezza la società per salvare i lavoratori, tentativo comunque infruttuoso perchØ la società era stata dichiarata fallita. Tale prospettazione finisce con il confermare il giudizio di gravità espresso dalla Corte territoriale che ha ben inquadrato il reato in un piø ampio contesto fraudolento.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, l’1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME