Fatture Inesistenti: L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
L’utilizzo di fatture inesistenti rappresenta una delle più gravi violazioni fiscali, sanzionata penalmente dal D.Lgs. 74/2000. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la difesa in giudizio debba essere specifica e puntuale, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti conclusioni dei Giudici di legittimità.
Il Caso: Dichiarazione Fraudolenta Tramite Fatture Fittizie
Un imprenditore è stato condannato nei gradi di merito per il reato di dichiarazione fraudolenta. L’accusa era di aver utilizzato, nelle dichiarazioni dei redditi relative a due annualità, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un fornitore. Lo scopo era quello di indicare elementi passivi fittizi per abbattere l’imponibile e, di conseguenza, evadere le imposte.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Sulla Realtà delle Operazioni
La difesa dell’imputato si è basata su due argomenti principali, entrambi volti a dimostrare la realtà delle operazioni fatturate e la buona fede del proprio assistito.
La Legittimità dei Pagamenti
In primo luogo, si sosteneva che il fornitore avesse effettivamente eseguito le lavorazioni, emesso le fatture e ricevuto i pagamenti. Il fatto che gli assegni fossero intestati alla madre del fornitore era giustificato come una scelta lecita, data l’entità dei pagamenti, e si affermava l’assenza di prove su rapporti autonomi tra l’imprenditore e la madre del prestatore d’opera.
La Buona Fede e i Contratti di Subappalto
In secondo luogo, si contestava alla Corte d’Appello di non aver dato il giusto rilievo giuridico ai contratti di subappalto stipulati con il fornitore. Inoltre, si evidenziava la buona fede dell’imprenditore, il quale aveva quasi estinto la pretesa tributaria in modo spontaneo, sebbene non esecutivo, attraverso un piano di rateizzazione.
La Decisione della Cassazione sulle Fatture Inesistenti
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, entrambi i motivi erano generici e fattuali, ovvero si limitavano a proporre una rilettura dei fatti già ampiamente e correttamente valutati dalla Corte territoriale, senza sollevare reali questioni di diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché non si confrontava con la pluralità di elementi probatori che, nel loro insieme, dimostravano in modo inequivocabile la natura fittizia delle operazioni. La Corte d’Appello aveva infatti ricostruito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, basato su molteplici anomalie:
1. Irregolarità delle fatture: I documenti fiscali stessi presentavano numerose irregolarità.
2. Anomalia del subappalto: Il contratto di subappalto non solo era irregolare e non accettato dal committente principale, ma era anche anomalo poiché il fornitore utilizzava i mezzi e le attrezzature della società dell’imputato.
3. Mancanza di struttura imprenditoriale: Il fornitore non era iscritto alla Camera di Commercio e non aveva un conto corrente bancario, circostanza che spiegava l’intestazione degli assegni alla madre.
4. Sproporzione economica: Vi era una palese sproporzione tra i corrispettivi incassati dal fornitore (oltre 75.000 euro in due anni) e la retribuzione dichiarata per i subappalti (solo 9.000 euro).
Di fronte a questo solido impianto accusatorio, il ricorso si è limitato a una sterile contrapposizione, senza smontare le specifiche evidenze. Anche il secondo motivo è stato giudicato generico. La Corte ha sottolineato che l’analisi dei rapporti con il fornitore era stata esaustiva e che i pagamenti all’Erario non potevano assumere rilevanza, in quanto non era stata fornita la prova della completa estinzione del debito tramite la rateizzazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per essere ammissibile, deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a proporre una versione alternativa. In materia di fatture inesistenti, la prova della fittizietà può derivare da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti. La difesa deve essere in grado di contestare puntualmente ciascuno di questi elementi, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per l’uso di fatture inesistenti può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e fattuali, ovvero si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati dal giudice di merito, senza contestare specificamente le irregolarità e gli elementi di prova evidenziati nella sentenza impugnata.
Quali elementi possono indicare che le fatture sono per operazioni inesistenti?
Secondo la Corte, diversi elementi possono indicare la fittizietà delle operazioni, tra cui: irregolarità formali sulle fatture, contratti di subappalto anomali (ad esempio, con utilizzo di mezzi della società committente), la mancata iscrizione del fornitore alla Camera di Commercio, l’assenza di un conto corrente aziendale e una palese sproporzione tra i corrispettivi fatturati e il reddito dichiarato dal fornitore.
Il pagamento parziale del debito tributario può escludere la responsabilità penale?
No, in base a questa decisione, l’aver avviato un piano di rateizzazione e aver pagato parte del debito non è sufficiente a escludere la responsabilità penale se non viene fornita la prova della completa estinzione del debito tributario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVO’ NOME NOME a PISTOIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per violazioni dell’art. d.lgs. n. 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi delle fat per operazioni inesistenti emesse dalla ditta di NOME COGNOME, documenti di cui ai rispettivi r dei capi A) e B) a questi ascritti, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette impost gli anni 2013 (capo C) e 2014 (capo D), elementi passivi fittizi;
Rilevato che l’imputato con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione perché COGNOME aveva eseguito le lavorazioni richieste, aveva emesso le fatture, e ricevuto i pagamenti co assegni intestati alla madre, ciò che era lecito per l’entità dei pagamenti ed era provato perc non vi era alcuna traccia di rapporti autonomi tra lui e la madre del COGNOME;
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso eccepisce il vizio di motivazione laddove si e omesso di dare rilievo giuridico ai contratti di subappalto stipulati con il COGNOME; lamenta in che non era stata valorizzata la buona fede di chi aveva spontaneamente, e non esecutivamente, quasi estinto la pretesa tributaria;
Ritenuto che il primo motivo sia generico e fattuale perché la Corte territoriale ha ricostruito le fatture emesse presentavano numerose irregolarità; che il subappalto con COGNOME era irregolare, non accettato dal committente e a sua volta anomalo, perché COGNOME utilizzava mezzi della società di COGNOME; che COGNOME non era iscritto alla RAGIONE_SOCIALE, non aveva un conto corrente (donde gli assegni intestati alla madre), aveva dichiarato una retribuzione pe i subappalti di euro 9.000, a fronte di corrispettivi per euro 28.500 e 47.250;
Rilevato che il motivo non si confronta affatto con i plurimi elementi evidenziati a carico del T a supporto della contestazione di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti per evadere tributi;
Ritenuto che anche il secondo motivo sia generico e fattuale perché l’analisi dei rapporti co COGNOME è stata esaustiva e, d’altra parte, i Giudici hanno escluso rilevanza ai pagamenti all’Era perché non compiuta la prova della completa esecuzione della rateizzazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2I241 E POSIT ATA IN CANCLUIRIA t GLYPH / 0 tet44 GLYPH kA4,