Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39430 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; u dito L’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione resa in abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, ha prosciolto NOME COGNOME e NOME COGNOME da una serie di addebiti fiscali per cui era maturata la prescrizione, mentre ne ha confermato la condanna per i seguenti reati.
COGNOME:
bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente dichiarate fallite dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 novembre 2018, il 28 novembre 2018, il 13 novembre 2018 e il 23 gennaio 2020;
-emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’ art. 8 d.lgs 74 del 2000 quanto alla prima, alla terza e alla quarta società;
occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 d.lgs 74 del 2000 per tutte le predette società;
omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs 74 del 2000 per la quarta società.
COGNOME:
reato ex art. 2 d.lgs 74 del 2000 per avere utilizzato, ai fini delle dichiarazioni IVA e sulle imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società di cui sopra, oltre che dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale aveva assolto COGNOME dagli addebiti di bancarotta fraudolenta documentale in relazione a tutte le società amministrate; la Corte di appello, dal canto suo, ha preso atto della maturazione del termine prescrizionale per una serie di reati fiscali, riducendo, di conseguenza, la pena per entrambi gli imputati.
Contro la predetta sentenza gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia, sviluppando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si compone di due motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al vaglio della confessione resa da COGNOME in relazione a tutti i reati a lui ascritti, che sarebbe stata illogicamente valutata; l’unica specificazione del vizio agitato si coglie nella deduzione secondo cui l’esaltazione in malam partem del narrato dell’imputato, certamente possibile, sarebbe però contraddittoria rispetto all’ inattendibilità attribuita alla dichiarazione del medesimo COGNOME nella parte in cui aveva affermato che la tenuta delle scritture contabili era stata affidata ad una commercialista, presso cui se ne erano perse le tracce.
3.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto al discostamento della pena dal minimo edittale.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME consta di un unico motivo, che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il ricorrente premette, trascrivendo stralci dell’atto di appello, di avere dedotto dinanzi alla Corte territoriale che il Tribunale aveva trascurato la prova a discarico prodotta, costituita da dichiarazioni di dipendenti dell’imputato e da documentazione (contabili di bonifico, contratti di subappalto), che attestavano come effettivamente COGNOME, nei periodi cui si riferiscono le fatture, aveva lavorato
presso i cantieri gestiti dal ricorrente -anche portando seco degli operai ed aveva ricevuto pagamenti da COGNOMECOGNOME Di fronte alla comprovata effettività delle lavorazioni e dei relativi pagamenti, sarebbe errato il ragionamento della Corte di appello, che ha comunque attribuito al prevenuto la consapevolezza della falsità delle fatture in ragione della natura di cartiere della società riferibili a COGNOME, come se il destinatario delle fatture fosse tenuto a verificare l’effettiva realtà societaria da cui i documenti promanano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1. Ricorso di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico e reiterativo, senza neanche la specificazione di quale sia il capo o il punto della decisione cui si riferisce la doglianza, in spregio a quanto prevede, a pena di inammissibilità, l’art. 581, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen. Se -con uno sforzo da parte del Collegio -si può ipotizzare che l’accenno alla versione resa dalla commercialista COGNOME circa la tenuta della scritture contabili testimoni che la censura è riproduttiva del tema difensivo di cui al secondo motivo di appello -concernente la mancata assoluzione per i reati relativi alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE -allora il ricorso è aspecifico e reiterativo, perché trascura che lo scrutinio della Corte distrettuale è fondato su un dato oggettivo, vale a dire la smentita, proveniente dalla professionista indicata, circa il possesso delle scritture contabili, senza che siano emersi elementi che possano far ritenere dette dichiarazioni non autentiche e tese a mascherare un impossessamento o una sparizione addebitabile alla COGNOME.
In definitiva, quindi, il motivo in esame patisce sia un difetto di specificità intrinseca, sia una carenza di specificità estrinseca, sottraendosi al dovuto confronto con le argomentazioni della Corte distrettuale, in spregio al principio di diritto, secondo cui il ricorso per Cassazione deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
1.2. Il secondo motivo di ricorso -che denunzia violazione di legge quanto al discostamento della pena dal minimo edittale -è assolutamente generico e, comunque, la Corte di appello ha giustificato il trattamento sanzioNOMErio facendo leva sull’ampiezza e sull’organizzazione del sistema fraudolento, con motivazione immune da vizi logici e da errori in diritto.
Anche il ricorso di NOME COGNOME, che contesta la sentenza impugnata quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità, è manifestamente infondato e reiterativo giacché il ragionamento dei Giudici di appello è immune da vizi logici e il ricorrente non fa che riproporre le stesse argomentazioni già sottoposte alla Corte territoriale e da quest’ultima adeguatamente smentite.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che il Pubblico ministero avesse assolto l’onere probatorio a suo carico circa l’inesistenza delle operazioni di cui alle fatture utilizzate da COGNOME, facendo leva su una serie di indicatori e smentendo la rilevanza a discarico degli elementi addotti dalla difesa.
Quanto ai primi, la Corte distrettuale ha ricordato la pacifica natura di cartiere delle società di RAGIONE_SOCIALE che risultavano avere emesso le fatture, l’anomalia della numerazione di alcune di esse e la certa natura fittizia di alcune delle attività documentate, anche a voler ritenere irrilevante, quale elemento a carico, l’emissione di alcune fatture della RAGIONE_SOCIALE generation emesse prima della sua costituzione.
In relazione alle seconde, con motivazione che sfugge agli strali del ricorrente, la Corte di merito ha preso atto della vaghezza della prova testimoniale addotta dalla difesa -trattandosi di dichiarazioni non ricollegabili, sulla scorta di dati obiettivi, a questa o a quella lavorazione oggetto delle fatture -ed ha rimarcato come la documentazione dei pagamenti effettuati non sia rilevante, essendo possibile che detti pagamenti fossero stati poi fatti oggetto di retrocessione.
Si tratta di una motivazione effettiva, coerente e non manifestamente illogica, rispetto alla quale il ricorrente si limita a proporre la propria versione dei fatti, tentando di affidare a questa Corte un giudizio di merito che non le compete. Non va peral tro ignorato che l’approccio implicito della Corte di merito al vaglio del coefficiente soggettivo del reato dell’utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti -con la ricerca di indicatori da cui desumere che l’imputato fosse conscio che le fatture non documentavano operazioni reali ovvero provenienti da una realtà societaria effettiva – è coerente con la giurisprudenza di questa Corte in materia di dolo del reato di cui all’art. 2 del d.lgs 74 del 2000. La Corte di cassazione insegna, infatti, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il solo dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque -e questo è un elemento centrale rispetto all’odierna regiudicanda – accetti l’eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il
perfezionamento del reato (Sez. 3 – n. 37131 del 04/07/2024, COGNOME, Rv. 287020 -01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex . l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME