Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il 20/09/1960
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27/06/2024, ha parzialmente riformato l sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 19/11/2020, di condanna di NOME
rappresentante legale della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui all’art 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), 8 del d.lgs. 74 del 2000 (capo b) e da ultim
reato di cui agli artt. 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo c);
–che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’imputazione di cui all’art. 8 del d.lg
2000 per non aver la Corte di appello congruamente vagliato lo scarno compendio probatorio e per non aver considerato la testimonianza del COGNOME il quale avrebbe riferito che gli accertamen
ad opera della Guardia di Finanza sarebbero stati effettuati non prima del maggio 2018 ovvero quando la ditta aveva già cessato le sue funzioni;
–che, con un secondo motivo, la ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità dell motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato;
–che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti af da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. COGNOME, Rv. 236893 a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati giudice d’appello che, in ordine alla natura fittizia delle fatture e alla sussistenza dell’e oggettivo e soggettivo del reato de quo, ha affermato che l’imputata non ha prodotto alcun elemento a riprova dell’effettività delle operazioni e ritenuto che l’assenza di strutture azi di mezzi e di personale costituiscono elementi da cui inferire che le fatture emesse dalla soc di cui la ricorrente è rappresentante legale, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE si ri ad operazioni del tutto inesistenti e dunque siano state emesse al solo fine di consentire destinatari passivi delle fatture di detrarre costi e ridurre la loro esposizione fiscale;
–che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non poten escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella tamera di consiglio del 28 febbraio 2025.