Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22189 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22189 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
–che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 27/06/2024, ha parzialmente riformato l sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia del 19/11/2020, di condanna di COGNOME NOME,
rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, per i reati di cui all’art 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo a), 8 del d.lgs. 74 del 2000 (capo b) e da ultim
reato di cui agli artt. 10 d.lgs. 74 del 2000 (capo c);
–che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’imputazione di cui all’art. 8 del d.lg
2000 per non aver la Corte di appello congruamente vagliato lo scarno compendio probatorio e per non aver considerato la testimonianza del COGNOME COGNOME quale avrebbe riferito che gli accertamen
ad opera della Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza sarebbero stati effettuati non prima del maggio 2018 ovvero quando la RAGIONE_SOCIALE aveva già cessato le sue funzioni;
–che, con un secondo motivo, la ricorrente lamenta mancanza o manifesta illogicità dell motivazione in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato;
–che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti af da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati giudice d’appello che, in ordine alla natura fittizia delle fatture e alla sussistenza dell’e oggettivo e soggettivo del reato de quo, ha affermato che l’imputata non ha prodotto alcun elemento a riprova dell’effettività delle operazioni e ritenuto che l’assenza di strutture azi di mezzi e di personale costituiscono elementi da cui inferire che le fatture emesse dalla soc di cui la ricorrente è rappresentante legale, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, si ri ad operazioni del tutto inesistenti e dunque siano state emesse al solo fine di consentire destinatari passivi delle fatture di detrarre costi e ridurre la loro esposizione fiscale;
–che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile;
–che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non poten escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 1 segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di eur tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella tamera di consiglio del 28 febbraio 2025.