Fatture Inesistenti: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’utilizzo di fatture inesistenti per abbattere il carico fiscale è un reato grave che mina le fondamenta del sistema tributario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7589/2024) offre spunti cruciali su questo tema, chiarendo i limiti del ricorso in sede di legittimità e i criteri per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: L’Evasione Fiscale Contestata
Il caso riguarda un imprenditore, di professione elettricista, condannato nei gradi di merito per aver inserito nella sua dichiarazione fiscale relativa al 2014 una serie di fatture per operazioni inesistenti. L’importo complessivo di tali fatture ammontava a 19.620,00 euro, generando un’evasione d’imposta sui redditi pari a 9.867,00 euro. Le indagini avevano accertato che le fatture contestate non trovavano riscontro nella contabilità delle ditte emittenti, non erano pertinenti all’attività svolta dall’imputato e risultavano pagate con metodi non tracciabili.
I Motivi del Ricorso e le Difese sulle Fatture Inesistenti
L’imprenditore ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Vizio di motivazione sulla sussistenza del fatto: L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione delle prove, contestando la reale inesistenza delle operazioni fatturate.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Veniva richiesta l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che l’offesa fosse, tutto sommato, di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende. La decisione si fonda su argomentazioni nette che ribadiscono principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: La Differenza tra Fatto e Diritto
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso, evidenziando la loro natura prettamente fattuale. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non costituivano una critica a un errore di diritto, ma semplici doglianze in punto di fatto. In altre parole, si chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Suprema Corte non può sostituire il proprio giudizio a quello dei gradi inferiori se la motivazione di questi ultimi è logica e giuridicamente corretta, come è stato ritenuto in questo caso.
Anche il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva correttamente escluso tale causa di non punibilità. La ragione è chiara: un’evasione fiscale di quasi 10.000 euro non può essere considerata un’offesa di “particolare tenuità”. L’entità del danno economico causato allo Stato è un elemento centrale nella valutazione e, in questo caso, era tale da escludere a priori l’applicazione dell’istituto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce due concetti fondamentali. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto (violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione), non a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi concentrarsi su specifiche critiche giuridiche e non sulla riproposizione delle proprie tesi fattuali.
In secondo luogo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per reati con un significativo impatto economico. Nel contesto dei reati tributari, l’importo dell’imposta evasa è un indicatore primario della gravità della condotta. Un’evasione di migliaia di euro, come nel caso di specie, difficilmente potrà essere considerata tenue, precludendo così l’accesso a questo beneficio.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma erano semplici contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, attività che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
L’utilizzo di fatture inesistenti può essere considerato un fatto di ‘particolare tenuità’ non punibile?
No, in questo caso la Corte ha stabilito che un’evasione d’imposta di 9.867,00 euro non può essere considerata di ‘particolare tenuità’. L’entità del danno economico per l’Erario è un elemento decisivo che ha impedito l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Quali elementi hanno convinto i giudici che le fatture fossero false?
I giudici hanno basato la loro decisione su una serie di elementi convergenti: le fatture non trovavano riscontro nella contabilità delle società emittenti, non erano pertinenti con l’attività di elettricista svolta dall’imputato, erano state pagate con metodi non tracciabili e non vi era traccia di corrispondenti annotazioni presso le ditte fornitrici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condanNOME per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 200 commesso nel settembre 2015, articolando due motivi di ricorso, successivamente sviluppati con memoria, deduce, nel primo, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, e secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al diniego della cau non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigura rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me posto che la sentenza impugnata ha spiegato analiticamente perché deve ritenersi che il ricorrente abbia presentato una dichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e dell’IVA 2014 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti per un importo complessivo di 19.620,0 euro, evidenziando, in particolare, che le fatture oggetto di contestazione non trovano alc rispondenza nella contabilità RAGIONE_SOCIALE ditte emittenti, non sono specificamente pertinenti all’a di elettricista dell’imputato, e risultano pagate tutte in modo non tracciabile, e senza ri riscontro in corrispondenti annotazioni presso le ditte emittenti;
Osservato che il secondo motivo espone anch’esso censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprod di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giud di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono manifestamente infon in quanto la Corte d’appello ha rappresentato come il fatto non possa ritenersi di partico tenuità, avendo generato un’evasione di imposta sui redditi pari a 9.867,00 euro;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente