Fatture per Operazioni Inesistenti: La Firma dell’Amministratore è Prova di Dolo
L’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rappresenta uno dei reati fiscali più insidiosi, con conseguenze penali significative per gli amministratori di società. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 47275/2023, ribadisce un principio fondamentale: la firma sulla dichiarazione fiscale da parte dell’amministratore è un elemento chiave per dimostrare la sua consapevolezza e volontà, ovvero il dolo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda l’amministratore di una società che aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali delle fatture per operazioni inesistenti relative all’acquisto di due immobili. Queste operazioni, in realtà, non erano mai avvenute. L’elemento oggettivo del reato, ovvero la falsità delle fatture, non è mai stato contestato dall’imputato.
Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’amministratore colpevole. La difesa dell’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la mancanza di prove riguardo al suo coinvolgimento consapevole nella frode.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Uso di Fatture Inesistenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I giudici hanno sottolineato come il ricorso non facesse altro che riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Inoltre, la difesa chiedeva alla Cassazione una rivalutazione dei fatti, un compito che non rientra nelle competenze della Suprema Corte, la quale è giudice di legittimità e non di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha confermato la sussistenza del dolo. La Corte ha stabilito che la qualifica di amministratore formale e l’atto di sottoscrivere le dichiarazioni fiscali in cui erano registrati i crediti IVA derivanti dalle fatture per operazioni inesistenti sono elementi sufficienti per dimostrare la consapevolezza della frode.
I giudici hanno evidenziato che le sentenze di primo e secondo grado (in situazione di “doppia conforme”) avevano fornito una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. L’amministratore, firmando, si assume la responsabilità del contenuto della dichiarazione. Non può, quindi, affermare di essere all’oscuro di operazioni fittizie di ingente valore, come l’acquisto di due immobili, che impattano in modo così significativo sui conti della società.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame lancia un messaggio chiaro agli amministratori di società: la responsabilità penale non può essere elusa invocando una presunta ignoranza. La firma apposta su un documento ufficiale come la dichiarazione dei redditi ha un peso giuridico enorme e implica un dovere di controllo e verifica.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui il ruolo di amministratore comporta oneri e responsabilità precise. Sul piano processuale, viene inoltre ribadito che un ricorso in Cassazione, per avere speranze di successo, deve essere specifico e tecnico, contestando vizi di legittimità della sentenza impugnata e non limitandosi a riproporre argomenti di merito già valutati e respinti nei gradi precedenti.
Un amministratore può essere ritenuto colpevole per l’uso di fatture false anche se non ha materialmente gestito l’operazione?
Sì. Secondo questa ordinanza, il suo ruolo formale e la firma apposta sulla dichiarazione fiscale che include i crediti derivanti da tali fatture sono elementi sufficienti a dimostrare il suo dolo, ovvero la sua intenzione di commettere il reato.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Invece di contestare vizi di legittimità della sentenza d’appello, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di merito e a chiedere alla Corte una rivalutazione dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso penale inammissibile alla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47275 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL ASHMAWY MOHAMED NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.
La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato la sussistenza del dolo in relazione alla qualifica del ricorrente, di formale amministratore della società, che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti per ingenti importi (acquisto di due immobili); il ricorrente, del resto, non contesta l’elemento oggettivo del reato (l’inesistenza delle operazioni di compravendita degli immobili). Egli nella qualità sottoscriveva le dichiarazioni fiscali con la registrazione dei crediti risultanti dalle fatture per operazioni inesistenti (vedi Sez. 3, Sentenza n. 19012 del 11/02/2015 Cc. (dep. 07/05/2015 ) Rv. 263745 – 01).
Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023