Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26-10-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 ottobre 2022, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Asti del 15 maggio 2018, con la quale, per quanto in questa sede rileva, NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Cherasco tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, epoca di emissione RAGIONE_SOCIALE fatture riferite a operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE individuale dell’imputato.
Avverso la sentenza della Corte di appello piemontese, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi.
Con il primo, la difesa contesta, sotto il profilo dell’inosservanza dell’ar 533 comma1 1 cod. proc. pen. e conseguente della violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che i giudici di merito si sono limitati a richiamare acriticamente l’avviso di accertamento ae.ata in orma ic. della Direzione Provinciale di Cuneo dell’RAGIONE_SOCIALE, fondando l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME su mere presunzioni tributarie, ovvero sul fatto che questi era un evasore totale, senza alcun ulteriore accertamento e comunque senza considerare che è del tutto normale che un soggetto qualificato come evasore totale sia sconosciuto al Fisco e sia r altresì privo di beni aziendali. 1
Con il secondo motivo, è stato censurato il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito fornito alcuna spiegazione al riguardo.
Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penale, il giudizio veniva assegnato a questa Sezione per l’odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un’adeguata disamina RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, valorizzando in particolare gli esiti della verifica fiscale svolta nel 2 contestualmente nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditte individuali di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ditte entrambe operanti nel settore dell’edilizia.
Dagli accertamenti svolti è emerso che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha emesso nei confronti dell’impresa di COGNOME, tra il 12 marzo e il 13 dicembre 2013, sette fatture riferite a operazioni risultate inesistenti, essendo l’unica ragione d’essere di tali fatture quella di fornire al soggetto destinatario documentazione fittiz idonea alla deduzione di costi mai sostenuti e alla conseguente detrazione Iva.
L’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture è stata ragionevolmente desunta non solo dalla condizione di evasore totale di COGNOMECOGNOME ma anche dalla genericità RAGIONE_SOCIALE attività indicate nelle fatture e dall’identità dell’aliquota applicata, ossia quella massima, nonostante le imprese interessate operino entrambe nel settore edilizio, che present&numerose aliquote agevolate. Il dato probatorio più rilevante è stato in ogni caso individuato nel fatto che gl imponibili risultano sempre elevati, a fronte di una RAGIONE_SOCIALE di modeste dimensioni, priva di strutture, lavoratori e mezzi idonei a quel tipo di prestazioni, come pure è stata ritenuta significativa, nell’ottica indiziaria, la corresponsione di assegni
/ A-14kb dke- bonifici in, periodi ravvicinati rispetto al prelievo di contanti in egual misuraci
b t v s,1/41 u A uo ca, th,24<' i GLYPH Di qui il giudizio sulla configurabilità a carico di COGNOME del reato di emissione À; GLYPH i ti2k.u) per operazioni inesistenti, giudizio scaturito da una valutazione unitaria degli elementi indiziari desunti dagli accertamenti svolti, dovendosi in ogni caso considerare che né COGNOME né il destinatario RAGIONE_SOCIALE fatture, ossia il coimputato COGNOME, hanno provato l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate.
In definitiva, il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, in quanto razionalmente ancorato alle acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che, in termini non specifici, sollecitano differen apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati d ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Di qui la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze in punto di responsabilità.
Parimenti immune da censure è il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche. Sul punto la Corte di appello ha legittimamente rimarcato infatti l’assenza di profili meritevoli di positiva considerazione, osservando che la pena in primo grado era stata già fissata in misura corrispondente al minimo eRAGIONE_SOCIALEle; a ciò COGNOME solo aggiungersi che la doglianza difensiva si connota per la sua genericità, non risultando indicati nel ricorso (e lo stesso discorso riguarda l’atto di appello) gli elementi che avrebbero giustificato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
In conclusione, stante la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze solle e in sintonia con le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso pr nell’interesse di COGNOME COGNOME essere dichiarato inammissibile, con onere p ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le s procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricor stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
Così deciso il 25/10/2023