Fatture Inesistenti: la Cassazione Conferma i Criteri per Identificare le Società Cartiere
L’utilizzo di fatture inesistenti rappresenta una delle frodi fiscali più comuni e dannose per l’erario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi consolidati per l’accertamento di tali illeciti, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. Il caso riguarda un imprenditore condannato per aver utilizzato documenti fiscali emessi da una cosiddetta ‘società cartiera’ al fine di evadere l’IVA.
I Fatti di Causa
Un imprenditore, legale rappresentante di una società immobiliare, è stato condannato sia in primo grado che in appello alla pena di un anno e otto mesi di reclusione. L’accusa era quella prevista dall’art. 2 del d.lgs. 74/2000, ovvero l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Tali fatture erano state emesse da un’altra società, risultata essere una mera ‘cartiera’, creata al solo scopo di permettere la frode fiscale.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla qualificazione della società emittente come ‘cartiera’.
L’Uso di Fatture Inesistenti e il Cuore del Ricorso
La difesa del ricorrente non ha contestato l’utilizzo delle fatture, ma ha cercato di minare l’impianto accusatorio mettendo in discussione l’assunto fondamentale su cui si basava la condanna: la natura fittizia della società fornitrice. Sostenere che la società emittente non fosse una ‘cartiera’ avrebbe significato, nella logica difensiva, che le operazioni fatturate potessero avere una qualche base di realtà, indebolendo così l’accusa di frode.
Il ricorrente ha quindi lamentato che i giudici di merito avessero errato nel motivare le ragioni per cui ritenevano la società emittente una semplice ‘scatola vuota’, priva di qualsiasi operatività reale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni difensive. I giudici hanno chiarito che il motivo del ricorso non rientrava tra quelli ammessi in sede di legittimità. La contestazione, infatti, non riguardava un errore di diritto, ma investiva profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, attività riservate esclusivamente al giudice di merito.
La Cassazione ha sottolineato che le conclusioni della Corte d’Appello erano tutt’altro che immotivate. Al contrario, erano supportate da una motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente. I giudici di merito avevano accertato, sulla base di elementi concreti, che la società emittente era a tutti gli effetti una ‘cartiera’. Gli indizi a sostegno di questa conclusione erano molteplici e convergenti:
* Assenza di struttura: la società era priva di una sede fisica, di mezzi, di dipendenti e di una reale struttura organizzativa.
* Esclusività del cliente: emetteva fatture quasi esclusivamente in favore dell’imputato e della sua società.
* Mancanza di prove documentali: non esistevano contratti, corrispondenza commerciale o altri documenti in grado di attestare l’effettività delle prestazioni fatturate.
* Anomalie nei pagamenti: i pagamenti per le presunte prestazioni erano solo parziali.
* Vendita sottocosto: era stata rilevata una macroscopica anomalia come la vendita sottocosto, un chiaro indice di operazioni non genuine.
Queste circostanze, valutate unitariamente, dimostravano senza ombra di dubbio l’inoperatività della società e la piena consapevolezza del ricorrente circa la natura fittizia delle operazioni.
Le Conclusioni della Suprema Corte
In conclusione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, la Cassazione ha riaffermato un principio cardine: non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità come un ‘terzo grado’ di giudizio per tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Se il giudice di merito ha costruito il suo ragionamento su basi logiche e prove concrete, la sua decisione è insindacabile.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce la solidità dell’orientamento giurisprudenziale nel contrasto alle frodi fiscali basate sull’uso di fatture inesistenti e rafforza il valore degli elementi indiziari utilizzati per smascherare le società ‘cartiere’.
Quando una società può essere considerata una ‘cartiera’ secondo la Cassazione?
Una società è considerata una ‘cartiera’ quando le prove dimostrano la sua totale inoperatività. Gli elementi chiave indicati dalla Corte sono l’assenza di una sede reale, di mezzi e dipendenti, l’emissione di fatture a un unico cliente senza contratti o corrispondenza a supporto, pagamenti solo parziali e anomalie macroscopiche come la vendita sottocosto.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un giudice di merito?
No, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove. La Suprema Corte si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito sulla ricostruzione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CALCINATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna del ricorrente a di anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/200 avvalso, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in or qualifica della RAGIONE_SOCIALE, società che ha emesso le fatture per operazioni inesi ‘cartiera’.
La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legi investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati all del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridi dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale h che la società RAGIONE_SOCIALE, priva di sede, mezzi, dipendenti e reale struttura o emetteva fatture esclusivamente in favore del COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE assenza di contratti, di corrispondenza commerciale che attesti l’effettività delle pre widit g GLYPH pagamenti solo parziali. Circostanze che – ad avviso del giudice – unitamente macroscopica anomalia della vendita sottocosto, dimostrano l’inoperatività della soc piena consapevolezza del ricorrente circa la natura fittizia delle operazioni.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, d euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente