Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41425 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Afragola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; lette per il ricorrente le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
1 2 NOV, 2024
ILFUNZIONARI
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 ottobre 2024 la Corte d’appello di Bologna, provvedendo sulla impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 15 dicembre 2021 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, con l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca del profitto del reato (pari a complessivi euro 289.922,64), in relazione a quattro contestazioni del delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (di cui ai capi 1, 7, 8 e 9 de rubrica), ha ridotto a dieci mesi di reclusione la pena inflitta all’imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione degli artt. 125, 530, 546, primo comma, cod. proc. pen., la mancata valutazione di prove decisive a favore dell’imputato e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritti al ricorrente.
Ha censurato, in particolare, l’idoneità della sentenza impugnata a costituire risposta argomentata ai rilievi sollevati con l’atto d’appello, posto che tale sentenza si era limitata a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado senza considerare quanto esposto nel gravame, tra cui, in particolare, la rilevanza dei documenti prodotti dall’imputato e, tra questi, la consulenza del AVV_NOTAIO (dalla quale risultava che la società RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2018 aveva portato in detrazione solamente una fattura dell’importo di euro 5.500,00 in quanto regolarmente pagata, circostanza che avrebbe dovuto condurre all’assoluzione dell’imputato anche quanto alla dichiarazione Iva 2019 relativa all’anno d’imposta 2018). Ha lamentato anche l’erronea considerazione dei contratti d’appalto prodotti dalla difesa, giudicati inidonei a documentare costi effettivamente sostenuti in quanto generici e di contenuto simile, cosicché anche in relazione a tale aspetto la motivazione della sentenza impugnata risultava inidonea a confutare quanto esposto nell’atto d’appello.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando il rigetto del ricorso, sottolineando l’adeguatezza delle due conformi decisioni di merito, nelle quali sono state evidenziate le anomalie riscontrate in sede di esame della contabilità, in particolare delle fatture, in assenza di documentazione comprovante l’effettività dei lavori oggetto delle stesse e dei pagamenti alle società coinvolte, e il ruolo svolto dal ricorrente, che aveva sottoscritto le dichiarazioni fiscali.
Con memoria del111 settembre 2024 il ricorrente ha contestato le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, ribadendo la fondatezza del proprio ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Sulla base di questi elementi il Tribunale di Parma ha concluso per l’inesistenza delle prestazioni relative alle fatture emesse da tali soggetti nei confronti della società amministrata dal ricorrente, sottolineando, tra l’altro, la presenza di un credito rilevante, di circa 200.000,00 euro in capo alla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE mai riscosso né richiesto nonostante il tempo trascorso dalla sua maturazione, e l’assenza di prove circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni relative a dette fatture.
Nella sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto riferimento, concordando con quanto in essa esposto circa i criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le stesse si integrano, così fornendo una giustificazione unitaria alla affermazione di responsabilità dell’imputato, sono stati analiticamente esaminati i dati contabili relativi alla società amministrata dal ricorrente (RAGIONE_SOCIALE) e quelli concernenti le emittenti le fatture utilizzate da tale società nelle proprie dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta oggetto delle contestazioni (la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE), desumendone, in modo argomentato e logico, l’inesistenza oggettiva (in alcuni casi parziale trattandosi di sovrafatturazione) delle operazioni oggetto delle fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE riconducibile al ricorrente, per le difformità riscontrate tra il numero delle fatture registrate e quelle emesse e anche dei relativi imponibili; per le difformità e le anomalie nei rapporti di debito e credito; per la genericità delle prestazioni indicate nelle fatture (nonostante la rilevanza dei loro importi) e anche in considerazione delle dichiarazioni rese sul punto da NOME COGNOME e anche da NOME COGNOME; per la mancanza nella ditta del primo e anche nella RAGIONE_SOCIALE di una struttura organizzativa idonea a consentire di eseguire tutte le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE; per la mancanza di documentazione comprovante le prestazioni eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME RAGIONE_SOCIALE. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Tribunale ha esaminato i documenti contrattuali prodotti dalla difesa, allo scopo di dimostrare l’effettività di dette prestazioni, escludendone la decisività, in considerazione del fatto che i contratti d’appalto prodotti non riguardano tutte le prestazioni asseritamente eseguite, sono generici e privi di documenti ulteriori
idonei a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni (come i piani di sicurezza o quelli relativi alle attività di cantiere).
E’ stato, poi, ritenuto sussistente anche il fine di evasione, in considerazione del carattere fraudolento delle condotte e della loro ripetizione sistematica, per più annualità e avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da vari soggetti.
Con il primo motivo dell’atto d’appello, sostanzialmente replicato senza particolari elementi di novità con il ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato aveva lamentato la mancata considerazione dei documenti prodotti (in particolare dei contratti d’appalto) e della consulenza redatta dal AVV_NOTAIO (secondo la quale nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2018 non sarebbero state indicate le fatture non pagate di cui al capo 9).
Ne consegue la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata, che, per disattendere tale motivo di gravame, ha richiamato, sintetizzandolo, l’analitico accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, censurato genericamente con l’atto d’appello e senza tener conto di tutti í plurimi e convergenti elementi indiziari evidenziati in tale sentenza, nella quale è stata anche sottolineata l’utilizzazione delle fatture oggetto della contestazione nella dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2018 (contrariamente a quanto affermato nella consulenza di parte della difesa).
Risultano, pertanto, infondati i rilievi formulati nel ricorso a proposito della insufficienza della motivazione e della mancata o inadeguata considerazione dei documenti prodotti dalla difesa, già considerati dal primo giudice e di cui è stata sottolineata la rilevanza con l’atto d’appello in modo generico e contrastante con l’analitico accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale, con la conseguente sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, a cagione della infondatezza dei rilievi con esso svolti.
Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/9/2024