Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45807 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Bollate in data 1/7/1977; COGNOME NOMECOGNOME nato a Grottaglie il 16/6/1980;
avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME inammissibilità nel resto e del difensore, avv.to udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del sostituto d COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla d confisca e al regime circostanziale, con rinvio all’A.G. competente con declar NOME COGNOME che ha insistito per l’accogliment dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 19/10/2023, ritenne COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000 contestato al capo al) de e NOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 contestat avendo la prima, quale legale rapp.te p.t. della società RAGIONE_SOCIALE utilizzato, i modello unico di dichiarazione SC2014, fatture per operazioni soggettivamente ine emesse fra il 4/11/2013 e il 17/12/2013 dalla società RAGIONE_SOCIALE e fra il 4/1 2/12/2013 dalla società RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, quale legale rapp.te di
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società, emesso in favore della WIB, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per importi pari a C 5.718.163,77 per l’anno 2013 e a C 279.905,78 per il 2014.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia.
2.a Con il primo motivo è statkdedotta la violazione di legge sostanziale e il vizio esiziele di motivazione. In particolare, si è sostenuto che, essendo stato ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE avess effettivamente realizzato le transazioni commerciali con le società in favore delle quali ave emesso fatture di vendita di beni, necessariamente doveva aver acquistato i prodotti che risultava aver venduto. A parere dei ricorrenti, quindi, il compendio probatorio non dimostrava che i beni non fossero stati forniti dalle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e ciò in qua l’unica prova a carico era costituita dalla CNR del 19/3/2015, prodotta dal PM all’udienza de 4/5/2022, cui il teste COGNOME aveva fatto riferimento, che però rimandava ad accertamenti condotti dall’Agenzia delle Dogane di cui non vi era traccia nella documentazione allegata alla CNR e che, con riferimento alla ZC-Com, erano ancora in corso nel marzo del 2015;
nella sentenza del Tribunale di Milano del 25/11/2022, dalla sentenza impugnata richiamata per giustificare l’assoluzione di COGNOME dal reato contestato al capo a), era stato espressament chiarito che non era possibile utilizzare come fonti di prova accertamenti non direttamente a conoscenza dei testi escussi nel processo e in assenza di indagini finanziarie relative alle socie coinvolte;
i pochi dati emergenti dalla CNR relativi alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano privi d valenza significativa in quanto, in relazione alla prima società, non era precisata l’identit legale rappresentante che aveva partecipato alla verifica fiscale, avendo “COGNOME cessato la carica di legale rapp.te della società a far tempo dal 21/11/2014″, e non si era tenuto conto de dati riportati nel bilancio di esercizio relativo all’anno 2013, allegato al ricorso, che att costi per salari e stipendi per C 43.615,00 e per “godimento di beni di terzi per C 97.077,00”
2.b Con il secondo motivo d’impugnazione, la difesa ha denunciato il vizio di motivazione, nelle tre forme declinate dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’elemento oggett alla “mancata concessione delle attenuanti generiche a Fornaro”. In particolare si è sottolineat che COGNOME era stato condannato per aver emesso fatture per operazioni inesistenti per oltre cinque milioni di euro in favore della RAGIONE_SOCIALE ma a COGNOME, quale legale rapp.te delle soci utilizzatrice, era stato addebitato di aver utilizzato fatture della RAGIONE_SOCIALE 595.846,00 euro mentre le fatture per operazioni inesistenti che sarebbero state emesse dalla RAGIONE_SOCIALE a favore della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state pari a C 2.920.328,00 a fronte dell’utilizzazione da parte di Izzo di fatture per C 1.259.000,00. Si lamentava, ancora, che Iz aveva goduto delle attenuanti generiche che, senza alcuna motivazione, erano state negate a Fornaro.
2.c Con il terzo motivo, è stata denunciata la violazione di legge sostanziale avendo la Cort d’appello disposto la confisca per equivalente anche nei confronti di Fornaro, benché tale misura non fosse stata adottata dal Tribunale, senza “indicare alcun importo”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili giacché fondati su censure non consentite o manifestamente infondate.
Dalla sintesi della sentenza del Tribunale di Milano riportata nella sentenza impugnata emerge che in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE era stato accertato, nel corso di u verifica eseguita dall’Agenzia Dogane di Milano 1, che: “non era stata riscontrata l’esistenza una sede legale idonea all’esercizio di un’impresa; la società aveva presentato scritture contabi incomplete e contrastanti quindi inattendibili; la società aveva omesso sistematicamente tutti versamenti previsti dalle vigenti disposizioni tributarie; non aveva presentato le dichiaraz fiscali”.
Nell’atto di appello, non si contesta né che all’epoca della verifica COGNOME fosse il le rappresentate della società né che la documentazione dal medesimo prodotta fosse frammentaria né la valenza significativa del processo verbale in data 5/3/2015 che dava atto delle verifiche effettuate nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE dall’Agenzia delle Doga Milano 1, recependone gli esiti, lamentando il gravame solo che il teste COGNOME non si er recato nella sede della società e che aveva riferito per “sommi capi” sull’esito dell’accertament
L’atto di appello non fa, poi, menzione alla società RAGIONE_SOCIALE e agli elementi dai quali e stato desunto che la società fosse una cartiera e che le fatture emesse in favore della RAGIONE_SOCIALE erano relative a operazioni inesistenti (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale).
Non essendo stati messi in discussione i dati esposti nel processo verbale di constatazione innanzi richiamato, di cui era stata disposta l’acquisizione al fascicolo dibattimentale (pa della sentenza di primo grado), ma solo la rievocazione dei medesimi ad opera del teste COGNOME legittimamente la Corte d’appello ha valorizzato gli esiti della verifica effe dall’Ufficio Dogane Milano 1 nel ragionamento probatorio che aveva portato a ritenere che RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non potessero aver effettuato le cessioni dei beni e la prestazione dei servizi di cui alle fatture incriminate.
Non sono, quindi, ammissibili le censure incentrate sul fatto che l’accertamento nei confront delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non erano stati effettuati dal teste COGNOME o che verifica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE non era ancora conclusa al momento in cui era stata redatta la “CNR del 19/3/2015” o che i processi verbali di constatazione redatti nei confronti delle d società non erano confluiti nell’incarto processuale o, infine, che non era stato specificato fosse il legale rapp.te della LT. RAGIONE_SOCIALE che aveva esibito la documentazione contabile esaminata dai verificatori. Non essendo stato ancora contestata l’emissione delle fatture, non
è dato comprendere la rilevanza, nello scenario probatorio innanzi illustrato, d acquisizione all’incarto processuale di tali documenti.
Va, al riguardo, richiamato il principio, condiviso dal Collegio, per cui «deve sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di a uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabi richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rime concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provve impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi infici mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fo dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del g appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legitti indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolu competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in a inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, richiamati solo ex post a ‘fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 27 in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, To 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 5711 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 8/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv.269368)” ( Sez. 5, n. 1073 del 12/10/2022 (dep. Sorgente). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Venendo alla violazione di legge sostanziale, va osservato che: i dati valoriz sentenza impugnata dimostrano che la società di Fornaro e la RAGIONE_SOCIALE non disponevano alcuna struttura aziendale per cui non potevano aver posto in essere le operazioni r in imputazione; editto accusatorio non ipotizza che le operazioni documentate dalle fat fossero intervenute ma che fossero relative a cessioni di beni o prestazioni di serviz da operatori diversi dalla RAGIONE_SOCIALE Developer e della RAGIONE_SOCIALE. Non si rinviene, quin conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito alcuna violazione delle norme incri contestate.
In relazione al secondo motivo del ricorso, non è dato comprendere perché l’utiliz da parte di Izzo di solo una parte delle fatture per operazioni soggettivamente emesse in favore della Wib dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE dovrebbe costituire un ele a favore della difesa intaccando la tenuta logica della motivazione che sorregge la c se le operazioni fossero state effettivamente realizzate, infatti, Izzo avrebbe
l’interesse a inserire nella dichiarazione annuale costi che avrebbero abbattuto ulte profitti.
In relazione al trattamento sanzionatorio, l’atto di appello invocava la riduzione e la concessione delle attenuanti generiche rilevando che non era stata raggiunta l ordine a tutte le contestazioni di cui al capo d’imputazione e che gli imputati erano i
La Corte d’appello ha riconosciuto le circostanze generiche a Izzo dando rilievo alla collaborativa tenuta con gli accertatori mentre in relazione a Fornaro le ha negate che non ricorressero ragioni per riconosce; ha, ancora, ritenuto che la pena irrogata fosse “congrua e conforme ad una corretta applicazione degli indici di cui all’art. 133 avuto riguardo per il disvalore della condotta ed all’intensità del dolo”. Trattasi d priva di profili di manifesta illogicità e, quindi, in questa sede non censurabile, ch ricorso oblitera lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato, con riferim richiesta delle attenuanti generiche, la “differenziazione del trattamento san applicato”. Giova ricordare che: in relazione al riconoscimento o al diniego delle generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è in in sede di legittimità i purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 2 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima motivato dal giudice (come anche in questo caso) con l’assenza di elementi o circos segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986), specie quando i fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato risultano insussistent giustificare la particolare benevolenza del giudice invocata (Sez. 6, n. 42688 del Caridi, Rv. 242419 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione all’ultimo motivo d’impugnazione, infine, va osservato che il Trib ritenuto la responsabilità di COGNOME in ordine ai reati lui ascritti in imputazione di disporre la confisca, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il profi dei delitti accertati, ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Non è superfluo l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgent prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicemb 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015, fanno sì che la nuov potesse trovare applicazione ai delitti oggetto della sentenza impugnata, essendo i giunti a consumazione in epoca successiva al 1°.1.2008 ( Sez. 3, n. 50338 del 22/0 Rv. 268386; conf. Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383). Sennonchè la d’appello, in motivazione, ritenne che dovesse essere mantenuta la confisca disp Tribunale non avvedendosi però che tale misura non era stata adottata in primo g dispositivo della sentenza d’appello, però, non fa riferimento alla confisca nei
COGNOME La misura ablativa, pertanto, non può ritenersi adottata dalla Corte d’appello per cu la doglianza difensiva deve ritenersi inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/9/2024