Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17807 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17807 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 15/05/2323;
SENTENZA
1 . .NOME.COGNOME;,
•
Luci
Oggi,
– 7 MAG, 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 23/11/2018 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Torino depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire alla RAGIONE_SOCIALE di evadere le imposta sul reddito, emetteva nell’anno 2014, la fattura per operazioni inesistenti nr. 3, datata 11/05/2014, recante un imponibile pari a euro 42.793,00 ed un’ Iva pari ad euro 9.414,46.
All’udienza preliminare del 20/02/2019 si disponeva un rinvio al 10/4/2019 avendo il difensore dell’imputato rappresentato, con istanza depositata il 12/02/2019, un legittimo impedimento a comparire e non risultando perfezionata la notifica all’imputato. Alla successiva udienza NOME, presente personalmente, chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio, fornendo per la prima volta la propria versione difensiva.
Su richiesta dell’imputato il giudice ammetteva il rito abbreviato, all’esito del quale, in data 30/5/2019, lo condannava alla pena di mesi otto per il reato contestatogli, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino in data 15/05/2023.
2.Avverso quest’ultimo provvedimento NOME, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo in cui deduce il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza contraddittorietà e illogicità della stessa per quel che concerne la mancata assoluzione.
Nello specifico si lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di compiere una valutazione logica degli elementi che hanno condotto il giudice di prime cure a pervenire ad una dichiarazione di responsabilità dell’imputato “senza effettuare la benché minima analisi delle contraddizioni presenti nella sentenza di primo grado”.
Si evidenzia che la scelta del rito abbreviato non può, in alcun modo, essere posta in correlazione con la valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in fase di udienza preliminare ed attribuire a tale scelta difensiva la negata possibilità di poter sottoporre a vaglio dibattimentale la sua versione facendo discendere da ciò la prova della responsabilità del COGNOME in relazione al reato contestato” e “che non è dato comprendere quali siano stati gli elementi che possano aver condotto i giudici di seconde cure ad una conferma della sentenza appellata essendo del tutto carente il percorso motivazionale che l avrebbe indotti ad escludere l’esistenza di un ragionevole dubbio che avrebbe potuto derivare dal disconoscimento della firma apposta sulla fattLra dalla mancata verifica della sua autenticità”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile poiché generico.
2.La Corte d’Appello con una adeguata motivazione, immune da illogicità evidenti, ed anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato le prove e spiegato perché sussiste il reato contestato.
Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, R.v. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n 44418 de116/07/2013, COGNOME, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. I, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
3.Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
La Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, con una motivazione puntuale, ha ricostruito i fatti, valutato l’intero compendio probatorio, ha illustrato che: l’appellante ha ammesso che non aveva svolto dp: lavori indicati nella fattura indicata in imputazione; che la società RAGIONE_SOCIALE era inattiva dal 2013 ed era formalmente a lui riconducibile; che nella versione da lui resa solo in sede di udienza preliminare non aveva dedotto di essere un mero prestanome della società emittente.
Trattasi, dunque di motivazione stringata ma non manifestamente illogica e dunque immune dalle censure mosse anche alla luce del richiamo fatto alle ragioni poste a sostegno del giudizio di condanna dal giudice di prime cure.
Giova ricordare, infatti, che quest’ultimo aveva evidenziato che la fattura emessa dalla società facente capo al RAGIONE_SOCIALE riguardava lavori di “manutenzione della parte della sicurezza interna ed esterna (porte blindate, finestre, impiantistica di controllo) attività del tutto eccentrica rispetto all’oggetto social della RAGIONE_SOCIALE costituito da “l’organizzazione di eventi, manifestazioni promozionali, concerti, rappresentazioni teatrali”; che presso il luogo indicato quale sede legale della società non erano stati rinvenuti elementi riconducibili alla società del RAGIONE_SOCIALE che, pertanto, non risultava avere la capacità tecnico strutturale necessaria per realizzare le prestazioni di cui alla fattura; l’inverosimiglianza e le contraddizioni delle affermazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE in sede di interrogatorio.
4.Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato alle spese processuali ed al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2024