Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43116 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte d’appello di Torino, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Torino, ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME per aver, quale titolare di una tabaccheria, utilizzato fatture per prestazioni oggettivamente inesistenti, emesse da due ditte diverse, per il reato di cui all’art. 2, d.lgs. 74 del 2000, relativamente alle annualità 2012, 2013 e 2014, e dichiarato estinto iikce-attrper intervenuta prescrizione il reato per il solo anno d’imposta del 2011;
Considerato che avverso tale sentenza il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge per aver la Corte territoriale erroneamente confermato il giudizio di responsabilità a fronte di elementi probatori incerti ed insufficienti, posto che i due testimoni principali, COGNOME e COGNOME, GLYPH hanno confermato di aver effettivamente GLYPH eseguito lavori di riparazione e di manutenzione tecnica degli impianti elettrici e idraulici presso la tabaccheria gestita dal ricorrente, oggetto delle fatture contestate quali elementi passivi fittizi. Il ricorrente rileva quindi c la condanna del teste COGNOME per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 e del teste COGNOME, per non aver tenuto in modo regolare la contabilità, non possono costituire elementi su cui il giudice può fondare la responsabilità, a fronte delle dichiarazioni rese dai due suddetti testi e a fronte degli elementi di fatto addotti dal ricorrente a riprova della necessità di effettuare tali opere di manutenzione e di sopportarne i relativi costi, quali jAniu. Co j M ‘I” 2’ 4 o1″
Il ricorrente ha depositato motivi, qualificati come nuovi, con i quali ha ulteriormente argomentato e contestato la fittizietà delle fatture, evidenziando in particolare l’illogicità della motivazione della Corte che ne ha ritenuto falsa la datazione.
Considerato che le doglianze, incluse quelle formulate con motivi nuovi, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo nelle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata, laddove ha richiamato quanto affermato dal responsabile della ditta RAGIONE_SOCIALE, che ha ammesso di aver emesso fatture per prestazioni inesistenti, e che si è assunto la responsabilità del suddetto fatto, ammissione cui è conseguita sentenza di 4 raZ -Dim
01; Iconcianfra` con . pena concordata con il PM. Né è emerso che il COGNOME si sia falsamente auto accusato. Il giudice a quo ha anche ritenuto che, anche l’affermazione del COGNOME di aver ricevuto pagamenti in contanti da parte del ricorrente, non contraddice la affidabilità della sua deposizione, laddove ha specificato che tali pagamenti in contanti sono collegati all’emissione delle fatture false. Risulta infatti che l’accordo intercorso tra l’imputato e il COGNOME non riguardava l’esecuzione di opere di manutenzione della tabaccheria, ma aveva ad oggetto proprio l’emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, a fronte del versamento di un compenso del 10%. Il giudice a quo ha altresì evidenziato che l’imputato non ha esibito alcuna documentazione contabile a riprova della effettività delle prestazioni per le quali sono state emesse le fatture in contestazione.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente