Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ATESSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU
COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa dal primo giu condanNOME il ricorrente alla pena di un anno di reclusione, oltre alle spese proce sanzioni accessorie, per aver, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, società che esercita l’attività di commercio di bestiame, al fine di evadere le impost nelle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE imposte relative al 2012, elementi passivi fittizi, avvalendos di acquisto oggettivamente inesistenti. In particolare, le fatture in contestazione prov fornitori cessati o falliti, che non hanno presentato dichiarazioni (RAGIONE_SOCIALE state duplicate (RAGIONE_SOCIALE) e sono non accompagnate dalla prescritta documentaz autorizzativa e, quindi di fatto, mai avvenute, con conseguente evasione dell’IVA e dell sui redditi.
Si precisa che il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza di non doversi procede intervenuta prescrizione con riguardo alle dichiarazioni dei redditi del 2010, 2011, 201 condanNOME l’imputato per il reato commesso il 26/09/2013.
2.11 ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge penal di motivazione in ordine alla doglianza, contenuta nei motivi di gravame, relativa all’e per prescrizione anche con riferimento al reato in contestazione, in quanto commesso i 26/09/2013, antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, del 17/02/2023, essendo decorsi dieci anni dalla data di commissione del reato. A tal riguardo, la Corte te nulla ha affermato, non richiamando il motivo neppure nella sintesi dei motivi di gravam
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un motivo di app la mancanza di motivazione anche con riguardo all’erronea applicazione da parte del giud primo grado dell’art. 507 cod. proc. pen. Il primo giudice ha disposto ai sensi dell’ar proc. pen. la testimonianza di 5 testi, ovvero di cinque fornitori. Invero, il giudice ha tale assunzione di prove illegittimamente al di fuori dei presupposti della norma, la quale che l’esercizio dei poteri d’ufficio avvenga qualora “sia assolutamente necessario”. Il invece esercitato tale potere con funzione integrativa di una lacuna probatoria, dell’istruttoria dibattimentale che aveva visto l’escussione di un teste del Pm e di diec difesa. L’esercizio dei poteri d’ufficio è quindi avvenuto al solo scopo di integrare le s a carico del PM, senza le quali si sarebbe dovuti addivenire a sentenza di proscioglimen
2.3. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta violazione di legge e motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, sotto il profilo dell RAGIONE_SOCIALE operazioni descritte nelle fatture in contestazione, ed omessa valutazione dei gravame. Il giudice territoriale, limitandosi acriticamente a richiamare la decisione grado impugnata, senza dare prova di un effettivo esame RAGIONE_SOCIALE doglianze, per la prima q rivolte al giudice di merito, non ha considerato che i fornitori non hanno forni
spiegazione all’RAGIONE_SOCIALE, in quanto non si sono presentati presso gli Uffic per cui l’RAGIONE_SOCIALE non ha espletato alcun accertamento. Su tali risultanze, fondate su pr tributarie, il giudice di merito ha affermato la penale responsabilità.
Con riferimento alle fatture emesse dal fornitore NOME, il teste ha affermato in che le fatture sarebbero state inserite nella contabilità. Considerato che il teste RAGIONE_SOCIALE fatture chqpi, asserisce siano false non si spiega come mai lo stesso fornitore de I.del ricorrente ra porta v tali fatture in contabilità Con riguardo al fornitore NOME la fattura del 29/3/2012 è stata riconosciuta da COGNOMECOGNOME il teste COGNOME, dipend ditta del RAGIONE_SOCIALE, addetto alle vendite e agli acquisti, ha affermato di avere avut commerciali con la RAGIONE_SOCIALE in relazione alla vendita di suini. Non si comprende perta quali elementi si sia basato il giudice per asserire la inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni l’emissione di tale fattura.
Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto che la fattura numero NUMERO_DOCUMENTO del 2012 fo in quanto presentava il documento di trasporto. Il teste COGNOME, trasportatore ha di aver fatto diversi viaggi per conto della società RAGIONE_SOCIALE . Anche il teste COGNOME NOME ha dichiarato di rifornirsi dalla società RAGIONE_SOCIALE ed ha confermato l’esistenza di rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, anche il giudice di primo grado ammette l’esiste rapporti di collaborazione di tipo commerciale tra la società RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ..
La contestazione inerente alla fattura numero 4221 emessa dal fornitore RAGIONE_SOCIALE, re alla vendita di 200 suini vivi e la fattura n. 4222 emessa dal medesimo fornitore non s affatto una duplicazione.
La prova della fittizietà RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da costui sarebbe dubbia perché ba fatto che i due documenti ripropongono la medesima descrizione, gli stessi importi e la me data. Invece evidenzia il ricorrente che gli importi sono diversi e che si riferiscono non fittizie ma reali, come hanno affermato i trasportatori Cubi!’ e COGNOME.
Non è stato sentito il legale rappresentate dalla ÉUROMEAT, tale NOME COGNOME.
Non si comprende quindi sulla base di quali elementi le due fatture emesse dalla Eur debbano essere considerate un duplicato l’una dell’altra.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La prima doglianza è infondata. Il termine di prescrizione, di dieci anni, non maturato, dovendosi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali per complessi giorni, la cui esistenza non è contestata neanche dal ricorrente, matura il 18 giugno 2
2. In ordine al secondo motivo di ricorso, occorre osservare come l’art 507 cod. proc ammetta l’integrazione probatoria soltanto ove essa risulti “assolutamente necessaria” a decidere. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principi secondo il quale può ritenersi sussistente il requisito dell’assoluta necessità ove la decisiva (Sez. U, 6/11/92, Martin; Cass., 27/9/1997, Papini, Rv. 208009; Cass., 2/12/19 Fonzo, Rv. 195310), essendo pertanto richiesta una manifesta assoluta necessità assunzione probatoria (Cass. 8/11/1993, COGNOME; Cass. 4/6/1997, COGNOME). Dunque, n censurabile in cassazione, se congruamente motivata, la valutazione della assoluta ne dell’assunzione della prova, effettuata nel dibattimento di primo grado (Cass., 10/ Adragna), trattandosi di un apprezzamento fondato su tutte le risultanze probatorie acq rimesso esclusivamente al giudice, che deve assumere le relative determinazioni a seg attenta ponderazione e fornendo, al riguardo, adeguata motivazione (Cass., 3/2/1993, G
1.Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno implicitamente richiama motivazione della sentenza del Tribunale la quale ha diffusamente motivato in ordin rilevanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME NOME NOME NOME COGNOME NOME NOME degli altri fo Da ciò si evince la assoluta necessità della audizione di questi ultimi soggetti. Trattas di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum, p giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata le ragioni dell’ integrazione proba
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella de controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre all strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva “tenuta”, sotto il pr argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi param ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, COGNOME, Rv. 235 6, n. 23528 del 6/06/2006, COGNOME, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legitti momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito pr la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve l verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limi plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE prove. In altri il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legg divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul signi concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di essendo consentito alla. Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logici motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 3622
del 03/09/2004, COGNOME; Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, COGNOME; Sez. 5, n.22 15/04/2004, COGNOME).
3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che l’istruttoria dibatti primo grado ha permesso di provare la condotta delittuosa posta in essere dall’im concretizzatasi nell’utilizzo indebito di fatture di acquisti di bestiame relative Inesistenti, concernenti l’anno di imposta 2012, artatamente predisposte per dedurre costi fittizi, sia ai fini della commisurazione dell’IVA e dell’IRES a debito, sia per la det della base imponibile. Al riguardo, il Tribunale ha focalizzato la rilevanza dimostra anomalie emerse nei rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, dell’omissione dei docume trasporto e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in sede testimoniale dal COGNOME, da cui emerge co quest’ultimo a rifornirsi di animali dalla RAGIONE_SOCIALE e non viceversa. Anche il teste COGNOME An responsabile anche della ditta di COGNOME quale addetto alle vendite, ha riconosciuto l tuttavia precisando che la RAGIONE_SOCIALE vendeva, e non acquistava suini. In riferimento alle numero 4221 e 4222, entrambe del 12/09/2012, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale ha osservato che esse contengono la stessa identica descrizione e gli stessi importi, ol stessa data. Inoltre, mentre per la fattura n.NUMERO_DOCUMENTO del 03/07/2012 sono stati forniti i di trasporto, non anche per quelle n. 4221 e 4222. Aggiunge il Tribunale che le dichi testimoniali rese da COGNOME NOMENOME titolare di una macelleria a Perano, che nel riforniva dalla RAGIONE_SOCIALE, secondo cui tale ultima società si riforniva anche dalla RAGIONE_SOCIALE, tanto che una volta andò lui stesso presso la RAGIONE_SOCIALE a caricare con il cami RAGIONE_SOCIALE, non rilevano ai fini della decisione. Infatti, già della fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 03/07/2 effettivamente che la RAGIONE_SOCIALE si sia rifornita dalla RAGIONE_SOCIALE, ma il problema è la creaz ulteriori due fatture. Di qui la conclusione secondo cui da tutti i suddetti elementi prova certa che le fatture contestate, ad eccezione della fattura n. 3597 del 201,2 r operazioni mai effettivamente realizzate e quindi inesistenti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguit e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado pres tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta perciò insindacabili in questa sede.
Costituisce d’altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principi dell’integrazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluir corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell’ a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omog un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pag RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condannaA ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso all’udienza del 12 dicembre 2023.