Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 950 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 950 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Este il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/03/2025 del la Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l’imputat a l’AVV_NOTAIO, c he ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Rovigo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta all’imputato, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, pena sospesa, in relazione ai reati di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di produzione di calcestruzzo pronto per l’uso, per avere utilizzato , nella dichiarazione fiscale del 2014, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, per un imponibile di € 916.858,21 (capo A), nonché di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella medesima qualità sopra indicata, emetteva fatture per operazioni inesistenti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, per un imponibile di € 919.160,78 (capo B), dal 30/01/2014 al 30/11/2014. Con la medesima sentenza la C orte d’appello ha revocato la confisca del profitto del reato per € 201.708,81.
Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l’imputat o, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione contraddittoria sull’elemento oggettivo del reato nello specifico in ordine all’oggettiva inesistenza delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE di cui al capo B. Argomenta il ricorrente che il ragionamento speso dalla sentenza impugnata sarebbe contraddittorio dal momento che avrebbe, da un lato, affermato l’oggettiva inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture , salvo poche righe prima, avere affermato che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE si riferivano ad operazioni realmente eseguite ma a favore di soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, società priva di mezzi e uomini, essendo questa una società interposta al reale committente.
Il vizio dedotto attiene ad un elemento costitutivo essenziale della fattispecie di cui all’articolo 8 cit. La contraddizione non potrebbe neppure essere risolta tentando di sostenere che la Corte d’appello abbia ritenuto che le fatture di cui al capo B fossero non oggettivamente esistenti, bensì soggettivamente inesistenti e ciò in quanto si ricadrebbe in un’ipotesi di pronuncia per fatto diverso.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione in ordine alla qualifica di RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE incidente sia sul l’elemento oggettivo del capo A che su quello del capo sub B. In sintesi, argomenta il ricorrente che da un lato la corte territoriale avrebbe ritenuto inesistenti le forniture di sabbia indicate nelle fatture con indicazione del mero dato volumetrico del materiale da costruzione e, quindi, della genericità dell’oggetto indicato nelle fatture, non considerando che molti fornitori di sabbia per utilizzo edile commerciano il loro prodotto con riferimento sia il metro cubo che al peso. In secondo luogo, avrebbe ritenuto la natura di RAGIONE_SOCIALE in ragione della circostanza che aveva in organico 5 dipendenti e che fosse priva di struttura operativa in grado di realizzare un volume d’affari pari a tre milioni. La motivazione sarebbe carente in punto valutazione di quanto rilevato nei motivi d’appello in relazione all’operatività della società RAGIONE_SOCIALE e segnatamente in relazione alla documentazione prodotta attestante lo svolgimento in subappalto di lavorazioni, da cui la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui avrebbe ritenuto la natura di RAGIONE_SOCIALE.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, omesso confronto con i
motivi di appello e segnatamente in ordine alla consapevolezza della natura di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE.
-Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla pena base e all’aumento per la continuazione e al calcolo della pena accessoria.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione con limitato riferimento al capo B.
Il secondo motivo di ricorso, che costituisce una riproposizione della stessa censura già devoluta nei motivi di appello, è inammissibile perché privo della necessaria critica censoria alla sentenza impugnata con riguardo all’affermazione della responsabilità penale per il capo A, ed anche diretto a prospettare un’alternativa ricostruzione dei fatti non consentita in questa sede.
Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).
Secondo quanto accertato nelle conformi sentenze di merito, l’imputat o aveva utilizzato, nelle dichiarazioni fiscali della società RAGIONE_SOCIALE di cui è legale rappresentante, relativa all’anno di imposta 2014, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per fornitura di sabbia, società quest’ultima, fondata nel 2012, risultata, a seguito di accertamenti dell’Agenzia delle entrate di Verona, società RAGIONE_SOCIALE in quanto si poneva in linea di continuità con altre società già accertate essere cartiere (tra cui la RAGIONE_SOCIALE), amministrate dalla stessa persona, ed aveva, la RAGIONE_SOCIALE, nel corso del 2012, contabilizzato acquisti per quasi tre milioni di euro di operazioni imponibili, l’8 3% dei quali effettuati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e non risultava essersi mai attivata per riscuotere i crediti verso i clienti, né i fornitori di riscuotere quelli nei confronti della RAGIONE_SOCIALE. La società non depositava bilanci e le dichiarazioni fiscali erano sottoscritte da tale COGNOME NOME risultato soggetto sconosciuto (cfr. pag. 2-3 sentenza di primo grado). Di poi, la sede sociale si trovava in una casa di civile abitazione abitata da COGNOME NOME, figlio di COGNOME NOME consulente contabile della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, e da questa utilizzate nelle dichiarazioni fiscali, di cui al capo A, per fornitura di sabbia e misto getto e ghiaia, era argomentata in ragione della genericità della descrizione e della circostanza che i DDT avevano tutti indicazione del mero dato volumetrico di ’24 metri cubi’, senza menzione delle caratteristiche dei materiali come indicati nelle fatture -e della provenienza, in un contesto nel quale non risulta che la RAGIONE_SOCIALE avesse una cava e senza che fosse stato registrato alcun flusso di denaro tra le parti, in quanto i pagamenti avvenivano mediante compensazione (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).
A fronte di tale motivazione, che si fonda sul panorama probatorio in atti, il ricorrente muove censure ripetitive e versate in fatto, là dove riporta parte del testimoniale di cui ne chiede una diversa valutazione e introduce nuovamente il tema del calcolo della sabbia (se a metro cubo o a peso) su cui la sentenza offre congrua e non manifestamente illogica motivazione sulle ragioni per le quale ritiene l’oggettiva inesistenza dei beni oggetto della fattura. In ogni caso la censura è anche generica là dove non si confronta con l’ampia e diffusa motivazione sulla natura della società emittente, ma solo sul veridicità/falsità delle fatture da costei emesse.
Viceversa è fondato il ricorso là dove lamenta il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione al capo B.
La sentenza impugnata, invero, non ha sciolto il dubbio, che risultava dalla sentenza di primo grado, sulla natura oggettiva o soggettiva dell’inesistenza delle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE.
Va, in primo luogo chiarito, che il vizio di motivazione rilevato riguarda unicamente il gruppo di fatture per esecuzione di lavori edili per la RAGIONE_SOCIALE, mentre non riguarda il gruppo di fatture per € 33.000,00 per cessioni di calcestruzzo per le quali la difesa non aveva prodotto alcun documento contabile o di trasporto comprovante la effettiva movimentazione del calcestruzzo, da cui la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata l’oggettiva inesistenza delle cessioni di cui alle fatture emesse (n. 95, 385,454,661).
Con riguardo, invece, alle fatture emesse per € 890.000,00, relative all’esecuzione di lavori edili per conto della RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata, a fronte delle deduzioni difensive secondo cui il lavori sarebbero stati effettuati in regime di subappalto, risulta affetta dal denunciato vizio di contraddittorietà interna là dove, dapprima, dopo avere confermato la natura di RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE si riferivano a prestazioni realmente eseguite ma a favore di soggetti diversi dalla RAGIONE_SOCIALE, salvo poi, poche righe dopo,
affermare che ‘appare evidente la oggettiva inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture indicate nella imputazione’.
La sentenza sul punto va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia affichè chiarisca , con riferimento al capo B (la cui prescrizione maturerà tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione al 26/05/2026), la natura dell’inesistenza delle fatture concernenti i lavori edili svolti in favore di RAGIONE_SOCIALE. Resta assorbito l’ultimo motivo di ricorso. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così è deciso, 16/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME