Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1561 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCHIUTI NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 e agli artt. 125 e 533, cod. proc. pen., e correlato vizio di motivazione (primo motivo: si censura la sentenza impugnata in quanto non avrebbe preso posizione sui principali motivi di critica che attenevano l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a discarico che, ove tenute in debito conto, avrebbero disarticolato il ragionamento in ordine alla sussistenza del fatto; in particolare, nel ricorso si premette che, nell’atto d’appello, era stato dedotto che l’asserita sovrafatturazione poteva derivare da un mero errore di calcolo, sia dal versante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia dal versante della società che riceveva le fatture dai fornitori dei servizi; a tal proposito, si contesta nel ricorso non sarebbero stati contraddetti tutta una serie di elementi da parte dei giudici d’appello: 1) il dato testuale emergente dalla dichiarazione della teste COGNOME, in cui si conferma l’emissione di migliaia di documenti, alcuni solo dei quali recavano un calcolo orario in ipotesi errato da parte dell’emittente il documento fiscale; 2) il dato testuale emergente dalla dichiarazione del dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che conferma la circostanza in forza della quale l’ente si è avvalso di un limite della prestazione fissato a 173 quando invero esso contrattualmente è pari a 195 ore; 3) il dato indicato nell’atto d’appello circa l’esistenza di prestazioni in subappalto affidate dalle due società fornitrici; 4) il dato emergente dai motivi d’appello in cui è riportato il contenuto della memoria difensiva, la cui esistenza è pretermessa dal primo giudice e dalla Corte d’appello allorché si sarebbe dovuta confrontare con la prima questione dedotta della atto di impugnazione; 5) non sarebbe stato dato conto poi della cassa contanti e della effettiva modalità di gestione societaria che comportava la raccolta di notevoli quantità di denaro contante, per cui il dato della cassa era effettivo e non falso e, a tal proposito, non sarebbe stata contraddetta nel merito la testimonianza della dipendente COGNOME; 6) in alcuna parte della motivazione la sentenza affronterebbe il tema, pur riconoscendo si versi in un caso di effettività della prestazione e l’ipotesi di falsità incida soltanto su parte del valore di essa. Il ragionamento probatorio condotto dai giudici territoriali sarebbe errato in quanto è di tutta evidenza che, se le ore lavorate per contratto sono superiori alle 173 prese a base del calcolo per determinare il numero dei dipendenti necessari a renderle, il risultato finale non poteva essere corretto; in altri termini il monte ore lavorate che deriva dalla frazione del costo indicato in fattura per il costo orario andava poi frazioNOME tenendo conto del limite RAGIONE_SOCIALE 195 ore settimanali che ciascun lavoratore poteva rendere, sicché il numero complessivo dei dipendenti che l’ente che rende la prestazione avrebbe dovuto avere, risulta(va) minore rispetto a quello Corte di Cassazione – copia non ufficiale
erroneamente determiNOME dalla RAGIONE_SOCIALE; non si tratterebbe di un dato insignificante in quanto lo stesso dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe confermato che l’imposta evasa è ben differente da quella indicata nel capo di imputazione); b) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2, d. Igs. n. 74 del 200 e 42, cod. pen. e correlato vizio di motivazione (secondo motivo: si sostiene infine che la motivazione non regge nella parte in cui assume che sussiste , il dolo specifico in ragione della quantità numerica dei documenti fiscali asseritamente falsi e del valore economico in esso rappresentato; si ricorda nel ricorso che, nei motivi d’appello, era stato dedotto come la società amministrata dall’imputato avesse una sua organizzazione pertinente la formazione dei documenti che contribuivano a determinare l’obbligazione fiscale rappresentata nella dichiarazione dei redditi; essendo emerse circostanze obiettive su errori di calcolo e non essendo ancora emerse circostanze circa direttive impartite dal ricorrente sulla formazione di false fatture avvalendosi di calcoli volutamente errati, si sarebbe dovuto concludere per l’assenza dell’elemento psicologico e per la sussistenza, al più, di un’ipotesi di culpa in vigilando sull’esistente organizzazione imprenditoriale);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) entrambi prospettano deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; b) entrambi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) entrambi i motivi sono comunque manifestamente infondati perché inerenti ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugNOME;
rilevato, infatti: a) quanto al primo motivo, afferente alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, i giudici territoriali, con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, argomentano puntualmente alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, confutando i rilievi difensivi svolti nell’atto di appello, sterilmente replicati in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica; in particolare, si legge in sentenza come a seguito di una verifica fiscale della Guardia di finanza era emerso che la società, all’epoca amministrata dall’imputato, avesse annotato in contabilità, modello NUMERO_DOCUMENTO, 26 fatture di acquisto per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti, fatture le cui società emittenti erano la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; esaminando le fatture emesse dalla prima società per i servizi resi in forza del contratto stipulato il 5 novembre 2013, era emerso che, per le fatture emesse nell’anno 2014, veniva sistematicamente riportato un imponibile maggiorato rispetto al corrispettivo
realmente maturato dall’emittente; su tale importo veniva altresì applicata un’Iva superiore a quella realmente dovuta sulle prestazioni rese; in altri termini, con tale sistema, nella contabilità aziendale della società amministrata dall’imputato venivano rilevati dei costi maggiori rispetto a quelli realmente sostenuti dalla società, che venivano riportati in deduzione non solo ai fini del calcolo dell’Ires e dell’Irap, ma anche ai fini della liquidazione Iva, venendo portata in detrazione un’Iva a credito non detraibile, superiore a quella realmente versata e dovuta sulla base RAGIONE_SOCIALE prestazioni ricevute; a fronte del numero di ore di vigilanza effettuate, non veniva riportata nelle fatture la somma derivante dal calcolo dato dalla moltiplicazione tra il prezzo orario pattuito e il corrispettivo maturato, ma una somma errata, volutamente gonfiata e di gran lunga superiore rispetto al dovuto; su tale somma veniva dunque applicata un’Iva superiore a quella dovuta, che veniva poi portata in detrazione in sede di liquidazione periodica dell’Iva da versare; si precisa in sentenza che il monte ore di custodia e portierato svolto dall’emittente in favore dei vari clienti della società amministrata dall’imputato era quello risultante dal vari planning per cliente allegati alle fatture, in cui veniva indicato correttamente il numero di ore di servizio svolto per ciascun cliente, mentre veniva gonfiato il corrispettivo dovuto per il servizio reso.
Quanto invece alle fatture emesse dall’altra emittente la RAGIONE_SOCIALE, la Guardia di finanza aveva modo di rilevare che nell’anno 2014 la società aveva solo due dipendenti che avevano lavorato solo per 97 giorni; tale società emittente dunque non avrebbe potuto svolgere i servizi di portierato riportati nelle fatture emesse per un imponibile superiore ai 65.000 C e di 49.737 C oltre Iva per complessive 7741 ore di lavoro; sulla base di tali elementi, il giudice riteneva pertanto provata la responsabilità del ricorrente per aver utilizzato nella propria dichiarazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE fatture totalmente o parzialmente false in quanto gonfiate di costi fittizi in realtà non sostenuti e poi riportati nel modello NUMERO_DOCUMENTO 2015; i giudici, peraltro, si prendono carico di confutare le identiche censure difensive svolte nell’atto di ricorso, ancora una volta sterilmente replicate in sede di legittimità; a pagina 4 della sentenza impugnata, in particolare, vengono confutati: 1) anzitutto la correttezza dei dati e degli importi rilevati, evidenziandosi come dall’esame RAGIONE_SOCIALE fatture emergesse chiaramente che l’importo complessivo in esse riportato non fosse coerente con i dati riportati in fattura, ovvero moltiplicando le ore di prestazione dell’attività lavorativa che venivano indicate in fattura, per il costo orario, l’importo totale era nettamente inferiore a quello contabilizzato; si precisa nella sentenza che la correttezza del dato era stata confermata, da un lato, dalla verifica del costo orario per l’attività di portierato pari ad euro 8,80 (che non era stato nemmeno contestato dalla difesa) e, dall’altro,
dalla corrispondenza RAGIONE_SOCIALE ore lavorate con quelle del planning, ovvero nell’attività di rendicontazione effettuata dalle ditte fornitrici; 2) quanto all’asserito errore in cui sarebbe incorso l’Ufficio nell’individuare il limite mensile dell’attività d portierato in 173 ore mensili, nella sentenza si evidenzia come tale dato sia fuorviante cioè in quanto il teste COGNOME aveva avuto modo di precisare il criterio adottato per stabilire il numero di dipendenti a svolgere una determinata prestazione, ovvero dividendo l’imponibile indicato in fattura per il costo orario, con ciò determinando le ore corrispondenti e, poi, dividendole per quelle mediamente necessarie in un mese, ottenendo in tal modo il numero di dipendenti necessario per svolgere quella prestazione; si osserva puntualmente in motivazione, con argomentazione non manifestamente illogica, come l’esame di tali dati, generato anche dall’incrocio con il numero di . ore lavorate dai dipendenti indicato nelle buste paga dei lavoratori, forniva il dato palese che, per svolgere effettivamente le prestazioni fatturate ad opera RAGIONE_SOCIALE ditte fornitrici, sarebbero stati necessari un numero di dipendenti decisamente superiore rispetto a quelli effettivamente in forza alle due società emittenti le fatture; 3) i giudici d’appello confutano poi un ulteriore rilievo difensivo riguardante il flusso del contante di cassa, evidenziando come lo stesso, comunque, non incidesse sul profilo della responsabilità penale del ricorrente relativo all’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione dei redditi, in ogni caso evidenziandosi come si trattasse di un’argomentazione poco credibile (ossia quella che tra le due società una parte dei pagamenti fosse effettuata in contanti), visto il rilevante ammontare RAGIONE_SOCIALE somme pattuite per i contratti stipulati tra le parti; b) quanto al secondo motivo attinente alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, a pagina 5 della sentenza impugnata, con riferimento al dolo specifico, altrettanto correttamente e con motivazione non manifestamente illogica, si evidenzia come la non esiguità del numero RAGIONE_SOCIALE fatture, unitamente alla rilevanza degli importi, costituivano elementi indiziari e fortemente indicativi della fittizietà dell’operazione e della piena consapevolezza dell’imputato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto che quanto argomentato è assolutamente coerente, inoltre, con l’orientamento di questa Corte che, con riferimento al delitto di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, afferma che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378 – 01); che, ancora, quanto all’elemento soggettivo, la consapevolezza normativamente richiesta a titolo di dolo specifico può essere dedotta sia da prove che da semplici indizi, precisi, concordanti e idonei a formare il convincimento del giudice (si veda, ad es. con riferimento a reati a dolo specifico, Sez. 3, n. 12537 del 29/01/2015, R., Rv. 263000 – 01; Sez. 6, n. 10917 del 17/09/1992, COGNOME, Rv. 192880 – 01), il cui apprezzamento, quando congruamente motivato, è incensurabile in Cassazione, come nel caso di specie;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE n §Ifnmende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, l’11/12/2025