Fatture Fittizie e Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
L’utilizzo di fatture fittizie per abbattere il carico fiscale è una delle frodi più comuni e severamente punite dal nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i confini del giudizio di legittimità e gli elementi che possono blindare un’accusa di dichiarazione fraudolenta. Il caso riguarda un imprenditore condannato per aver utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 74 del 2000. L’accusa era quella di aver inserito nella propria dichiarazione dei redditi delle fatture fittizie emesse da una società estera, al fine di evadere le imposte.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imprenditore proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione: a suo dire, mancava la prova degli elementi oggettivi del reato, ovvero la reale fittizietà delle operazioni documentate dalle fatture.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Valutazione delle Fatture Fittizie in Appello
La Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, ritenendo le fatture palesemente fittizie sulla base di una serie di elementi logici e probatori. La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ribadito la correttezza di questo ragionamento. Secondo i giudici di merito, le censure dell’imputato non erano critiche specifiche alla sentenza, ma mere doglianze di fatto, un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità.
Gli Indizi della Falsità
La sentenza impugnata aveva evidenziato diversi elementi convergenti che rendevano le fatture inattendibili:
* La società emittente: Le fatture provenivano da una società (“Trust Company INC”) priva di una contabilità regolare, dedita a operazioni eterogenee e il cui firmatario risultava residente da anni in Thailandia.
* La causale inverosimile: Le fatture, per un importo superiore a 60.000 euro, giustificavano una spesa per la formazione del figlio dell’imputato all’uso di un macchinario. Tale macchinario, però, era stato acquistato anni prima per un valore di soli 44.000 euro. La sproporzione tra il costo del bene e quello della presunta formazione è apparsa del tutto illogica.
* L’assenza di prove di pagamento: Non vi era alcuna documentazione a supporto degli effettivi pagamenti delle somme indicate nelle fatture.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di merito era ben motivata. Il diniego si basava su due fattori chiave: la gravità del fatto, desunta dall’importo complessivo delle fatture, e l’intensità del dolo, dimostrata dall’utilizzo prolungato di questo schema fraudolento per più anni.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La motivazione centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito. La Corte non può rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
In questo caso, le censure dell’imprenditore erano semplici riproposizioni di argomenti già esaminati e respinti, senza individuare specifici travisamenti delle prove o vizi logici nel percorso argomentativo della Corte d’Appello. Gli elementi raccolti (società cartiera, causale illogica, assenza di pagamenti) costituivano un quadro probatorio solido e coerente, sufficiente a dimostrare l’esistenza di fatture fittizie e a fondare la condanna.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato. Le contestazioni devono riguardare vizi di legittimità (errori di diritto o motivazioni illogiche o contraddittorie) e non la ricostruzione dei fatti. Per chi è accusato di reati fiscali basati su fatture fittizie, emerge chiaramente che la difesa deve essere costruita solidamente nei primi gradi di giudizio, fornendo prove concrete della veridicità delle operazioni contestate. Indizi gravi, precisi e concordanti, come quelli evidenziati in questo caso, sono sufficienti a sostenere una condanna, rendendo arduo, se non impossibile, ribaltare l’esito in sede di Cassazione.
Per quali motivi la Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso basato sulla contestazione di fatture fittizie?
La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando questo non solleva questioni di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione), ma si limita a riproporre censure di fatto già valutate e respinte nei gradi di merito, chiedendo una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Quali elementi possono indicare che una fattura è fittizia secondo i giudici?
Secondo la decisione, gli elementi indicativi della fittiziosità di una fattura possono includere: la provenienza da una società priva di contabilità e dedita a operazioni eterogenee, una causale del tutto inverosimile e sproporzionata (come una spesa di formazione superiore al valore del bene stesso), e l’assenza di documentazione che attesti l’effettivo pagamento.
Su quali basi può essere negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche in un reato di frode fiscale?
La concessione delle attenuanti generiche può essere negata sulla base della gravità del fatto, valutata in relazione all’importo complessivo delle fatture contestate, e dell’intensità del dolo (l’intenzione criminale), desumibile dall’utilizzo sistematico e prolungato nel tempo del meccanismo fraudolento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8992 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MIRANO il 20/03/1937
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 2 d.P.R. n. 74 del 200 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce viz motivazione con riguardo al difetto di prova degli elementi costitutivi del reato sotto il oggettivo (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riprodutt deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigura rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da per individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di me nonché in parte anche riferite a violazioni di legge deducibili e non dette in appello, posto sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché debbano ritenersi fittizie le fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE” ed utilizzate dall’imputato nella dichiarazione evidenziando come: a) dette fatture provenissero da una società priva di contabilità, dedita operazioni assolutamente eterogenee, e fossero sottoscritte da un soggetto da anni residente in Thailandia; b) sia del tutto inverosimile la causale delle medesime fatture, siccome riferi una spesa superiore a 60.000,00 euro, dichiaratamente finalizzata a formare il fig dell’imputato per l’uso di un macchinario comprato anni prima per 44.000,00 euro, e pagate senza alcuna documentazione a supporto;
Osservato che il secondo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato congruamente fondato sulla gravità d fatto e sull’intensità del dolo, atteso l’importo complessivo delle fatture e il loro utiliz anni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.