Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41424 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41424 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Pagnacco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/11/2023 della Corte d’appello di Trieste lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte d’appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 28 maggio 2021 del Tribunale di Udine, con la quale lo stesso COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione in relazione a quattro contestazioni del delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (limitatamente all’utilizzo del fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico articolato motivo, con cui ha denunciato la mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati ascritti all’imputato.
Dopo aver ripercorso lo svolgimento dei giudizi di merito e sintetizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado ha lamentato l’indebita valorizzazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da NOME COGNOME, emittente parte RAGIONE_SOCIALE fatture ritenute relative a operazioni inesistenti (ossia quella emesse dalla RAGIONE_SOCIALE), a causa della loro inattendibilità, essendo smentite da quanto emergente dai questionari della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dallo stesso compilati e da quanto riportato nella sentenza di primo grado, nella quale era stato dato atto che nel corso della sua detenzione (dal 2014 al 2017) NOME operava per il tramite di NOME COGNOME, e anche dal rinvenimento RAGIONE_SOCIALE merci oggetto di tali fatture nei due container presenti presso la sede della ditta del ricorrente (a riprova della effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni, ritenute erroneamente inesistenti); quanto ai rapporti con la società di NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), ha eccepito l’irrilevanza della somiglianza grafica tra le fatture emesse da tale società e quelle della RAGIONE_SOCIALE e utilizzate dal ricorrente nelle proprie dichiarazioni fiscali, nonché del pagamento di una di esse in contanti dopo circa un anno dalla morte di COGNOME, essendo successiva alla morte solo la registrazione del pagamento, affermando l’inerenza dei beni ceduti alla attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE
Ha censurato la motivazione della sentenza impugnata anche nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascrittogli, che sarebbe stata desunta in modo illogico dall’ammontare dei corrispettivi portati dalle fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e utilizzat nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente, concludendo per l’annullamento della sentenza impugnata. GLYPH
Ps
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e la ripetitività ai motivi d’appello RAGIONE_SOCIALE censure sollevate con il ricorso per cassazione.
Con memoria dell’Il settembre 2024 il ricorrente, preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di ricorso, evidenziando nuovamente il travisamento degli indizi, che sarebbero stati considerati in modo illogico dai giudici di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la motivazione RAGIONE_SOCIALE due concordi sentenze di merito, a sollecitare una rivisitazione sul piano del merito degli elementi di prova, al fine di conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
E’, dunque, necessario, in premessa, rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, COGNOME ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità RAGIONE_SOCIALE
valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità RAGIONE_SOCIALE doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2,.n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708).
Nel caso in esame il ricorrente propone una diversa valutazione degli indizi sulla base dei quali è stata ritenuta l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottostanti le fatture utilizzate dal ricorrente medesimo nelle proprie dichiarazioni fiscali, che, però, sono stati valutati in modo concorde e non manifestamente illogico dai giudici di merito, non suscettibile di rivalutazione, neppure sul piano del travisamento RAGIONE_SOCIALE prove, stante la doppia conformità RAGIONE_SOCIALE pronunce di merito, in questa sede di legittimità.
La Corte territoriale, nel disattendere le censure sollevate con l’atto d’appello, sostanzialmente replicate con il ricorso per cassazione senza significativi elementi di novità, ha evidenziato la irrilevanza della spedizione a COGNOME (emittente di parte RAGIONE_SOCIALE fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti) da parte della RAGIONE_SOCIALE in data 11/1/2019 di tre inviti a rendere chiarimenti in ordine a fatture dallo stesso emesse negli anni 2013, 2014 e 2015, ribadendo il disconoscimento da parte dello stesso COGNOME RAGIONE_SOCIALE fatture emesse nei confronti del ricorrente e oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni; la Corte d’appello ha, poi, evidenziato l’irrilevanza della condotta di NOME COGNOME, che era stato incaricato in modo generico di vendere le merci di COGNOME depositate in due container presso la ditta del ricorrente allorquando lo stesso era detenuto (tra il 2014 e il 2017), in mancanza di prova di un incarico formale e di elementi univoci circa le vendite che COGNOME avrebbe perfezionato, e anche la discrepanza tra il valore di dette merci (pari a circa euro 50.000,00) e gli importi portati dalle fatture oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni (pari a circa 305.000,00 euro).
Anche le operazioni sottostanti le tre fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e utilizzate dal ricorrente nelle sue dichiarazioni fiscali sono state giudicate inesistenti sulla base di una valutazione logica di una pluralità di elementi indiziari che sono stati ritenuti, in modo logico, in quanto frutto di corretta applicazione di consolidate massime di esperienza (quale quella relativa alla diffusa prassi della sollecita annotazione in contabilità dei pagamenti eseguiti), dimostrativi di detta inesistenza, elementi costituiti: dalla identica veste grafica tra tali fatture e quelle emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; dal pagamento in contanti della fattura n. 10/2014 in data 21/11/2016 in data successiva di circa un anno a quella della morte di NOME COGNOME (socio accomandatario della società, avvenuta il 26/9/2015); dalla eccentricità della natura dei beni ceduti rispetto
•
all’attività dell’impresa fatturante (costituita da lavori di movimento di terra e
pietrame, scavi, sterri, bonifica di terreno, arginatura); dalla veste di evasore totale di COGNOME sin dal 2011; dalla coincidenza della sede della società con l’abitazione del medesimo COGNOME. La sussistenza del dolo di evasione è, poi, stata ritenuta sussistente sulla base dei rilevanti importi dei costi fittizi indicat nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente, tra l’altro per più annualità, in modo sistematico e utilizzando fatture presumibilmente contraffatte.
Si tratta di motivazione idonea a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità, essendo state spiegate in modo logico e idoneo a confutare le censure del ricorrente la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni relative alle fatture utilizzate dal ricorrente e la sussistenza del dolo di evasione, motivazione che è stata censurata in modo generico ed esclusivamente sul piano dell’apprezzamento e della valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure alle quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 17/9/2024