Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOVERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 2 2025, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Brescia il 20 previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all 74 del 2000 (capo 1) in relazione all’annualità 2014 e del reato di cui all’art. 5 2000 (capo 2) in relazione alla dichiarazione per l’anno 2013, ha ridetermiNOME i mesi undici di reclusione la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevole de all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1), limitatamente all’annualità 2015, per aver per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte valore aggiunto, nonché del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 2), all’anno di imposta 2014, per aver omesso di presentare la dichiarazione ai fini de reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver distrutto e/o occultato i do di cui è obbligatoria la conservazione anche per le imprese individuali (capo 4).
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per vizi è manifestamente infondato, in quanto espone censure in punto di fatto non consenti di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattes argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ric sentenza impugnata adeguatamente disatteso l’assunto difensivo della mancanza di dimostrazione della fittizietà delle fatture emesse dalla ditta amministrata dal ri base di una lettura logica delle fonti probatorie, ritenute dimostrative in modo ine circostanza che la ditta RAGIONE_SOCIALE NOME non aveva mai avuto alcuna dispo magazzino o deposito per i materiali ferrosi, né era dotata di automezzi per il consegna di merce, né di personale dipendente e di sede legale ed operativa nonostante l’elevatissima quantità di materiale ferroso ceduto, con la conseguenza rappresentata dall’imputato doveva considerarsi una “cartiera” finalizzata ad emet per coprire gli acquisti eseguiti in nero dalle ditte riceventi, tanto che i docume indicavano che il materiale provenisse dalla residenza dell’imputato in uso quest’ultimo e i pagamenti non appena pervenuti sui conti correnti dell’imputato eran immediatamente azzerati secondo un meccanismo consueto nelle operazioni fraudolent argomenti, idonei a provare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo, che de soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono stati c anticipato, esclusivamente sul piano della lettura delle prove, dunque in modo non co sede di legittimità, sottolineando infine, la Corte territoriale, del tutto corr circostanza che la ditta acquirente, RAGIONE_SOCIALE, avesse effettivamente ricevuto materiale ferroso non consentiva di escludere la sussistenza del reato contest irrilevante che la fatturazione fosse solo soggettivamente falsa ai fini della confi fattispecie.
Considerato che, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato in relazione ai reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 d sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, con motiva sintetica ma connotata da coerente logicità, i giudici di merito hanno affermato la responsabil del ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 sulla base della presentazione della dichiarazione ai fini dell’IVA per l’anno di imposta 2014, quale condot strettamente funzionale al disegno criminoso di frode fiscale finalizzato a sottrarre a tassazi i redditi della ditta dell’imputato e a consentire l’evasione fiscale alla Contrans, come, del il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al quale è stato sottolineato, i con i principi costantemente affermati in sede di legittimità, che l’impossibilità di ricos reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contab elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve ess intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertan sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601): l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, è ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazion essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un l apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verifica l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugNOME, sicch dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedime manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto l (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordiNOME logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi att prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. n. 30 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202903).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento del spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61
cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.