Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ordinanza del 05-05-2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il decreto del 15 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata aveva disposto il sequestro preventivo diretto, o in subordine per equivalente, della somma di 167.878,75 euro nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE, società di cui è legale rappresentante NOME COGNOME, indagato del reato di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato è stato a lui contest per avere indicato nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno di imposta 2016 elementi passivi fittizi per un totale di 763.086,12 euro, con iva evasa pari a 167.878,75 euro, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, nonché di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE; fatto commesso in Sant’Antonio Abate il 27 febbraio 2017.
Avverso l’ordinanza del Tribunale partenopeo, COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, evidenziando che, al di là dell’accertamento sulle imprese terze, il Tribunale avrebbe dovuto almeno rilevare la ricorrenza degli elementi di giustificazione in ordine a un giudizio di prognostico di responsabilità in capo a COGNOME, avendo la difesa rimarcato l’assenza dell’elemento soggettivo da parte del ricorrente, per il quale le forniture c’erano state, era stato pagato prezzo di mercato ed era stata regolarmente versata l’iva, non essendo stato comprovato nel caso di specie l’esistenza di un accordo illecito tra le parti.
Si contesta quindi l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui COGNOME era il diretto artefice della frode e non fosse possibile che le missing traders avessero effettivamente fornito la società del ricorrente, atteso che, per restare al caso della RAGIONE_SOCIALE, le operazioni sono considerate solo soggettivamente inesistenti, non avendo gli stessi accertatori dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE messo in discussione che il prodotto sia stato realmente consegnato.
Né poteva valere il rinvio alla giurisprudenza tributaria in tema di iva, con le relative presunzioni, elaborata peraltro prima della riforma di cui alla legge n. 130 del 2022, come pure era stato evidenziato nell’istanza di riesame.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la valutazione indiziaria, con riferimento alla quale si sottolinea che il Tribunale del Riesame ha mancato di confrontarsi con le note difensive e di deposito documentale del 5 maggio 2023, con cui la parte aveva allegato tutti i certificati camerali e i bilanci RAGIONE_SOCIALE missing traders, dando prova del fatto che esse risultavano regolarmente operanti, con un oggetto sociale compatibile con la fornitura offerta e rilevanti volumi di affari.
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Al più, avrebbe dovuto essere l’RAGIONE_SOCIALE a impedire l’attività illecita di queste imprese, posto che esse, per poter beneficiare dell’esenzione d’iva, avevano dovuto trasmettere la dichiarazione d’intento ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972; in ogni caso, alla luce del complessivo materiale di indagine, non è stato spiegato come fosse possibile distinguere la posizione di un terzo incolpevole rispetto a quella del terzo concorrente nella frode.
Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. rispetto al periculum in mora, non essendosi il Tribunale del Riesame confrontato con le allegazioni difensive degli ultimi due bilanci della società, da cui si evinceva una capacità patrimoniale e finanziaria della società notevolmente superiore all’ammontare della frode in contestazione, essendosi altresì documentato che l’RAGIONE_SOCIALE aveva già avviato la propria azione di recupero, sicchè non vi era una vera ragione di cautela da tutelare.
Con il quarto motivo, la difesa deduce la mancanza assoluta e l’apparenza della motivazione dell’ordinanza impugnata, e ciò sia rispetto al fumus, non essendo stato dato riscontro ai molteplici rilievi sulla conoscibilità degli indiz registrati in pregiudizio RAGIONE_SOCIALE missing traders, di cui la parte non poteva sapere in alcun modo, ovvero sulle sue condotte attive o concorrenti, sia in ordine al periculum, non essendo state illustrate le ragioni per cui il sequestro doveva essere confermato, pur a fronte di un’impresa dalla solida garanzia patrimoniale.
2.1. Con memoria trasmessa il 2 novembre 2023, il difensore dell’indagato, nel replicare alle considerazioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).
Tanto premesso, i motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, dovendosi ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione tanto del fumus commisi delicti quanto del periculum in mora, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di conferma del sequestro preventivo adottato dal G.I.P.
2.1. In particolare, per quanto riguarda la valutazione indiziaria, sono state richiamate le attività investigative svolte dalla Direzione Provinciale di Napoli 2 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a seguito della segnalazione riferita a soggetti che, nel corso del 2016, avevano intrattenuto rapporti con la società RAGIONE_SOCIALE, risultata del tutto inesistente: tra gli enti societari che avevano avuto relazion commerciali con tale società figurava la RAGIONE_SOCIALE (il cui legale rappresentante risultava essere NOME COGNOME), società che, a sua volta, aveva avuto legami economici anche con altre società parimenti inesistenti, ossia la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE: come emerso dalle verifiche fiscali svolte, i cui esiti su tale profilo non sono stati contestati, si tratta società cartiere, prive di adeguate strutture imprenditoriali, di dipendenti e di sedi operative, che dunque sono state utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, con indebiti vantaggi fiscali.
La società RAGIONE_SOCIALE, in definitiva, si avvaleva RAGIONE_SOCIALE predette società cartiere che si sono interposte tra il cedente comunitario e la società medesima, destinataria finale RAGIONE_SOCIALE merci, al fine di non pagare l’iva, facendo cioè risultare che l’acquisto era stato effettuato dalle cartiere, che restano debitrici nei confronti dell’Erario e che sono assolutamente insolventi, in quanto inesistente, .
Nel confrontarsi con le obiezioni difensive circa la mancata consapevolezza da parte della RAGIONE_SOCIALE della reale natura RAGIONE_SOCIALE società con cui si relazionava, il Tribunale del riesame ha poi osservato che gli elementi acquisiti, relativamente alla mancanza di un benché minimo apparato organizzativo tale da far ritenere possibile l’esistenza e l’operatività RAGIONE_SOCIALE società con cui la RAGIONE_SOCIALE ha operato, erano idonei a corroborare il convincimento che la predetta società fosse consapevole della natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere, essendo conforme all’ordinaria diligenza connessa allo svolgimento dell’attività di impresa svolta un controllo che andasse oltre la mera acquisizione RAGIONE_SOCIALE visure camerali e che coinvolgesse l’esistenza di una sede operativa e la presenza di dipendenti.
Né sono state ritenute idonee a confutare tale conclusione le allegazioni difensive concernenti la produzione RAGIONE_SOCIALE visure camerali e l’attestazione della congruità del prezzo pagato, posto che a essere in discussione non è la congruità del prezzo, ma il mancato pagamento dell’iva attraverso la detrazione sulle vendite del relativo importo, mediante l’interposizione di soggetti formalmente obbligati verso l’Erario, ma sostanzialmente estranei all’operazione conclusa da RAGIONE_SOCIALE.
Del resto, ha aggiunto il Tribunale in maniera non illogica (pag. 4 dell’ordinanza impugnata), “la pluralità di cartiere con le quali la società ha operato nel 2016 è elemento che conforta l’ipotesi accusatoria, dimostrando come non si sia trattato di un accidente nelle vicende della società, ma di una condotta sistematica, apparendo davvero difficile ipotizzare che una società RAGIONE_SOCIALE dimensioni della RAGIONE_SOCIALE fosse solita intrattenere rapporti commerciali con altre aziende senza operare alcun tipo di accertamento sulla loro esistenza e affidabilità”.
2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto all’esistenza del fumus commisi delicti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure difensive, che invero si muovono nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come si è detto, non deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.
2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sulla sussistenza del periculum in mora, avendo i giudici dell’impugnazione cautelare rimarcato in proposito la volatilità del denaro, l’attitudine specifica della società a operare i modo da sottrarsi al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute e l’ammontare elevato del profitto, elementi questi ragionevolmente ritenuti tali da imporre l’adozione di uno strumento cautelare volto a evitare il rischio della dispersione del denaro in vista dell’eventuale confisca, a ciò dovendosi solo aggiungere che la doglianza rivela evidenti profili di inammissibilità, nella misura in cui non specifica quali e chi siano i beni oggetto della cautela reale, fermo restando che rimane demandata alle fasi esecutive del sequestro l’individuazione dei beni da attingere, secondo la regula iuris, che nel caso di specie non pare violata, in forza della quale, in tema di reati tributari, ai fini della valutazione de legittimità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, l’ente che trae profitto dall’altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo “estraneo” al reato (cfr. Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599 – 02 e Sez. Un. n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, ric. Gubert), con l’ulteriore precisazione che in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all’ammontare RAGIONE_SOCIALE imposte o RAGIONE_SOCIALE ritenute non versate al fisco, sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisit ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (cfr. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rv. 272238).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’inter di COGNOME deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procediment
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali Così deciso il 07/11/2023