Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26092 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26092 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sui ricorso proposto da. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello d Napoli nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Piano di Sorrento il 03/02/1971
avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo i rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Napoli all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la Corte di appello di Napoli ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché non punibile ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.lgs.; in particolare, la Corte di appello ha escluso la punibilità in quanto si era accertato che lo COGNOME aveva utilizzato le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla RAGIONE_SOCIALE aventi quali destinatarie le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nelle dichiarazioni fiscali dell’anno 2020 e, per tale motivo, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni in ordine al delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello 11Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che denunciano:
2.1. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile la causa di esclusione della punibilità ivi prevista. Argomenta il ricorrente che, come affermato dalla giurisprudenza puntualmente indicata (si cita Sez. 3 n. 19025 del 2012), il concorso di persone è possibile nelle singole fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 laddove i soggetti coinvolti siano più di uno, ossia in presenza di più soggetto ad avere concorso nell’emissione di fatture oppure, come accaduto nel caso di specie, nell’attività di utilizzo;
2.2. violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 110 cod. pen., per aver !a Corte di appello ritenuto erroneamente non applicabile il concorso di persona nel reato. Nel richiamarsi al motivo precedente e nell’indicare pertinente giurisprudenza (Sez. 3, n. 43568 del 2023 e Sez. 3, n. 41124 del 2019), rappresenta il ricorrente che l’utilizzatore di fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove siano ravvisabili i presupposti secondo la disciplina prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’emettente delle fatture medesime. Nel caso di specie, la Corte di nnerto avrebbe erroneamente applicato l’art. 110 cod. pen., come confermato da! fatto che la Corte medesima ha altrettanto erroneamente – disposto la trasmissione degli atti al p.m. presso il Tribunale di Napoli in ordine al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi sono esaminabili congiuntamente, essendo connessi – è fondato, in quanto la sentenza impugnata si fonda su un’erronea applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000.
L’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 così stabilisce: ” In deroga all’articolo 110 del codice penale: a) l’emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti pe operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall’articolo 8″.
Come emerge dal chiaro dato testuale, la norma contiene una deroga alla regola generale fissata dall’art. 110 cod. pen. in tema di concorso di persone nel reato, escludendo la rilevanza penale del concorso dell’utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente.
Come è stato ben spiegato da Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019 (COGNOME, Rv. 277978 – 01, in motivazione), la ratio che sorregge la norma appena ricordata riposa nella esigenza di evitare che – si badi – la sola circostanza di utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare per ciò stesso anche il concorso nella emissione delle stesse, così come, all’inverso, il solo fatto dell’emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione delle medesime, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione.
In altri termini, la norma intende evitare la sostanziale sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, giacché l’emissione trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione, mentre l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione: né la emissione, né la utilizzazione sono, dunque, fini a se stesse sicché, ove l’emissione integrasse anche il concorso nella utilizzazione così come l’utilizzazione integrasse anche il concorso nella emissione, il risultato sarebbe quello di una sostanziale violazione del divieto di bis in idem, che la norma ha dunque inteso scongiurare.
L’indicata ratio della norma ne rappresenta anche il limite applicativo, nel senso che, come costantemente predicato da questa Sezione, il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistano i presupposti, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 cod, pen., con l’emittente, non essendo applicabile in tal caso il
regime derogatorio previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 74 dei 2000 (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 – 06; in tal senso, già Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, cit.; Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, P.M. in proc. Perconti, Rv. 246967).
In altri termini, esclusa la responsabilità ex artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti dì chi si limiti ad utilizzare, nella dichiarazione, fatture per operazioni emesse da altri – fatto punibile ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 -, e, per converso, ex art. 110, 2 d.lgs. n. 74 del 2000 nei confronti di chi si limiti ad emette fatture per operazione inesistenti poi utilizzate da altri nella dichiarazione fiscale – fatto punibile a norma dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 -, per le restanti condotte che accedono ai reati qui al vaglio trova applicazione la consueta disciplina prevista dall’art. 110 cod. pen.
Coerentemente con tale ricostruzione, sì è affermato che la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall’art. 9 d.igs. 10 marzo 2000, n. 74 non si applica al soggetto che cumuli in sé la qualità di emittente e quella di amministratore della società utilizzatrice delle medesime fatture per operazioni inesistenti (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, dep. 01/12/2020, COGNOME, GLYPH Rv. GLYPH 280370; GLYPH Sez. GLYPH 3, n. GLYPH 5434 del 25/10/2016, dep. 06/02/2017, COGNOME, GLYPH Rv. GLYPH 269279; GLYPH Sez. GLYPH 3, GLYPH n. 19025 del 20/12/2012, dep. 02/05/2013, COGNOME, Rv. 255396), né al consulente fiscale che con il primo concorra, quale extraneus, nella commissione di ciascuno dei reati oggetto dì volontà comune, ìn considerazione della natura paritaria del titolo di responsabilità previsto dall’art. 110 cod. pen. (Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280370 – 01).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi indicati, perché lo COGNOME non si è affatto limitato ad utilizzare, nella dichiarazione fiscale del 2020, le fatture per operazioni inesistenti, ma ha compiuto ulteriori condotte certamente rilevanti ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, come bene emerge dalla sentenza di primo grado, la quale, valorizzando il contenuto dell’attività di intercettazione (cfr. p. 9 ss. della sentenza pronunciata dai Tribunale), ha messo in luce che l’imputato, per un verso, aveva preso parte, sin dall’inizio, agli accordi fraudolenti, offrendo ai complici il suo ausilio per l’individuazione delle società verso cui emettere le fatture e per l’indicazione degli importi “giusti” da “fatturare, e, per altro verso, aveva anche provveduto al ritiro materiale del denaro poì restituito “in nero”.
6. Orbene, a fronte di tali condotte – non contestate nella decisione impugnata e certamente rilevanti ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. n.
74 del 2000 – in applicazione dei principi dinanzi indicati, non può, dunque, trovare applicazione la causa di non punibilità
ex art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, i
cui presupposti sono stati erroneamente ritenuti sussistenti dalla sentenza impugnata.
7. Si osserva, infine, che non è di ostacolo alla configurazione del delitto ex artt. 110 cod. peri., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 la circostanza che il Tribunale abbia
trasmesso gli atti al pubblico ministero per le sue determinazione in ordine al delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il quale ben può concorrere,
ricorrendo gli indicati presupposti, con la fattispecie qui al vaglio.
8. Per i motivi indicati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si
atterrà ai principi dinanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 21/05/2025.