Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9928 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9928 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Genova il 13/09/1979 avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di anni tr mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui all’art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e b), quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire l’evasio terzi, per avere emesso fatture per operazioni inesistenti, di cui dieci emesse alla International e cinque alla RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2015, e cinque fatture alla International nell’anno 2016.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all’a 601 comma 5 cod.proc.pen. e nullità della sentenza ex art. 178 comma 1, lett. c cod.proc.pen. Sostiene il ricorrente la nullità della sentenza perché il decreto di citaz giudizio di appello per l’imputato era stato notificato, a mezzo pec, al difensore di fid sensi dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen. nonostante l’imputato avesse eletto domicilio i Graffignana, INDIRIZZO L’omissione della notificazione avrebbe impedito di conoscere la data di udienza e di chiedere il concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione relazione all’affermazione della responsabilità penale per i reati contestati. Argoment ricorrente, in sintesi, che mediante il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, i giudici dell’impugnazione avrebbero omesso di prendere in considerazione le specifiche doglianze difensive esposte in sede di appello, cosicchè la sentenza impugnata presenterebbe gli stessi profili di criticità della sentenza di primo grado. Segnatamente la sentenza impug non avrebbe considerato, da cui l’omissione motivazionale, l’esistenza presso la Procura dell Repubblica di Rimini di un procedimento penale dove gli imputati, tra cui non vi è il ricorre sarebbero imputati del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse da RAGIONE_SOCIALE. Dal capo di imputazione allegato al motivo aggiunto, risulterebbe che gli imputa nel processo riminese, si sarebbero associati allo scopo di emettere fatture per operazio oggettivamente inesistenti formalmente emesse, tra gli altri, dalla società RAGIONE_SOCIALE documenti falsi formalmente emessi da RAGIONE_SOCIALE, ma creati ad hoc dal responsabile della società RAGIONE_SOCIALE (società ultilizzatrice), così come quelle utilizzate formal da RAGIONE_SOCIALE in quanto create dai responsabili della stessa società, in un contesto quale la società RAGIONE_SOCIALE sarebbe la formale beneficiaria così da costituire l’apparen qualifica di esportatore abituale per acquisiti in esenzione di Iva. A fronte di tali elem corte territoriale avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente in ragione d intestazione formale delle fatture alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui è legale rappresentante, st l’assenza di qualsiasi contestazione e denuncia rivolta a coloro (COGNOME) che avrebbero, in t difensiva, utilizzato la società RAGIONE_SOCIALE per emettere le fatture. La mera titolarità società in assenza di prova di vantaggi fiscali, di contatti tra il ricorrente e gli in processo riminese, sarebbe stata illogicamente posta a fondamento della responsabilità penale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazion J2, relazione alla dosimetria della pena, violazione dell’art. 133 cod.pen. assenza di motivazione relazione alla pena determinata in misura superiore al minimo edittale assenza di n aroliTé -z -icing non essendo congruo il riferimento alla pluralità di fatture emesse in favore di d società.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazion relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragio dell’irreperibilità del ricorrente per avere trasferito la residenza in Bielorussia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come risulta dagli atti, a cui Questa Corte ha accesso, all’imputato è stato notificato il de di citazione per il giudizio di appello al domicilio eletto in Graffignana, INDIRIZZO ove l’imputato era risultato “irreperibile”, sicchè la notificazione è stata effettuata dell’art. 161 comma 4 cod.proc.pen. al difensore di fiducia.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che, ai fini dell’utilizzabilità della proc di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., identifica l’impossibilità della notific domicilio dichiarato o eletto anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore (Sez. 3, n. 21626 del 15/04/2015, Cetta, Rv. 263502) cui la successiva notifica al difensore.
Il procedimento di notificazione all’imputato è stato correttamente svolto e la censura manifestamente infondata.
Ad ogni modo, anche a voler ipotizzare una irregolarità procedurale, cosa che non ricorre nel caso in esame, si verte, nel caso di specie, trattandosi di una nullità a r intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, deducibili nei limiti di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indi 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità.
Nel caso in esame non risulta che il ricorrente avesse tempestivamente dedotto l’eccezione che è stata dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Anche per qu ragione la censura è inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è nel complesso inammissibile perché volto a richieder una alternativa lettura del compendio probatorio avulso da specifici travisamenti probator omessa valutazione degli elementi difensivi.
Giova rammentare che il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità n deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prov sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. È noto infatti che perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità ma delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che n possono dilatare l’area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’inter compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali eventualmente rilevate pe essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. E ciò in quanto il vi motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere diretto a censurare
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genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenz od omissione argomentativa.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha argomentato l’inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla società Lo Spinone di cui il ricorrente è legale rappresentante, circosta non oggetto di contestazione, ed ha ritenuto non credibile la versione difensiva dirett sostenere l’estraneità del ricorrente in quanto vittima di una frode ai suoi danni, motivazione che non appare manifestamente illogica (pag. 7). Argomentano, i giudici del merito, che la tesi difensiva secondo cui COGNOME NOME avrebbe carpito, durante un incontro, i dati (partiva Iva) della società RAGIONE_SOCIALE e che poi aveva emesso le fatture per operazi inesistenti, oggetto dei capi di imputazione, destinate alla RAGIONE_SOCIALE ed anche delle società RAGIONE_SOCIALE della società lituana RAGIONE_SOCIALE, non era oggettivamente verosimile e, comunque, che il COGNOME si era determinato a presentare denuncia querela per il reato di truffa sono in data 07/03/2024, nonostante fosse conoscenza da ben quattro anni (2019) ossia dalla conclusione delle indagini e dall’inizio d procedimento a suo carico nel 2021, avendo depositato la querela nei confronti del soggetto che lo avrebbe raggirato (COGNOME NOME) un mesi prima della udienza per la celebrazione del giudizio di appello. Peraltro, osserva, il Collegio, che, come risulta da pag. 7 della sen impugnata, le società destinatarie della fatture per operazioni inesistenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a loro volta avevano venduto alla società RAGIONE_SOCIALE lituana il amministratore era proprio il COGNOME, elemento di ordine logico che chiude il cerchio smentisce per tabulas la tesi difensiva della truffa ai suoi danni, dimostrando, al contra l’interesse del ricorrente nel complessivo sistema di frodi che emerge dal parallelo proces riminese. Sul punto, osserva il Collegio, che non è neppure ipotizzabile un travisament probatorio, né un paventato conflitto di giudicati dal momento che nel procedimento parallel non risulta, per quanto consta, ancorchè approdato nella fase del giudizio, alcuna pronuncia merito, sicchè non si può ancora parlare di acquisizione probatorie incompatibili con l’attu processo nei confronti del COGNOME, né a fortiori di contrasto di giudicati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6. Il terzo motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena è manifestament infondato. Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, ma ent mediana, e ciò sul rilievo che il RAGIONE_SOCIALE ha emesso plurime fatture, anche di significa importo, in favore di due società. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorat determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen. evidenziando questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul p diritto dovendosi ritenere adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito s determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza
elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicaz di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, COGNOME Rv. 258410).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il diniego di riconoscimento de circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell’assenza di element positivi ai sensi dell’art. 133 cod.pen., dell’assenza di resipiscenza e dei precedenti p anche specifici. Ora, il ricorrente contesta unicamente una ratio decidendi, ovvero l’assenza di resipiscenza. Peraltro, deve rammentarsi che per orientamento costante nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merit elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso in esame nel quale la co territoriale ha negato le menzionate attenuanti dando rilievo preminenttai precedenti penali. fatti, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia co anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consi preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, essendo sufficiente, ai dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti pen dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, con della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che no vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somm determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14/01/2025