Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41864 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Sestri Levate (Ge) il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Sestri Levante (Ge) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/3/2025 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/3/2025, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 21/2/2024 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli
I
dei reati loro rispettivamente ascritti, tutti ai sensi dell’art. 2, d. Igs. 10 2000, n. 74.
Propongono ricorso per cassazione COGNOME e COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME:
Motivazione illogica e/o contraddittoria. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna sulla base di mere presunzioni tributarie, erroneamente valutate come prove. La sentenza, peraltro, avrebbe ignorato decisivi elementi in favore della difesa, come l’oggetto sociale delle società gestite dal ricorrente (confacente alla natura delle operazioni in fattura), l’esistenza di un contratto tra le stesse e l’emittent l’effettività delle transazioni economiche (mentre sarebbe rimasto privo di prova il dedotto ritorno al ricorrente delle relative somme). La Corte di appello, inoltre, avrebbe valorizzato elementi irrilevanti, avrebbe reso motivazione contraddittoria circa la prova delle prestazioni fatturate e, infine, non avrebbe valutato la versione alternativa offerta dall’imputato e confermata da testimoni, così mostrando uno “spiccato atteggiamento preconcetto”, manifestato anche verso le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente;
erronea applicazione della legge penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con argomento viziato, in forza di un assai risalente precedente penale e della mancata ammissione di responsabilità – espressione del diritto di difesa – rispetto alla tesi accusatoria;
la stessa censura è infine mossa quanto al diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sostenuto in sentenza con i medesimi argomenti appena richiamati, così evidenziando piena sfiducia verso l’istituto, in contrasto con le indicazioni legislative ed i relativi pri giurisprudenziali.
COGNOME:
omessa motivazione quanto all’elemento soggettivo del reato. La Corte di appello non avrebbe argomentato quanto al profilo psicologico del delitto, in capo alla ricorrente, nei termini del dolo specifico. Quand’anche, poi, si intendesse individuare un implicito richiamo alla sentenza di primo grado, questa sarebbe comunque viziata, perché fonderebbe la prova del dolo sulla sola posizione rivestita dalla ricorrente nella società, dunque in evidente contrasto con gli indirizzi di legittimità in materia;
lo stesso vizio è poi dedotto quanto al profilo oggettivo del reato. Al riguardo, è ribadita la medesima, prima censura del ricorso COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano manifestamente infondati.
Con riguardo alla prima censura del COGNOME, replicata dalla COGNOME come secondo motivo, la stessa non può trovare accoglimento, in ragione di plurimi profili di inammissibilità.
4.1. In primo luogo, l’affermazione secondo cui la condanna dei ricorrenti si fonderebbe su mere presunzioni tributarie elevate a prova è priva di ogni specificità: in particolare, non è indicato alcun punto della sentenza di appello che valorizzerebbe eventuali presunzioni tributarie, non ne è dunque riportato l’oggetto, né, pertanto, il conseguente rilievo – che dovrebbe essere decisivo – sul tessuto argomentativo della sentenza.
4.1.1. L’assoluta genericità della doglianza, quindi, ne rende evidente il carattere inammissibile.
4.2. Di seguito, risulta propria della sola fase di merito, dunque non consentita nel giudizio di legittimità, per come espressa, la tesi per cui la sentenza non avrebbe valutato numerosi elementi favorevoli alla difesa (oggetto sociale delle società del ricorrente, esistenza di un contratto tra queste e l’emittente, effettivit delle transazioni economiche, eventuale male gestio della sola emittente, versione alternativa offerta dall’imputato): attraverso questa censura, infatti, si tende ad ottenere in questa sede una nuova e più favorevole valutazione di plurimi elementi di merito, così procedendo ad una lettura evidentemente non permessa nel giudizio di cassazione.
4.3. Il comune motivo di ricorso, peraltro, trascura del tutto l’ampia ed articolata motivazione della sentenza di appello (così come con gli stessi caratteri si presenta la pronuncia di primo grado), che, capo per capo (a differenza dei ricorsi), individua gli elementi di prova, ed anche quelli indiziari, offe dall’istruttoria a sostegno dell’accusa. In particolare, la Corte di merito ha sottolineato che l’unica emittente di tutte le fatture (RAGIONE_SOCIALE) a) aveva ad oggetto l’attività di locazione immobiliare di beni propri ed altrui, evidentemente estraneo a quello delle fatture medesime, concernente la consulenza in materia di condizionamento d’aria delle imbarcazioni; b) non aveva struttura operativa; c) non aveva dipendenti; d) gra pressoché interamente priva di contabilità; e) era un evasore totale. Con riguardo, poi, all’oggetto delle fatture, l’istruttoria aveva evidenziato che tutte riportavano la stessa generica causale (“consulenza operativa”), senza alcuna specificazione, neppure quella del nominativo del consulente apparentemente fornito dall’emittente; quanto, ancora, al rapporto tra gli stessi professionisti e l’apparente fornitrice, nessuna
documentazione era stata rinvenuta o fornita, ed anzi la “RAGIONE_SOCIALE“, in persona del suo legale rappresentante NOME COGNOME, non aveva saputo indicare neppure un nominativo, come, del resto, neanche il ricorrente. Infine, quanto ai pagamenti relativi alle stesse fatture, le sentenze di merito hanno sottolineato che questi risultavano effettivamente tracciati nel passaggio tra destinataria ed emittente; parimenti, però, l’istruttoria aveva provato che il legale rappresentante di quest’ultima, in concomitanza dei pagamenti ricevuti, aveva sempre prelevato denari contanti o effettuato giroconti verso conti esteri, dal che – con argomento non riscontrato, ma in sé non manifestamente illogico – la conclusione che le stesse somme versate venissero così restituite. Argomento ulteriore, di certo, rispetto a tutti quelli già richiamati, a fronte dei quali non era stato indicato dag imputati alcun elemento di segno diverso.
4.3. Lo stesso comune motivo di ricorso, ancora, risulta inammissibile per genericità nella parte in cui contesta alla Corte di appello di non aver esaminato la versione alternativa offerta dalla difesa: di questa, infatti, non è indicato alcun contenuto (il ricorrente avrebbe solo chiarito il suo ruolo nelle società, l’oggetto di queste ed i rapporti con l’emittente), né, dunque, alcuna effettiva incidenza sull’esito del giudizio.
4.4. La tesi dello “spiccato atteggiamento preconcetto” che la Corte d’appello avrebbe avuto nei confronti degli imputati, pertanto, risulta evidentemente smentita dal chiaro tenore della sentenza qui impugnata.
4.5. La comune censura concernente l’elemento oggettivo dei reati, tutti contestati ai sensi dell’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, è dunque inammissibile.
Con riguardo, poi, al primo motivo proposto dalla COGNOME, che lamenta la mancanza di motivazione circa l’elemento psicologico dello stesso reato, è sufficiente qui evidenziare che la questione non aveva costituito motivo di appello; il tema, pertanto, non può essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
In ordine, di seguito, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la cui motivazione è contestata dal COGNOME, il ricorso risulta ancora manifestamente infondato.
6.1. La Corte di appello ha evidenziato, al riguardo, che non erano emersi elementi positivi di sorta in favore del ricorrente, e che lo stesso era gravato da un precedente penale in materia di stupefacenti, così da risultare sul punto una motivazione fondata su elementi obiettivi e priva di illogicità manifesta.
Con riferimento, infine, alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sempre quanto al COGNOME, la sentenza impugnata contiene ancora una motivazione non censurabile. In particolare, sono state sottolineate le modalità di commissione del fatto, con predisposizione di contratti falsi volti a
giustificare le fatturazioni, peraltro con riguardo a tutte le attività imprenditori riferibili al ricorrente e con condotta protrattasi per anni. Questi elementi, unitamente a quelli già richiamati in tema di circostanze attenuanti generiche (non gli unici, questi ultimi, come invece si legge nel ricorso), evidenziano dunque il carattere adeguato e non manifestamente illogico della motivazione sul punto.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Il Consigliere estensore