Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 940 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 940 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Gajrak (ex YUG) il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/03/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 20/02/2023, che aveva condannato NOME COGNOME in ordine al delitto continuato di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000 alla pena di anni 3 di reclusione.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’elemento soggettivo del reato contestato, nonchØ violazione dell’articolo 516 cod. proc. pen..
2.2. Con il secondo motivo lamenta difetto di motivazione in relazione alla deposizione di NOME, funzionaria dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza e illogicità della motivazione in riferimento alla asserita falsità RAGIONE_SOCIALE operazioni, dichiarata solo sulla base della mera indisponibilità della documentazione contabile.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’omesso riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’articolo 2, comma 2bis , del d. lgs. 74/2000, in relazione all’imputazione sub A).
2.5. Con il quinto motivo lamenta assenza di motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso Ł inammissibile.
Va preliminarmente evidenziato come nel caso di specie ci si trovi di fronte ad una ‘doppia conforme’ di merito, con conseguente obbligo del ricorrente di confrontarsi, a pena di inammissibilità, con entrambe le sentenze di merito, soprattutto nel caso – come quello in esame – in cui la seconda pronuncia richiami per relationem la prima.
3.1. Tanto premesso, il primo motivo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.
– Relatore –
Ord. n. sez. 18095/2025
CC – 12/12/2025
La prima sentenza, con motivazione che fa uso corretto dei canoni della logica giuridica, precisa (pag. 4) che «sebbene non siano mai state rinvenute materialmente le fatture oggetto di imputazione, Ł altresì vero che le stesse emergono dalle indagini incrociate svolte dall’RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, dalle schede intestate alla ‘RAGIONE_SOCIALE in possesso dell’originario tenutario RAGIONE_SOCIALE scritture contabili. Anzi, la circostanza che tali fatture, pur essendo elencate ed utilizzate ai fini della detrazione di imposte, non siano mai state rinvenute materialmente, neppure in copia, induce a ritenere logicamente inesistente la prestazione alle stesse sottesa, tanto che le parti interessate non si sono neppure premurate di conservare (o creare) copia documentale onde precostituire una prova della veridicità del rapporto sottostante, la cui esistenza non Ł altrimenti emersa, atteso che alcuna scrittura contabile Ł stata rinvenuta presso le sedi legali RAGIONE_SOCIALE utilizzatrici così come dell’emittente, nØ Łstata successivamente prodotta dall’imputato. Invero, sebbene quest’ultimo non sia mai stato raggiunto dalla notificazione dei processi verbali di costatazione, Ł altresì vero che, pur essendo a conoscenza del procedimento penale in corso (avendo eletto domicilio e nominato due difensori di fiducia), non ha esibito alcuna documentazione a supporto della veridicità RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, nØ dell’effettività dei pagamenti e neppure alcuna giustificazione alle condotte contestate Ł stata mai resa in dibattimento. Del resto, atteso che la società emittente, ossia la RAGIONE_SOCIALE, risulta avere quale oggetto sociale la mera ‘attività non specializzate di lavori RAGIONE_SOCIALE-muratori’, non si comprende come, in via logica, avrebbe potuto vendere alle utilizzatrici attrezzature e ponteggi (per di piø in misura di importi così elevati quali quelli indicati nelle fatture), non svolgendo quale oggetto sociale anche la fornitura di tali beni e risultando solo nell’ultima fattura di cui al capo C) che si tratterebbe di beni usati».
La sentenza di appello aggiunge a pagina 4 che le fatture avevano per oggetto prestazioni eterogenee rispetto alle attività di cedente e cessionaria e che l’imputato sul punto non ha fornito alcuna spiegazione.
Le doglianze sono quindi generiche in quanto non si confrontano criticamente con le due sentenze di merito.
3.2. La seconda doglianza Ł inammissibile in quanto sollecita a questa Corte una rivalutazione del quadro probatorio non consentita nel giudizio di legittimità.
Il giudice di legittimità non può infatti rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività Ł rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito.
Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 – 01), ciò che, come visto, la Corte territoriale ha operato senza fare cattivo governo RAGIONE_SOCIALE regole della logica nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
3.3. La doglianza sul dolo Ł inammissibile.
La prima sentenza a pagina 6 precisa che la responsabilità «deve certamente essere ascritta all’odierno imputato, in quanto rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, come tale, responsabile della compilazione della dichiarazione dei redditi, in quanto atto che rientra nella sfera di competenza dell’amministratore ed in assenza, vieppiø, di deleghe o procure institorie a terzi. Del resto, trattandosi di condotta che ha beneficiato unicamente le società amministrate dall’imputato,
l’unico soggetto ad avere un interesse concreto alla sua realizzazione era proprio quest’ultimo, il quale, quindi, ha quanto meno concorso, quale istigatore e beneficiario, nella condotta di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti eventualmente commessa materialmente da terzi».
La seconda sentenza conferma la sussistenza del dolo, evidenziando ad abundantiam i doveri di vigilanza che incombono in capo al legale rappresentante. Va sul punto evidenziato come non sussista alcuna violazione dell’articolo 516 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha richiamato un elemento che non modifica la struttura della responsabilità, che resta dolosa e non intacca il «fatto» inteso come episodio naturalistico (arg. ex Sez. 1, n. 21732 del 13/12/2017, dep. 2018, Cessanti, Rv. 273341 – 01)
3.4. Il quarto motivo Ł inammissibile.
La prima sentenza a pagina 7 precisa, in punto di trattamento sanzionatorio, di ritenere «equa … tenuto conto di tutti i criteri dì cui all’art. 133 c.p ., la pena di anni tre di reclusione, così determinata: pena base (calcolata secondo i parametri edittali ante riforma ex legge 257/2018 attesa l’epoca di consumazione dei reati) anni due di reclusione per il delitto piø grave sub C) (in considerazione del numero di fatture utilizzate e dell’ammontare dell’imposta evasa, tale da non consentire di mantenere la pena nei minimo edittali) aumentata di mesi otto di reclusione per il delitto sub B) e mesi quattro di reclusione per quello sub A)».
La sentenza di appello, rispondendo ad analoga richiesta, conferma la prima statuizione evidenziando (pag. 5) che «il Tribunale ha stabilito un aumento di pena in misura ridotta per il reato di cui al capo A), evidentemente avendo ritenuto di concedere la diminuente richiesta dall’appellante».
La circostanza richiesta Ł stata quindi applicata dai giudici del merito e con tale motivazione il ricorrente non si confronta.
3.5. Il quinto motivo Ł inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pagina 5 precisa che, tenuto conto degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., la gravità del danno cagionato all’Erario non consente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze atipiche.
Tale motivazione fa buon governo dei principi elaborati da questa Corte, secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ quello del versamento
della somma, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME