Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 25/11/1960
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art.8.Ivo74/2000, perché, in qualità di legale rappresent della società RAGIONE_SOCIALE al fine di consentire a terzi l’evasine dell’IVA, emetteva 97 relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nei confronti della società NOME II fabbr COGNOME NOME.
2.11 ricorrente affida il ricorso a tre motivi.
2.1.Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordi all’affermazione della penale responsabilità, negando di essere l’autore materiale delle fatt contestate, che sono compilate a mano su un formulario comune, reperibile facilmente.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al valutazione di attendibilità del teste COGNOME utilizzatore delle fatture contestat dichiarazioni sono contraddittorie e animate da motivi di astio, avendo egli ricevuto le fat per operazioni inesistenti al fine di “compensare”, in modo illecito, il mancato pagamento opere e lavori effettuati dal COGNOME presso i locali della RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione della legge processuale quanto il giudice a quo ha rigettato la richiesta di chiamare testi a prova contraria che avrebb potuto confutare quanto affermato dal COGNOME.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riser cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabi cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, d cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti preci e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensi ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disami completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profi della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in term contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si des dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non è emersa nessuna prova della non riconducibilità del COGNOME delle fatture contestate, né che il COGNOME abb formalmente disconosciuto la paternità dei documenti in oggetto.
In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha ritenuto il teste COGNOME pienamente attendibile e ha negato che fosse animato da motivi di astio e dalla volontà di accusare ricorrente, posto che il teste aveva già provveduto a pagare i debiti tributari e che le fattur erano state emesse dal ricorrente proprio per compensare somme mai versate.
Manifestamente infondata è anche la terza doglianza. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale, nel caso di assunzione di ufficio di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art cod. proc. pen., le parti hanno diritto a chiedere l’ammissione di prove contrarie, proponen una domanda, assimilabile a quella di cui all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., la ammissibilità è subordinata al vaglio della non manifesta superfluità o irrilevanza ai sensi del 190 cod. proc. pen. (Sez.3, n.17054 del 13/12/2018, Rv. 275904). Si è inoltre specificato che affinché la richiesta di prova contraria sia ammissibile, sicché l’eventuale rigetto possa costi motivo di doglianza in sede di legittimità, è necessario che la parte indichi specificament circostanze di fatto su cui deve vertere la nuova indagine istruttoria che, a differenza di q articolata sui temi indicati dalle parti, deve riferirsi ai fatti ed ai temi sui quali il giudic indispensabile il supplemento istruttorio Sez.1, n. 18215 del 11/12/2018, Rv. 27652).
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha, con motivazione congrua, affermato l’irrilevanz del teste indicato a prova contraria dal ricorrente, in quanto estraneo all’attività aziendale dall’imputato e quindi inidoneo a fornire elementi probatori. Peraltro, la Corte territori anche rilevato che la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria è del tutto priva di specif persino dell’indicazione del nominativo del teste.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/10/2024