Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/04/1976
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, in parzi riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confron dell’imputato limitatamente alla indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IV per essere il reato prescritto, e confermato la condanna per il residui reati di cui all’a D. Lgs. 74 del 2000 in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 2014 al 2017, per l’imputato, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE al fine di eva le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, utilizzato fatture false recanti l’intestazi ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Pietro.
Con un primo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello affe la penale responsabilità del ricorrente senza valutare gli elementi che avrebbero fornito diversa ricostruzione dei fatti, avendo egli effettivamente fruito delle prestazioni oggett fatture e pagato il corrispettivo.
Con un secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di appello ritenuto provata la penale responsabilità del ricorr ogni oltre ragionevole dubbio, nonostante l’errata valutazione degli elementi acquisiti in giu e l’omessa valutazione di altri elementi, emergenti dal materiale probatorio a disposizione.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate al Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto e del tutto generiche, tende ad otten questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Co o di legittimità. LtdoglianzAt i , inoltre, trascura -,fr clie la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogi come tale, quindi, non censurabile posto che la Corte ha ritenuto non credibile la tesi difen secondo cui il ricorrente sarebbe stato inconsapevole della falsità delle fatture, in quan fronte degli accertamenti fiscali, il COGNOME giammai ha ritenuto di identificare compiutam l’autore delle fatture e mai ha precisato sulla base di quale organizzazione imprenditoriale COGNOME – che avrebbe rilasciato le fatture facendole comparire come emesse da altra società avrebbe potuto adempiere un così considerevole numero di prestazioni in un così prolungato arco di tempo, considerato che, nel solo 2014, risultavano essere state emesse n. 72 fatture acquisto da RAGIONE_SOCIALE per un ammontare di oltre ottantacinquennila euro.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivib colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese d procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla pa civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Cort
appello di L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.
115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025