Fatture False: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega l’Inammissibilità del Ricorso
L’utilizzo di fatture false per abbattere il carico fiscale è un reato grave con conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto cruciale per comprendere non solo la sostanza del reato, ma anche i limiti procedurali di un ricorso in sede di legittimità. Analizziamo come i giudici hanno affrontato il caso di un imprenditore condannato per aver documentato operazioni mai avvenute.
I Fatti del Caso: L’Uso di Fatture per Operazioni Inesistenti
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, che punisce chi utilizza fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, l’imputato aveva utilizzato una serie di fatture false emesse nell’ambito di un classico schema di interposizione fittizia di società.
Queste fatture, relative all’annualità fiscale 2012, erano state inserite nella dichiarazione dei redditi per dedurre costi fittizi e ridurre così i ricavi imponibili. La prova chiave era emersa dalla testimonianza di un operante e dall’analisi della documentazione acquisita, che delineavano chiaramente il meccanismo fraudolento.
La Difesa dell’Imputato e il Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando l’accertamento della sua responsabilità. La sua difesa si basava su due punti principali: la mancata acquisizione delle dichiarazioni fiscali e la presunta esistenza reale delle operazioni fatturate. In sostanza, egli chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Fatture False
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato dall’imputato era di natura “fattuale e rivalutativo”. Questo significa che, invece di contestare errori nell’applicazione della legge (unico compito della Cassazione), la difesa stava semplicemente chiedendo una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
La Corte ha ribadito che i giudici di merito avevano già accertato, con motivazioni logiche e coerenti, l’esistenza dello schema fraudolento e l’emissione di fatture false. L’imputato, nel suo ricorso, non era riuscito a confutare né la testimonianza chiave né l’analisi documentale che formavano il cuore dell’accusa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti d’Appello e i Tribunali valutano le prove e accertano i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza poter entrare nel merito di come le prove sono state valutate. Poiché il ricorso contestava proprio quest’ultimo aspetto, è stato ritenuto inammissibile.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante messaggio: un ricorso in Cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sui fatti. Chi intende contestare una condanna per reati come l’utilizzo di fatture false deve basare il proprio ricorso su vizi di legittimità, come un’errata interpretazione della norma penale o un difetto logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello. Un tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o la realtà di un’operazione, già vagliate nei gradi precedenti, è destinato all’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, argomenti che non possono essere trattati dalla Corte di Cassazione. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non riesaminare il merito della vicenda.
Quale prova è stata decisiva per la condanna per l’uso di fatture false?
La condanna si è basata principalmente sulla testimonianza di un operante e sull’analisi dei documenti. Questi elementi hanno dimostrato che le fatture erano state emesse nell’ambito di uno schema di interposizione fittizia di società e utilizzate per dedurre costi inesistenti nella dichiarazione fiscale del 2012. L’imputato non ha fornito elementi validi per confutare tali prove.
Quali sono le conseguenze economiche per l’imputato a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESCIGNO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso l’imputato contesta l’accertamento di responsabilità perché non erano state acquisite le dichiarazioni fiscali e le operazioni erano esistenti;
Rilevato che il motivo è fattuale e rivalutativo: i Giudici di merito hanno accertato che il rico aveva emesso le fatture per operazioni inesistenti, specificamente indicate nelle sentenze, secondo uno schema classico di interposizione fittizia di società, del pari analiticamente descrit nelle sentenze, e hanno desunto, dalla testimonianza dell’operante, che erano state utilizzate i relazione all’annualità 2012, perché in dichiarazione erano stati ‘esposti i relativi esborsi q costi da portare in deduzione rispetto ai ricavi maturati nello stesso periodo d’imposta;
Considerato che l’imputato non ha confutato la testimonianza dell’operante né l’analisi dell documentazione acquisita al processo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in Favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente