Fatture False: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47288/2023, ha affrontato un caso emblematico in materia di fatture false, confermando la condanna di un imprenditore e dichiarando inammissibile il suo ricorso. Questa decisione ribadisce importanti principi procedurali, tra cui l’onere della specificità dei motivi di ricorso e il divieto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Processo: Una Società Fantasma
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna, confermata in appello, del legale rappresentante di una società per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato era accusato di aver emesso due fatture nei confronti di un’altra società, attiva nel settore dei rally e delle sponsorizzazioni.
Le indagini e i processi di merito avevano fatto emergere un quadro probatorio schiacciante a carico della società emittente. Era stato accertato che:
– La società aveva presentato una sola dichiarazione fiscale, relativa all’anno della sua costituzione.
– Non erano emerse ulteriori movimentazioni contabili o finanziarie significative.
– La sede legale indicata risultava inesistente.
– La società non possedeva autovetture da noleggiare, nonostante le fatture contestate riguardassero proprio la messa a disposizione di veicoli.
Sulla base di questi elementi, i giudici di primo e secondo grado avevano concluso che le operazioni fatturate non erano mai avvenute e che la società fosse, di fatto, una “scatola vuota” utilizzata per scopi illeciti.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Inconsistente
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello e la violazione di norme procedurali (artt. 192, 530 e 533 c.p.p.).
La difesa sosteneva che l’imputato fosse estraneo alla formazione dei documenti fiscali, i quali sarebbero stati prodotti “in autonomia” dalla società destinataria delle fatture. Inoltre, si lamentava la mancata acquisizione di altre fatture emesse dalla società per dimostrarne l’operatività reale, definendo questa omissione una “lacuna istruttoria”.
La Decisione della Cassazione sulle Fatture False
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e generici, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la difesa non si sia confrontata adeguatamente con le solide motivazioni delle sentenze di merito, che avevano dettagliatamente elencato gli indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della colpevolezza.
le motivazioni
La Corte ha evidenziato diverse carenze nel ricorso presentato. In primo luogo, l’argomentazione secondo cui l’imputato non avrebbe partecipato alla creazione delle fatture false è stata considerata una mera allegazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio. L’imputato, infatti, non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi, come ad esempio altre fatture o documenti che potessero attestare un’effettiva attività commerciale della sua società.
In secondo luogo, la Corte ha giudicato le censure come un tentativo mascherato di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda. Questo tipo di apprezzamento è precluso in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare le prove.
Infine, è stato rilevato un difetto di “autosufficienza” del ricorso. La difesa ha fatto riferimento a fonti di prova senza allegarle né trascriverne il contenuto, impedendo alla Corte di valutarne la pertinenza. Questo principio procedurale impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per essere deciso, senza che i giudici debbano ricercare atti nei fascicoli processuali.
le conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati. Per contestare efficacemente una condanna, non è sufficiente presentare una tesi difensiva alternativa o lamentare genericamente vizi di motivazione. È necessario, invece, individuare precise illogicità nel ragionamento del giudice di merito o specifiche violazioni di legge, supportando le proprie argomentazioni in modo puntuale e autosufficiente.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta palesemente infondata e dilatoria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Le argomentazioni non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza di condanna e si limitavano a proporre una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione. Inoltre, il ricorso mancava di autosufficienza.
Quali prove sono state decisive per la condanna per emissione di fatture false?
La condanna si è basata su una pluralità di dati fattuali concordanti, tra cui: la presentazione di una sola dichiarazione fiscale, l’assenza di altre movimentazioni, una sede legale inesistente e il fatto che la società non possedesse i beni (autovetture) oggetto dei servizi fatturati.
Cosa si intende per ‘autosufficienza del ricorso’ in Cassazione?
Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari perché i giudici possano decidere, senza dover consultare altri atti del processo. Il ricorrente deve quindi riportare per esteso le parti degli atti o dei documenti che contesta, per permetterne una valutazione diretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47288 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47288 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBINEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 21 ottobre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Parma del 28 settembre 2020, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenute coipevoie del reato di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in Parma il e il 28 febbraio 2013.
Ritenuto che i due motivi di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolez dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione (primo motivo) e dell’inosserva degli art. 192, corrimi 1 e 2, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. (secondo motivo), sono manifestamente lir:I:andati, in quanto generici, non confrontandosi il ricorso con la motivazion delle iconformi sentenze di merito, nelle quali sono state richiamate le risultanze probatorie, d cui è emerso che !a NOME, di cui era legale rappresentante COGNOMECOGNOME è risultata tra i forni della RAGIONE_SOCIALE, società che operava nell’ambiente del rally e delle relative sponsorizzazion venendc acquisite presso la RAGIONE_SOCIALE due fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE che non sono state pagate. Tali fatture sono state ritenute riferite a operazioni inesistenti, in base a una pluralità d fattuali che non hanno trovato smentita ex adverso, ovvero: la RAGIONE_SOCIALE risultava aver presentato una sola dichiarazione fiscale, relativa all’anno di costituzione, non erano emerse ulterio movimentazioni, ia sede legale era inesistente e la società non era in possesso di autovetture da noleggiare, mentre le due fatture riguardavano auto da mettere a disposizione. A fronte di ciò, la Corte di appelio ha evidenziato che l’imputato si era limitato alla mera allegazione del fa che i documenti fiscali sarebbero stati prodotti “in autonomia” dalla RAGIONE_SOCIALE, non avendo egli cornbartecipato al fatto, ma senza tuttavia produrre altre fatture delle NOMERAGIONE_SOCIALE al fine di colma l’asserita lacuna istruttoria concernente la mancata acquisizione di fatture “comparative”.
Osservato dunque che !a motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni non illogiche, cui ia difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non son consentiti in sede cl legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), ciò senza considerare i palesi limiti di autosufficienza del ricorso rispetto al richiamo di sin fonti dimostrative: ii cui contenuto non è stato né allegato né riprodotto per esteso.
Rilevato, p,ertanto, che I ricorso debba essere dichiarato inammissibile e considerato che alla deciaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pacarnento da parte del ricorrente delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore Celia Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
nammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, V8 settembre 2023
e,
Il Presidente