Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45611 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45611 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ARZANA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Cagliari la ha condannat il reato di cui alli art. 8 del d.lgs. 74/2000, relativamente alle sole annualità del 2 2013, per aver emesso, quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, numero fatture per operazioni almeno in parte inesistenti.
La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motiva con riguardo all’affermazione della responsabilità, rappresentando di essere un intermediario c agiva per conto della RAGIONE_SOCIALE applicando sui prezzi praticati da RAGIONE_SOCIALEun sovrappr e aver ricevuto pagamenti in contanti per le prestazioni svolte; con il secondo motivo di ri la ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per carenza dell’eleme soggettivo del reato, considerando che la società utilizzatrice delle fatture false non sottoposta a procedimento penale;
Considerato che, con memoria difensiva, la ricorrente ha ulteriormente articolato i moti ricorso;
Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, riservati alla cognizione del giu merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorret motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali de sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, aven giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti al loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfond delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di ma illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate giudice a quo, laddove ha richiamato quanto affermato dai testi COGNOME, cognato e dipendent della ricorrente, e COGNOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dei quali il giu affermato la piena attendibilità, e disatteso la ricostruzione alternativa proposta dalla secondo cui il fatturato della società RAGIONE_SOCIALE era reale in quanto le provvigioni erano pa mediante un meccanismo di ritenuta sulle somme incassate in contanti dai clienti della RAGIONE_SOCIALE Il giudice ha richiamato altresì il fatto che la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato nelle co IVA un fatturato incompatibile con quello che avrebbe dovuto produrre per giustific l’ammontare delle provvigioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui la prevenuta titolare firmataria, ritenendo del tutto inverosimile che tali provvigioni, di un ammontar consistente, potessero essere corrisposte in contanti; né risulta che la RAGIONE_SOCIALE contabilizzato i pagamenti a titolo di provvigione in misura inferiore a quella indicata nelle
emesse dalla RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il giudice a quo ha affermato che la deduzione difensiva, secondo cui vi erano stati dei pagamenti in contanti, non ha trovato nessun riscontro nel cor dell’istruttoria dibattimentale, condividendo così pienamente la ricostruzione dei fatti ris dalle indagini preliminari all’esito dell’istruzione integrativa disposta nel corso del abbreviato, effettuata dal giudice di primo grado, in ordine all’affermazione della responsab per le fatture emesse negli anni in contestazione, posto che emergevano vistose differenze tr le somme effettivamente pagate dalla società fornitrice dei prodotti e quelle, di importo a più elevato, fatturate dalla ditta individuale dell’odierna imputata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente