Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALESSANDRIA il 03/08/1968
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per ripe violazioni dell’ art. 2 d.lgs. 74/2000 contestate nei capi di imputazione a) e b), per rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, indicato nelle dichiarazioni fiscali a società, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e dalla società RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente formula sei motivi di ricorso
Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 190, 493, 495 cod. proc. pen. in relazione all’acquisizione e all’inserimento, senza il consenso d nel fascicolo del dibattimento di un “verbale di contraddittorio” con il titolare della NOME, redatto dalla funzionaria dell’Agenzia delle Entrate, di cui il ricorrent conoscenza con il deposito della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, violazion norma processuale in relazione all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizi motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da NOMECOGNOME terzo che non ha preso p procedimento. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione 191 cod. proc. pen. Con il quarto motivo vizio della motivazione con riferimento alle fittizie provenienti dalla società RAGIONE_SOCIALE in quanto il giudice a quo ha affermato la fittizietà delle fatture sulla base di elementi e indizi concernenti altre società emittenti, senza la tesi difensiva secondo cui anche una società cancellata può continuare ad operare. quinto motivo vizio della motivazione in ordine alle fatture fittizie provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto il disconoscimento delle fatture è stato effettuato da tale NOME COGNOME di cui non è noto il ruolo e il rapporto avente con la società RAGIONE_SOCIALE Con il sesto ed ult di ricorso, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione i all’affermazione della responsabilità, e violazione dell’art. 6 della Direttiva UE 2016 essendo stato effettuato alcun accertamento sulla società RAGIONE_SOCIALE e considerato che la r non ha avuto alcuna interlocuzione con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate.ma solo una comunicazione degli importi dovuti per la definizione dell’accertamento fiscale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione ai primi tre motivi di ricorso, occorre osservare come, laddove venga l’invalidità di un atto di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l’espun relative risultanze dall’orizzonte cognitivo e valutativo del giudice, essendo ben poss essa non infirmi la validità logica dell’impianto giustificativo a sostegno del decis residuano comunque argomentazioni di indubbio spessore concettuale. L’espunzione dal spettro valutativo del giudice di un elemento indiziario, a seguito della declar inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l’automatica caducazione d dovendosi, in ogni caso, sottoporre il provvedimento cautelare alla c.d. “prova di resist modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero e soli sufficienti a giustificare il mantenimento della misura (Sez. U, n. 25932 del 29/ Ivanov). Nel caso in disamina, si lamenta l’inutílizzabilità delle dichiarazioni rese della ditta RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe emesso le fatture, al funzionario della Agenzie delle Ent
le ha riferite in sede dibattimentale quando è stato escusso come teste, nonché l’inutil del “verbale di contraddittorio” redatto dal suddetto funzionario, da cui emerge che il V affermato di non aver mai avuto rapporti commerciali con la ditta della ricorrente. Spetta al ricorrente argomentare circa l’incidenza dell’eventuale eliminazione delle risultanze dell’atto sulla solidità della piattaforma probatoria a suo carico, mostrando come lo dimostrativo delle acquisizioni residuali sia insufficiente a giustificare il decisum, altri elementi di prova, quali l’acquisizione delle fatture emesse dal Voica, del registr acquisto e di vendita del Voica per il 2013 e dall’analisi della contabilità da questi particolare, il giudice a quo ha richiamato il raffronto effettuato tra le le fatture originali e dal Voica e quelle corrispondenti utilizzate dalla COGNOME, che risultavano con diversa g con numerazione non corrispondente e richiamato le dichiarazioni della teste, funzio dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha riferito che durante l’inchiesta amministrativa anteriormente al procedimento penale, il Voica ha esibito documentazione contabile rel all’anno 2013 e che si è potuto constatare che le fatture emesse dalla società prese profili grafici diversi da quelli che presentano le fatture presuntivamente emesse dal utilizzate dall’imputata. Il giudice ha anche esaminato la possibilità ventilata dalla d Voica possa aver emesso ulteriori e diverse fatture, rispetto a quelle regolarmente reg che tuttavia anche tale ipotesi non esclude l’ipotesi accusatoria, anzi è compatibi contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sopr assenza di allegazioni in ordine all’effettività delle operazioni.
Si precisa, al riguardo, che l’inutilizzabilità di atti acquisiti in violazione di spec traduce in nullità del provvedimento decisorio solo in quanto l’utilizzazione si sia effet realizzata, onde non è configurabile alcuna nullità, qualora, dal testo del m provvedimento, risulti che tale utilizzazione non v’è stata n.1708 del 23/11/1993 Ud. (dep. 10/02/1994) Rv. 19640).
La ricorrente avrebbe dovuto dunque specificare la rilevanza della censura formulata e l’incidenza di un eventuale riconoscimento del vizio di inutilizzabilità dell’atto sulla del sostrato indiziario a carico del ricorrente, mostrando come essa elide ogni conn gravità del quadro indiziario, dal quale non è possibile trarre alcun riscontro in o effettività delle operazioni rappresentate dalle fatture utilizzate dalla ricorrente. non è neppure accennata nei suddetti motivi di ricorso, che deve dunque considerarsi gen e perciò inammissibile.
Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, si osserva che il ricorrente, riprop medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, t ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esami Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non co alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha
motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
Ed infatti, quanto alle fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, il giudice a quo ha e che questa risulta cancellata ben 13 -14 anni prima rispetto all’epoca a cui dovrebbero le operazioni oggetto delle fatture sicché nessun altro accertamento avrebbe potuto effettuato, per lo più in assenza di riscontri e di elementi oggettivi fattuali che l’impu potuto allegare, a riprova della effettività delle operazioni e della prosecuzione dell’at società, sebbene cessata.
Quanto alla società RAGIONE_SOCIALE – afferma il giudice – quel che conta è che la dichiara ordine all’assenza di rapporti commerciali con la società della ricorrente è stata inv casella di posta elettronica certificata della società, accessibile ed utilizzabile sol operanti all’interno della società. Anche a tal riguardo il giudice a quo ha evidenziato di allegazioni da parte della ricorrente in ordine all’effettività delle prestazioni rese alle modalità di pagamento delle fatture.
L’apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado è dunque esente da v evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano per all’asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensorp
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Presidente