Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39161 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
Puoccí NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che, per quanto riguarda i ricorsi degli imputati difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta ai motivi, mentre per quanto riguarda il proprio assistito chiede l’annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 01.07.2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, per quanto in questa sede rileva, concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ciascuno e NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto ritenuti colpevoli del delitto di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74/2000, p – NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE“,
NOME COGNOME, nella qualità di legale rappresentante nel 2014 della ditta “RAGIONE_SOCIALE” società cooperativa in liquidazione, NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante nel 2015 della ditta “RAGIONE_SOCIALE” società cooperativa in liquidazione, NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della ditta “RAGIONE_SOCIALE“- al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, utilizzavano fatture per operazioni inesistenti emesse dalla “RAGIONE_SOCIALE” nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.
A seguito di ricorso di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29348/2024 del 4 aprile 2024, annullava senza rinvio la sentenza impugnata e disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Firenze per l’ulteriore corso per un vizio processuale.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24 febbraio 2025, confermava la sentenza emessa in data 01.07.2019 dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, appellata nell’interesse degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza della Corte di Appello toscana, gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo la difesa degli imputati eccepisce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606 lettera c) per inosservanza delle norme processuali, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei reati contestati per essere maturato il termine di prescrizione. Secondo la difesa, i calcoli effettuati dalla Corte di Appello sono errati.
Con il secondo motivo, la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p. lettera e) per manifesta mancanza e illogicità della motivazione. In particolare, la difesa lamenta che la sentenza della Corte di Appello ha messo erroneamente in relazione la condotta illecita tenuta da COGNOME NOME, amministratore della società edilizia, con quella degli imputati. Inoltre, sostiene che manca una prova certa che possa ricondurre gli acquisiti fittizi di materiale edile alle società rappresentate dagli odierni imputati, in quanto non sono stati effettuati sopralluoghi ed indagini sul campo.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze anche l’imputato NOME COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi.
5.1 Con il primo motivo la difesa censura il vizio della motivazione del provvedimento impugNOME in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato. In particolare, si evidenzia che le società rappresentate dagli odierni imputati esercitano da anni la propria attività. Inoltre, la difesa deduce che nella
motivazione resa dalla Corte di Appello non si ravvisa alcun elemento idoneo a sostenere la consapevolezza del ricorrente circa l’inesistenza delle operazioni oggetto di fatturazione, laddove il materiale acquistato è stato comunque effettivamente utilizzato.
5.1 Con il secondo motivo, la difesa eccepisce l’inesatta applicazione della decorrenza del termine prescrizionale. Osserva la difesa che il reato contestato al NOME si prescrive in dieci anni e, dunque, il 10.9.2024 è maturato il termine massimo, come indicato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte di Appello senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
I motivi sono sostanzialmente comuni a tuti gli imputati e possono essere trattati unitariamente.
Sotto un profilo logico, vanno prima esaminati i motivi che attengono alla responsabilità degli imputati. Essi sono manifestamente infondati poiché i ricorrenti, pur avendo formalmente denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, nella sostanza, svolgono ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dai giudici del merito con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse.
Le difese tendono a sollecitare, al cospetto di un impianto argomentativo non manifestamente illogico, differenti apprezzamenti di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità; in proposito occorre infatti richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31256 del 29/5/2025, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di Cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747).
La Corte di Appello di Firenze, con argomentazione logica e coerente, ha chiarito che la società RAGIONE_SOCIALE, amministrata da COGNOME NOME, braccio destro di COGNOME NOME, era priva di una struttura aziendale, non aveva depositi di materiale, attrezzature e personale dipendente, non disponeva di automezzi per effettuare il trasporto delle merci; la sede legale e quella amministrativa erano indicate in luoghi ove la società era sconosciuta, circostanze dalle quali si è desunta l’inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture.
La società RAGIONE_SOCIALE non aveva quindi la possibilità di effettuare le forniture di materiale edile indicate nelle fatture oggetto di contestazione per mancanza di merce giacente o acquistata e per l’assenza di mezzi e personale. A fronte di questi accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, la difesa degli odierni imputati non aveva prodotto alcun elemento idoneo a comprovare l’effettivo acquisto o recezione della merce.
Sotto il profilo soggettivo, la Corte di Appello ha escluso la buona fede di tutti gli imputati in quanto le prestazioni non erano mai state eseguite.
In conclusione, i motivi di ricorso che attengono alla responsabilità degli imputati sono del tutto generici e non si confrontano con l’articolata motivazione del provvedimento impugNOME.
I motivi relativi all’intervenuta prescrizione (il primo motivo di ricorso per il difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; il secondo per il difensore di NOME COGNOME) sono manifestamente infondati.
Il difensore dei primi tre imputati si limita ad affermare del tutto genericamente che la Corte di Appello ha erroneamente calcolato la prescrizione, mentre la difesa di COGNOME richiama la motivazione della sentenza della Cassazione del 4 aprile 2024 n. 29348, che ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze, per sostenere l’estinzione del reato contestato al suo assistito per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello toscana ha chiarito che alcun delitto ascritto agli imputati si è estinto per prescrizione perché al termine massimo di dieci anni vanno aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione per i rinvii richiesti dalle difese per consentire l’accesso al ravvedimento operoso o per procedere all’estinzione del debito con l’Erario dal 12.11.2018 al 01.07.2019 per un totale di 231 giorni e, quindi, anche per il reato più risalente, commesso in data 10.09.2014, il cui termine massimo di prescrizione scadrebbe dopo dieci anni in data 10.09.2024, con l’aggiunta dei periodi di sospensione, viene a scadere in data 29.4.2025.
La Corte di Cassazione, nella sentenza citata di annullamento, si è limitata ad affermare che «Quanto alla prescrizione del reato – eccepita da più ricorrenti – il cui rilievo potrebbe prevalere sulla riscontrata violazione processuale, deve osservarsi che la stessa non è decorsa, giacché il più risalente reato, ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, è contestato come commesso il 10 settembre 2014; da tale data devono computarsi, quanto meno, complessivi dieci anni, ai sensi degli artt. 157, primo comma, 161, secondo comma, cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che andranno a scadere il 10 settembre 2024». Nella citata sentenza, la Suprema Corte non ha quindi tenuto conto dei periodi di sospensione.
L’inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. peri., fra cui la prescrizione del reato maturata, come nel caso in esame, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Alla stregua di tali considerazioni, i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/11/2025
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
– 4 DIC. 2025
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