Fatture False: Quando il Ricorso in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
L’utilizzo di fatture false per abbattere l’imponibile fiscale è uno dei reati tributari più diffusi e severamente puniti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare i confini del giudizio di legittimità e di comprendere perché, spesso, i ricorsi basati su una semplice rilettura delle prove vengano respinti. Il caso esaminato riguarda un imprenditore condannato per aver inserito nelle dichiarazioni fiscali fatture relative a operazioni inesistenti.
Il Caso: L’Utilizzo di Fatture False per Evadere le Imposte
Un imprenditore è stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, per aver utilizzato nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2013 e 2014 fatture per operazioni inesistenti. L’imprenditore ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolando le sue difese su tre punti principali:
1. Errata affermazione di responsabilità: Contestava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto: Sosteneva che, anche se colpevole, il fatto fosse di lieve entità e quindi non punibile.
3. Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Criticava la pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna, basandosi su elementi oggettivi solidi. In particolare, aveva evidenziato una totale assenza di pagamento per fatture di oltre 120.000 euro. Inoltre, la società emittente aveva cessato l’attività poco dopo l’emissione delle fatture, senza aver mai tentato di recuperare un credito così cospicuo, un comportamento ritenuto anomalo e indicativo della fittizietà dell’operazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle Fatture False
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze dell’imprenditore non rappresentavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si collocavano sul piano del merito. In sostanza, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, proponendo una lettura alternativa più favorevole, un’operazione che non rientra nei poteri della Suprema Corte.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise e consolidate. Vediamole nel dettaglio.
Censure di Merito e Non di Legittimità
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda. La Corte può solo verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e se la loro motivazione sia logica e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, basata su prove oggettive (mancati pagamenti, chiusura della società emittente), e non manifestamente illogica. Di conseguenza, le critiche del ricorrente, che miravano a una diversa interpretazione di tali prove, sono state considerate inammissibili.
L’Insussistenza della Particolare Tenuità del Fatto
Anche la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Cassazione ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui l’offesa non era affatto tenue. A sostegno di questa conclusione, sono stati considerati due elementi chiave: il rilevante ammontare delle imposte evase e il conseguente danno arrecato all’Erario, quantificato in oltre 24.000 euro ai fini della confisca. Un danno di tale entità è incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”.
La Congruità del Trattamento Sanzionatorio
Infine, per quanto riguarda la pena applicata, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato i parametri dell’art. 133 del codice penale. La pena è stata considerata congrua e proporzionata tenendo conto della continuazione tra le diverse condotte (relative a due anni fiscali) e dell’ammontare complessivo delle imposte evase. L’unica concessione fatta nei gradi di merito era stata l’accoglimento della richiesta di non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Un ricorso ha possibilità di successo solo se denuncia reali violazioni di legge o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa decisione sottolinea l’importanza di costruire una difesa solida già nei primi gradi di giudizio, dove il merito della vicenda viene esaminato e deciso.
Perché il ricorso per l’uso di fatture false è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge (vizi di legittimità), ma erano critiche sulla valutazione delle prove e dei fatti (questioni di merito). Il ricorrente chiedeva una nuova interpretazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
La causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ può essere applicata in casi di frode fiscale con fatture false?
No, in questo caso specifico non è stata applicata. La Corte ha ritenuto che l’offesa non fosse di lieve entità a causa del rilevante ammontare delle imposte evase e del considerevole danno economico arrecato all’Erario (stimato in oltre 24.000 euro), elementi che escludono la particolare tenuità del fatto.
Quali elementi hanno convinto i giudici che le operazioni fatturate fossero inesistenti?
I giudici hanno basato la loro convinzione su elementi oggettivi: la totale assenza di pagamento per fatture di importo superiore a 120.000 euro e il fatto che la società emittente avesse cessato l’attività poco dopo l’emissione delle fatture, rinunciando di fatto a un credito così cospicuo senza alcuna segnalazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8731 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8731 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NICOSIA il 15/12/1975
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la enWnza di condanna per i reati di cui all’ar all’e Li ha &?,·····»; 2 d.lgs.74/2000, contestati per aver indicato nelleVfiscali del 2013 e del 2014, fattur operazioni inesistenti, deducendo, con il primo motivo violazione di legge e vizio d motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, con il secondo, violazione di legg ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, con il terzo, vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimi collocandosi sul piano del merito. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una div lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, laddove evidenziato che vi è una totale assenza di emergenze afferenti il pagamento dell’importo tota delle fatture di importo di oltre 120.000 euro – tale è la differenza fra i comprovati imp parziali bonifici effettuati e il complessivo ammontare delle fatture – a fronte della ch senza segnalazione di crediti insoluti, da parte della società emittente avvenuta in 31/12/2014 ovvero a ridosso dall’emissione delle suddette fatture, con sostanziale rinuncia un cospicuo credito. Il giudice a quo ha richiamato quando è illustrato dal giudice di prime il quale ha evidenziato che il contratto di nolo di mezzi ineriva il solo camion Fiat 619, men ulteriori fatture inerenti gli altri automezzi erano state gonfiate appositamente ed . utilizzate illecitamente della dichiarazione fiscale; non rileva quindi la questione della esistenza fo dei contratti, nè l’effettiva esecuzione dei lavori di costruzione di una strada in regime quanto il profilo della effettività delle prestazioni indicate nella fatturazione contabili appaiono prive di qualunque credibilità, a fronte della mancata corresponsione di una cospicua parte del corrispettivo in favore dell’emittente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di punibilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in cassazione ove siano so da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al rilevante ammon delle imposte evase e al danno arrecato all’Erario, ben maggiore dell’importo di euro 24.00 stimato per la confisca.
Infine, in ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha richiamato i parametri all’art. 133 cod. pen., la continuazione fra le diverse condottevrammontare concreto del imposte evase, ritenendo congrua e proporzionata la pena applicata dal primo giudice con l’eccezione dell’accoglimento della richiesta non menzione della condanna.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al – pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente