Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47189 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47189 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Brignano Gera d’Adda (Bg) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 6/7/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6/7/2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 29/1/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, concedeva a NOME COGNOME il beneficio della non menzione della condanna, che confermava nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato continuato di cui all’art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. La
A COGNOME Corte di appello avrebbe ribadito il giudizio di colpevolezza con una mera reiterazione degli argomenti spesi dal primo Giudice e senza valutare in alcun modo tutti i rilievi – fattuali e documentali – che la difesa avrebbe prodotto al fin di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni indicate nelle fatture. Dall’inter compendio, infatti, sarebbe risultato che la società amministrata dal COGNOME avrebbe comprato la merce da fornitori comunitari; che avrebbe, poi, ricevuto ed annotato fatture per operazioni oggettivamente esistenti; che avrebbe, infine, rivenduto la stessa merce alla propria clientela. Ebbene, con riguardo a tutti questi elementi la ‘sentenza avrebbe invertito l’onere della prova, oltre a motivare con mere formule di stile, così negando in modo viziato l’esistenza degli acquisti, per contro ben emersa dagli atti ed adeguatamente riscontrata dalla produzione della difesa. Il radicale vizio della motivazione, nella quale mancherebbe ogni riferimento agli argomenti dedotti, ne imporrebbe, dunque, l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.
L’unico motivo proposto, infatti, dietro l’apparente censura del vizio motivazionale ribadisce i medesimi argomenti di merito già spesi nel gravame, ai quali la Corte di appello – contrariamente a quanto si legge nell’impugnazione ha fornito una risposta del tutto solida e congrua, ben ancorata agli elementi riscontrati dagli atti e priva di illogicità manifeste; come tale, dunque, non censurabile, specie attraverso la reiterazione delle considerazioni di merito sviluppate nel giudizio di appello (relative all’effettiva esistenza delle operazion riportate nelle fatture di cui ai capi 1) e 2) che, tuttavia, questa Corte non ammessa a valutare.
Non può essere contestata, dunque, la ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice di appello, che, confermando la prima decisione in una “doppia conforme”, ha evidenziato l’inesistenza oggettiva – o comunque soggettiva – delle operazioni in esame, che avevano visto un apparente, ampio commercio di spezzoni di ottone tra la “RAGIONE_SOCIALE“, acquirente, l’ungherese “RAGIONE_SOCIALE” e la croata “RAGIONE_SOCIALE“, alienanti. In particolare, le sentenze hanno valorizzato, quali elementi indiziari, che: a) entrambe queste società avevano il medesimo legale rappresentante, tale NOME COGNOMECOGNOME ed erano risultate non operative, nonostante fatturassero ad imprese italiane importi di milioni di euro; b) gli accertamenti compiuti sui vettori indic nella documentazione avevano tutti fornito esito negativo. Al riguardo, anche gli estremi indicativi dei camion, riportati sulle lettere di vettura, avevano fornit indicazioni contrarie all’effettiva esecuzione della prestazione, in quanto i mezzi
non erano risultati di proprietà o nella disponibilità degli apparenti vettori; c) conferma di questo, le autorità slovene avevano comunicato che il vettore indicato nelle fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE” non aveva mai effettuato trasporti verso la società del RAGIONE_SOCIALE, e l’autista dei camion indicati nei documenti aveva disconosciuto la propria sottoscrizione; d) in nessun caso erano stati esibiti i cartellini di pesatura, peraltro mancanti soltanto con riguardo a queste operazioni; e) l’analisi dei formulari relativi al commercio dei residui metallici avev evidenziato che, nella maggior parte dei casi, mancava l’indicazione dell’azienda produttrice; f) la “Zarki” aveva ceduto il credito nei confronti della “RAGIONE_SOCIALE” alla “RAGIONE_SOCIALE“, di cui era titolare lo stesso ricorrente; g) non era stata prodotta o esibita alcuna documentazione che desse prova di trattative e della conclusione dei contratti di fornitura di merce, poi oggetto delle fatture in discussione.
Muovendo da questi concreti elementi, la Corte di appello ha quindi ritenuto adeguatamente provato che il materiale – effettivamente riscontrato nell’azienda – non vi aveva fatto ingresso secondo le procedure indicate nella documentazione allegata alle fatture, da ritenere pertanto false, “ma mediante modalità non riscontrabili e non tracciabili”; diversamente, peraltro, questa falsificazione non troverebbe alcuna giustificazione, così da doversi affermare in modo logico – come si legge nella sentenza impugnata – che le fatture in esame contenevano operazioni inesistenti o, quantomeno, operazioni eseguite da altri soggetti, diversi dai formali emittenti e rimasti oscuri.
6.1. La documentazione prodotta dalla difesa, peraltro, non aveva consentito di superare gli argomenti a sostegno di queste conclusioni. Per un verso, l’ammissione della “COGNOME” e della “COGNOME” al passivo del concordato fallimentare della “COGNOME“, proprio per gli importi fatturati, poteva ragionevolmente giustificarsi con il fatto che fossero state valorizzate le medesime fatture in esame; per altro verso, la cessione del credito, già richiamata, aveva manifestato evidenti criticità e motivi di dubbio, ampiamente indicati alle pagg. 7-8 della sentenza di appello e privi di qualunque censura nel ricorso in oggetto.
Un più che solido materiale indiziario, dunque, nel senso della gravità, della precisione e della concordanza, con il quale la Corte di appello ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver – il ricorr – indicato in dichiarazione elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture pe operazioni inesistenti, come indicato nel capo di imputazione, con il necessario dolo specifico.
8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
gliere estensore
COGNOME Il Presidente