Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40165 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40165 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
rilevato che, con quattro motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) vizio di manifesta illogicità della motivazione (primo motivo: si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto inesistenti le operazioni fatturate, nonostante risultasse il contrario dalle dichiarazioni di un teste d’accusa e dalle dichiarazioni dei testi a discarico; pertanto, non essendovi prova nemmeno dell’inesistenza soggettiva, il reato non poteva dirsi configurabile, essendosi al più in presenza di una mera irregolarità fiscale laddove il venditore ha agito senza regolarizzare la propria posizione presso il registro CCIIA quale impresa addetta al settore edilizio e non a quello commerciale); b) vizio di mancanza della motivazione e correlato vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 43, cod. pen. e 2, d. Igs. n. 74 d 2000 sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato (secondo motivo: i testi a discarico avrebbero descritto le preliminari trattative commerciali intercorse tra acquirente e venditrice; l’acquirente, in buona fede, aveva voluto ripetutamente verificare la merce proposta in vendita eseguendo una pluralità di campionature di prodotto, pretendendo non solo di pagare con un bonifico bancario quale strumento di pagamento tracciabile, ma anche di verificare e prendere in carico direttamente la merce presso la sede del venditore; tale comportamento denoterebbe assoluta buona fede e terzietà del ricorrente, soggetto estraneo alla circolazione RAGIONE_SOCIALE merci, ove mai avvenuta, a monte della società venditrice e senza l’intervento della società amministrata dall’imputato; i testi a discarico e quelli di accusa avrebbero confermato l’esistenza oggettiva dell’operazione; ne discende che la sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE ricorrente in ordine alla provenienza irregolare RAGIONE_SOCIALE merci e in ordine alla indimostrata ipotesi che l’operazione, al di là dell’apparente regolarità, poteva inserirsi in un’evasione di imposta; difetterebbe dunque la prova del dolo di evasione normativamente richiesto); c) vizio di manifesta illogicità della motivazione e correlato vizio di violazione di legge in relazione all’art. 192, cod. proc. pen. (terzo motivo: si censura la sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello avrebbe unilateralmente accreditato la tesi del funzionario tributario, laddove in realtà era emerso per sua stessa ammissione che questi non aveva svolto alcun accertamento concreto, limitandosi a riferire RAGIONE_SOCIALE risultanze del processo tributario condotto da terzi; non vi sarebbe stata quindi alcuna prova a sostegno della esecuzione effettiva di accertamenti contabili ed amministrativi da parte del teste d’accusa, ciò che sminuirebbe anche la motivazione della sentenza impugnata laddove fa riferimento al mancato rinvenimento di documentazione deputata a dimostrare lo spostamento della merce dal magazzino della venditrice a quello della società acquirente amministrata dall’imputato, essendo stato Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
precisato proprio dal funzionario tributario di non aver mai svolto alcun accesso diretto ai luoghi; quanto sopra, del resto, sarebbe stato comprovato anche RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei testi a discarico che avevano fornito prova dell’avvenuta esecuzione dell’operazione, oltre che del pagamento della merce prima della partenza mediante bonifico bancario); d) vizio di contraddittorietà della motivazione e correlato vizio di violazione di legge in relazione all’art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000 (quarto motivo: si censura infine la sentenza impugnata laddove i giudici hanno ritenuto di dover mantenere il vincolo patrimoniale finalizzato alla confisca, nonostante risultasse che il ricorrente, non solo avesse sottoscritto nel 2019 un ravvedimento operoso con l’Amministrazione, ma che già alla data del 30 giugno 2023 si era concluso positivamente il pagamento del piano rateale concordato con l’amministrazione tributaria; ciò avrebbe determinato la violazione di legge contestata, non essendovi peraltro motivazione di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale ed essendo già il debito tributario estinto con il pagamento dell’ultima rata alla data indicata, con la conseguenza che il vincolo patrimoniale andava senz’altro revocato);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) costituiti tutti da mere doglianze in punto di fatto; b) riproduttivi di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifici specifica criticità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) i primi tre motivi, inoltre, sono volti a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; d) il quarto, infine, è manifestamente infondato poiché deduce un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali II reato contestato era configurabile e che fosse pienamente integrato il dolo specifico normativamente richiesto; si legge infatti in sentenza che anche a voler valorizzare le dichiarazioni dei testi a discarico, costoro non avevano circostanziato il contesto temporale in cui i vari carichi di Nino sarebbero avvenuti virgola non essendovi modo di poter affermare con certezza processuale che gli stessi si riferissero agli acquisti di cui alle fatture oggetto di contestazioni; che quanto sopra era peraltro corroborato dalla prova documentale sostituito dalla verifica svolta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate da cui era possibile evincersi che gli acquisti di vino più significativamente erano quelli di cui alle fatture contestate in ciò che contrastava con le dichiarazioni di una teste a difesa la quale aveva riferito che la società venditrice aveva intrapreso la commercializzazione del vino come attività secondaria in quanto il settore dell’edilizia nel quale operava all’epoca stava attraversando una crisi economica; Che ancora la società venditrice non era mai stata un’impresa attiva non avendo mai avuto dipendenti virgolette non avendo mai denunciato il possesso di beni strumentali per il commercio del vino, non era mai stata titolare di utenze di gas di elettricità presso la sede indicata nelle fatture che peraltro confinava con la sede della società acquirente, amministrata dall’imputato. Che ancora dall’anagrafe tributaria era risultato che la società venditrice aveva svolto attività solo nel settore dell’edilizia, e che dunque le fatture oggetto di contestazione non furono trasmesse all’amministrazione finanziaria punto B che inoltre le fatture oggetto di contestazione non erano correlate a documenti di trasporto o da altra documentazione anche non contabile; Che infine la società venditrice mai aveva presentato le dichiarazioni dei redditi ed iva in relazione all’anno di imposta 2015 benché l’ammontare RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e relative a tale anno in favore della società amministrata all’imputato ammontasse ad oltre 200.000 C; sulla base di tali elementi indiziari i giudici di appello hanno dunque ritenuto inveritiere le dichiarazioni dei testi a discarico, aggiungendo come non potesse svalutarsi la deposizione del funzionario tributario il quale aveva precisato che nella contabilità della società venditrice non fosse stata rinvenuta alcuna documentazione attestante la l’acquisto di vino e che non avendo rinvenuto nessuno in occasione dell’accesso per eseguire una verifica in loco dove si trovava un edificio diroccato ed abbandonato il legale rappresentante di quella società era stato invitato a fornire documentazione contabile che tuttavia non aveva mai esibito; proprio in base a tali, argomentazioni non manifestamente illogiche, i giudici d’appello hanno ritenuto come non potesse dubitarsi in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato contestato); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
ritenuto, ancora, quanto poi l’elemento soggettivo, pur rilevandosi l’assenza di una puntuale argomentazione della sentenza d’appello, deve tuttavia rilevarsi come secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, la prova del dolo di evasione in capo all’utilizzatore ben può essere tratta anche sulla base di elementi indiziari; che, in particolare, il dolo può essere provato indiziariamente attraverso il complesso degli elementi che dimostrano l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate (tra i principali indicatori vi rientrano alcuni che emergono con evidenza nell’odierna vicenda processuale, quali, le incongruenze economiche date da importi sproporzionati rispetto all’attività reale o all’oggetto sociale; l’assenza d struttura operativa del fornitore, essendo la società venditrice una società “scatola vuota”, priva di mezzi e personale; la mancanza di tracciabilità RAGIONE_SOCIALE prestazioni,
attesa l’assenza di contratti, ordini, documentazione di trasporto; la ripetitività e sistematicità RAGIONE_SOCIALE operazioni fittizie, che denotano un disegno fraudolento, nella specie essendo emerso che le operazioni più consistenti guarda caso riguardassero proprio quelle fatturate alla società dell’imputato; il valore economico rilevante della frode, ritenuto sufficiente, come nella specie, a fondare il dolo specifico); si vedano, in tal senso, Sez. 3, n. 5657 del 12/09/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass.; arg. ex Sez. 3, n. 44954 del 17/09/2024, COGNOME ed altro, non mass., la quale ribadisce che il dolo specifico richiede la finalità di evasione, anche se non conseguita, e può essere desunto da condotte oggettivamente idonee a realizzarla);
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie);
ritenuto, infine, quanto al profilo attinente alla disposta confisca, la motivazione die giudici di appello non merita censura, avendo la Corte territoriale dato atto che era in corso un piano di rateizzazione per il pagamento del debito tributario e che, dei documenti allegati all’atto d’appello, la difesa non aveva chiesto l’acquisizione al fascicolo della Corte d’appello, anche semplicemente sollecitando i poteri di cui all’articolo 603 cod. proc. pen; che, pertanto, quanto sostenuto dalla ricorrente circa la mancata valutazione degli elementi documentali che avrebbero comprovato la integrale definizione del debito tributario non trova corrispondenza, ma viene anzi smentita, dalla motivazione della sentenza impugnata;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso, il 28/11/2025