Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34407 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 18 gennaio 2024, e depositata il 30 gennaio 2024, per quanto di interesse in questa sede, il Tribunale di Salerno ha disposto l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura degli arresti domiciliari in parziale accoglimento dell’appello proposto dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l’ordinanza del G.i.p. del/f
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Tribunale di Salerno, per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 contesta ai capi 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
Secondo quanto indicato dal Tribunale, i fatti hanno ad oggetto l’indicazione, nelle dichiarazioni della “RAGIONE_SOCIALE” ai fini IVA ed IRES per gli anni di imposta dal 2013 al 2019, di elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose società cooperative, nonché l’emissione di tali fatture; le condotte sono ritenute attribuibili a NOME COGNOME, in quanto gestore di fatto sia della “RAGIONE_SOCIALE“, sia delle società cooperative. Precisamente, la “RAGIONE_SOCIALE“, dopo aver stipulato contratti di appalto di servizi, aventi ad oggetto logistica e distribuzione di merci, li avrebbe subappaltati a società cooperative da ritenere fittizie o ad associazioni temporanee di imprese costituite da società cooperative da ritenere fittizie, al fine di emettere, da queste ultime, fatture nei propri confronti relative, in realtà, a proprio costo del lavoro, e, quindi, a prestazioni non detraibili ai fini dell’IVA, c da riportarle in contabilità ed operare illegittime detrazioni IVA, nonché deduzioni di costi superiori a quelli effettivi ai fini IRES. Le fatture illegittimamente utili dalla “RAGIONE_SOCIALE“, e alla stessa rilasciate dalle società cooperative, nel periodo compreso dal 2013 al 2019, avrebbero comportato un’evasione pari a 39.476.893,10 euro per IVA e a 1.403.688,00 euro per IRES. Le società cooperative, poi, hanno evaso VIVA o non presentando dichiarazioni, o presentando dichiarazioni infedeli, o omettendo i versamenti dovuti sulla base della dichiarazione.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000, 321, comma 1, e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, per la natura meramente apparente della motivazione.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare che le società cooperative erano imprese effettivamente esistenti ed attive, come da essa stessa riconosciuto, e come ancor meglio esplicitato nell’ordinanza di rigetto del G.i.p., nella quale si era segnalato come dette cooperative avessero interagito anche con altri soggetti, diversi dalla “RAGIONE_SOCIALE“. Si aggiunge che la difesa, in sede di appello, aveva depositato cospicua documentazione idonea ad ulteriormente dimostrare l’effettiva operatività delle società cooperative (ad esempio: contratti di noleggio delle attrezzature, pagamenti effettuati nei confronti dei manuten / -L
e delle locatrici di tali attrezzature, certificati di regolarità contributiva, con relativi alle utenze; accertamenti fiscali e sentenze di giudici tributari escludent l’interposizione fittizia o la simulazione soggettiva relativa).
Si rappresenta, poi, che il Tribunale non solo ha omesso di confrontarsi con le deduzioni e la produzione documentale della difesa, ma, per affermare la fittizietà delle cooperative, ha anche valorizzato un dato in sé irrilevante, quale l’esistenza di un’amministrazione di fatto unica per la “RAGIONE_SOCIALE” e queste ultime, facente capo a NOME COGNOME. Si osserva, precisamente, che il fenomeno di c.d. “eterodirezione” di un ente non implica la fittizietà di quest’ultimo, quando questo abbia comunque una sua realtà strutturale.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa considerazione delle argomentazioni sviluppate nella memoria depositata il 17 gennaio 2024 per il giudizio di appello del 18 gennaio 2024.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ha omesso di considerare le dettagliate argomentazioni, fondate su atti del procedimento precisamente indicati, esposte nella memoria difensiva depositata il 17 gennaio 2024, ed allegata al presente ricorso, per escludere che NOME COGNOME sia stato amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE” e delle cooperative in relazione con la stessa.
Si richiamano, in particolare, le dichiarazioni di: a) NOME COGNOME, responsabile amministrativo delle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, quale aveva avuto rapporti con la “RAGIONE_SOCIALE“, con la “RAGIONE_SOCIALE“, con la “RAGIONE_SOCIALE” e con la “RAGIONE_SOCIALE“; b) NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali avevano lavorato alle dipendenze di varie cooperative, in particolare la “RAGIONE_SOCIALE” e la “RAGIONE_SOCIALE“, e poi della “RAGIONE_SOCIALE“; c) NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti della società “RAGIONE_SOCIALE“, la quale aveva avuto rapporti con la cooperativa “RAGIONE_SOCIALE” e con la “RAGIONE_SOCIALE“; d) numerosi altri dipendenti della “RAGIONE_SOCIALE“. Si evidenzia che, da tutte queste dichiarazioni, emerge come NOME COGNOME non abbia mai agito come amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” o delle società cooperative, non sia mai intervenuto nella fase di assunzione dei dipendenti di tali imprese e non abbia mai impartito agli stessi direttive.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art 274, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sotto il profilo dell’attualità.
Si deduce che l’ordinanza impugnata ravvisa il pericolo di recidiva in difetto di elementi concreti. Si osserva, precisamente, che lo stesso Tribunale data al 2022 le ultime condotte rilevanti e che, inoltre, come evidenziato dalla documentazione allegata dalla difesa alla memoria depositata il 17 gennaio 2024, la “RAGIONE_SOCIALE“, a partire dal 2020, ha progressivamente cessato il ricorso ai subappalti ed “internalizzato” la forza lavoro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’attuale ricorrente, NOME COGNOME, deducendo che la motivazione espressa nell’ordinanza impugnata, laddove assume la natura fittizia delle fatture utilizzate dalla “RAGIONE_SOCIALE“, è apparente ed illegittima, attese l’effettività l’operatività delle società emittenti dette fatture e l’irrilevanza della ipotizz “eterodirezione” di tali imprese da parte dell’attuale ricorrente.
2.1. L’ordinanza impugnata ha ravvisato la sussistenza dei gravi indizi , 3-; colpevolezza a carico di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs n. 74 del 2000.
Precisamente, il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato ravvisato con riferimento alla condotta, reiterata annualmente dal 2013 al 2019, quale amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, di dichiarazione fraudolenta mediante uso delle fatture emesse da varie società dal medesimo di fatto controllate e gestite – tra cui: “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE“, “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE” -, fatture ritenut relative ad operazioni inesistenti. L’utilizzo da parte della “RAGIONE_SOCIALE” delle fatture alla stessa rilasciate dalle società cooperative, nel periodo compreso dal 2013 al 2019, secondo l’ordinanza impugnata, avrebbe comportato un’evasione pari a 39.476.893,10 euro per IVA e a 1.403.688,00 euro per IRES. Il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, invece, è stato ravvisato con riferimento all condotta, reiterata dal 2014 al 2019, quale amministratore di fatto delle società appena indicate, di emissione di fatture indirizzate alla “RAGIONE_SOCIALE“, per operazioni ritenute inesistenti.
Come affermato ripetutamente nell’ordinanza impugnata (cfr. spec. pagg. 2729, 38-39 e 42), le fatture utilizzate dalla “RAGIONE_SOCIALE“, ed emesse verso la stessa dalle altre società anch’esse di fatto controllate e gestite da NOME
NOME sono state ritenute inesistenti perché relative a mera prestazione di manodopera.
In proposito, l’ordinanza impugnata premette, in linea AVV_NOTAIO, che il costo del lavoro non è soggetto ad IVA, e, quindi, non può generare IVA a credito.
Osserva, poi, che, nella specie, la “RAGIONE_SOCIALE” si è aggiudicata appalti di servizi, in genere relativi a logistica e distribuzione di merci, e poi ha trasformat il costo del lavoro necessario per eseguire tali contratti in un costo per prestazioni di servizi fornite da altra impresa, stipulando contratti di subappalto con le altre ditte controllate e gestite da NOME COGNOME, e sul presupposto della formale assunzione da parte di queste ultime dei lavoratori concretamente utilizzati; in questo modo, precisamente, il costo del lavoro, invece di essere per salari e stipendi ai dipendenti, come tale non soggetto ad IVA, diventa per prestazioni di servizi fornite da terzi, come tale soggetto ad IVA, e perciò fonte di un credito IVA in capo alla “RAGIONE_SOCIALE“, quale acquirente delle prestazioni di servizi ottenuti mediante i subappalti.
Il Tribunale, quindi, segnala, fornendo una puntuale indicazione dei dati per singola ditta (cfr. ad esempio, pagg. 3-7 e 35-36 dell’ordinanza impugnata), che le imprese fornitrici delle prestazioni lavorative, ed emittenti le fatture indirizza alla “RAGIONE_SOCIALE“, hanno quasi sempre omesso di presentare le dichiarazioni fiscali o, comunque, di pagare le somme dovute sulla base delle dichiarazioni da esse stesse presentate.
Conclude pertanto che il “gruppo” gestito da NOME COGNOME, attraverso gli indebiti risparmi fiscali conseguiti, ha potuto praticare prezzi più bassi per terzi, e perciò “sconfiggere” la concorrenza ed espandersi sul mercato.
In particolare, l’ordinanza impugnata precisa espressamente che:
a) «a circostanza, dunque, che tali cooperative abbiano emesso fatture (benché per importi minimi rispetto a quelli fatturati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE) anche nei confronti di altri soggetti, oltre che della RAGIONE_SOCIALE, appare non assorbente», perché ciò «non significa che esse esistano come soggetti giuridici effettivi, cioè caratterizzati da autonomia gestionale rispetto all RAGIONE_SOCIALE», siccome questa «stipula un subappalto con le stesse cooperative, utilizzando così la forza lavoro che, di fatto, è la propria (perché assunta e diretta da NOME) in un’operazione giuridica che certamente ha carattere simulatorio» (cfr., specificamente, pagg. 38-39, ma pure pag. 27);
b) «e cooperative sono uno schermo utilizzato per far figurare i dipendenti come se fossero assunti da altri; in tal modo COGNOME NOME si sgrava dei costi di lavoro, riesce a convertire “fiscalmente” la prestazione lavorativa di propri dipendenti quale prestazione di servizi oggetto di un subappalto, ottenendo così un credito IVA, risparmia gli oneri fiscali (posto che le cooperative sono tutte
evasori fiscali, quasi sempre totali), può permettersi, infine grazie, a tale risparmio di spesa, di abbassare i prezzi per i propri clienti, diventando concorrenziale sul mercato» (pag. 39);
«n tali ipotesi, il contratto di appalto è del tutto fittizio ed è stipulat per evadere il fisco, consentendo alla RAGIONE_SOCIALE di utilizzare la (propria) forza lavoro, formalmente assunta dalla cooperativa, senza i costi correlati e beneficiando della detrazione dell’IVA fatturata dalle cooperative, che non viene mai versata all’Erario» (pag. 40);
e cooperative dunque emettono fatture per operazioni in realtà inesistenti, e la fattura viene poi contabilizzata dalla RAGIONE_SOCIALEdoc trasformando il costo del lavoro, di per sé indeducibile, in prestazione di servizi, indicandola nella dichiarazione ed evadendo così le imposte; si configura in tal modo la fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000» (pag. 41).
2.2. Le conclusioni dell’ordinanza impugnata sono immuni da vizi nella parte in cui affermano che le fatture utilizzate nelle dichiarazioni della “RAGIONE_SOCIALE“, ed emesse verso di essa dalle altre società controllate e gestite di fatto da NOME COGNOME, costituiscono fatture per operazioni inesistenti.
2.2.1. A tali fini, è decisiva non la fittizietà delle ditte emittenti le fa bensì la effettiva natura delle prestazioni fornite da queste ditte e indicate nell fatture, come individuata nell’ordinanza impugnata.
In proposito, il Tribunale evidenzia che le fatture utilizzate nelle dichiarazion fiscali della “RAGIONE_SOCIALE“, perché ricevute dalle ditte subappaltatrici, i realtà si riferiscono a prestazioni di lavoro subordinato rese da persone assunte su decisione di NOME COGNOME, reale gestore della precisata “RAGIONE_SOCIALE“, ed utilizzate secondo le direttive del medesimo, e, perciò, attengono non a prestazioni di servizi, ma a mera “somministrazione di lavoro”.
Ora, il contratto di somministrazione di lavoro è nullo se non è stipulato in forma scritta, ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipenden dell’utilizzatore (art. 38, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e succ. modif.; di contenuto sostanzialmente sovrapponibile la disciplina precedentemente vigente, di cui, in particolare, al d.lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276).
Inoltre, quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. cit., «il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze d quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione». Per chiarezza, e ad esempio, l’art. 31 fissa rigorosi limiti quantitativi, perché, in linea AVV_NOTAIO numero dei «lavoratori somministrati» con contratto di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il venti per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore (art. 31, comma 1, digs. n. 81 del 2015), mentre il numero dei «lavoratori somministrati» con contratto di lavoro a tempo determinato non può eccedere il trenta per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015). L’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, poi, esige che il contratto di somministrazione di lavoro, oltre ad essere stipulato in forma scritta, contenga l’indicazione: 1) dell’autorizzazione rilasciata al somministratore (art. 31, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., da leggere in combinato disposto con l’art. 30 d.lgs. cit.); 2) del numero dei lavoratori da somministrare (art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. cit.); 3) di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e de misure di prevenzione adottate (art. 31, comma 1, lett. c), d.lgs. cit.); 4) della data di inizio e della durata prevista della somministrazione di lavoro (art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. cit.).
E, in ragione di questa disciplina, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, nel caso di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal qua scaturiscono, non essendo configurabile prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA (cfr.: Sez. 5 civ., n. 34876 del 17/11/2021, Rv. 663136 – 01; Sez. 5 civ., n. 12807 del 26/076/2020, Rv. 658043 – 01; Sez. 5 civ., n. 31720 del 07/12/2018, Rv. 651778 – 01; Sez. 5 civ., n. 18808 del 28/07/2017, Rv. 645451 – 01), e neppure ai fini IRAP (vds. Sez. 5 civ., n. 7440 del 08/03/2022, Rv. 664129 – 01).
2.2.2. Alla luce di quanto appena indicato nel § 2.2.1, e rilevato che, secondo l’ordinanza impugnata, le società emittenti le fatture verso la “RAGIONE_SOCIALE” provvedevano a mera somministrazione di lavoro in maniera simulata, dietro lo schermo di un contratto di appalto di servizi, trovano applicazione i principi consolidati in tema di fatture per operazioni inesistenti.
Come più volte precisato dalla giurisprudenza penale di legittimità, infatti, integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l’utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attivit intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattur (Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282985 – 01, e Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, COGNOME, Rv. 279509 – 02).
E altra decisione ha aggiunto che integra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. 1 marzo 2000, n. 74, l’utilizzazione, nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette,
di fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che costituisca di fatto lo schermo per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, realizzata in violazione dei divieti di cui al previgente d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sostituito dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, trattandosi di fatture relative a u negozio giuridico apparente, diverso da quello realmente intercorso tra le parti, attinente ad un’operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale (Sez. 3, n. n. 45114 del 28/10/2022, Testa, Rv. 283771 – 01).
2.2.3. Per completezza, va rilevato che l’ordinanza impugnata evidenzia anche il concreto fine di evasione perseguito attraverso le descritte operazioni simulate.
Il Tribunale, infatti, precisa che: a) la “RAGIONE_SOCIALE” ha “scaricato” illegittimamente nelle sue dichiarazioni VIVA recata dalle fatture emesse dalle altre società facenti capo a NOME COGNOME, sebbene queste fatture fossero, in realtà, relative a mera somministrazione di lavoro effettuata al di fuori delle forme e delle condizioni previste dalla legge a pena di nullità; b) le altre società facent capo a NOME COGNOME hanno pressoché sistematicamente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali o, comunque, di pagare le somme dovute sulla base delle dichiarazioni da esse stesse presentate, e, quindi, anche VIVA indicata nelle fatture da loro rilasciate alla “RAGIONE_SOCIALE“, nonché di versare le ritenute fiscali relative ai dipendenti (cfr., per analitiche indicazioni sul pun pagg. 3-7 e 35-36 dell’ordinanza impugnata).
Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’omesso esame, da parte dell’ordinanza impugnata, degli elementi forniti nella memoria depositata dalla difesa nel giudizio di appello, deducendo che dagli stessi emerge come NOME COGNOME non abbia mai agito come amministratore della “RAGIONE_SOCIALE” o delle società cooperative subappaltatrici, non sia mai intervenuto nella fase di assunzione dei dipendenti di tali imprese, e non abbia mai impartito direttive agli stessi.
Il Tribunale, con riferimento ai rapporti tra la “RAGIONE_SOCIALE” e le ditte da questa incaricate di eseguire i subappalti, e al ruolo svolto da NOME COGNOME in relazione ad esse, rappresenta che: a) le sedi delle ditte subappaltatrici coincidono quasi sempre con uffici riferibili alla “RAGIONE_SOCIALE“; b) molti dipendenti di tali ditte hanno detto di essere stati assunti da NOME COGNOME e di aver ricevuto dal medesimo le direttive sull’attività lavorativa da svolgere; c) numerose mail rinvenute presso le sedi della “RAGIONE_SOCIALE” e delle cooperative evidenziano come la prima si occupasse degli adempimenti fiscali per le seconde, delle assunzioni e dei licenziamenti del personale, e della gestione dell’attività; d) assegni e titoli delle cooperative sono stati rinvenuti ne cassaforte della “RAGIONE_SOCIALE“; e) le decisioni relative alla costituzione e alla
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liquidazione delle cooperative sono state assunte da NOME COGNOME, come dichiarato dal notaio rogante i relativi atti, e come confermato dagli appunti presenti nella documentazione acquisita presso lo studio notarile (cfr., per analitiche indicazioni relative alle singole società subappaltatrici, pagg. 27-38).
Il Tribunale, poi, con riguardo alla posizione di NOME COGNOME rispetto alla “RAGIONE_SOCIALE“, segnala che: a) il capitale di detta società è detenuto per l’80 °A) dalle due figlie di NOME COGNOME, e per il restante 20 % dalla “RAGIONE_SOCIALE“, amministrata dal medesimo NOME COGNOME; b) i rappresentanti di alcune ditte che hanno commissionato servizi alla “RAGIONE_SOCIALE” hanno detto di aver interloquito direttamente con NOME COGNOME e di aver constatato come lo stesso fosse solito effettuare sopralluoghi anche per verificare il comportamento dei lavoratori (cfr. pagg. 27-28 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale, ancora, non solo indica in modo dettagliato il contenuto della memoria depositata dalla difesa di NOME COGNOME, dedicandovi un apposito paragrafo (vds. pagg. 24-26 dell’ordinanza impugnata), ma spiega perché gli elementi addotti dalla difesa non sono risolutivi. Segnatamente, precisa che, in considerazione degli elementi acquisiti agli atti e precedentemente sintetizzati, «le dichiarazioni degli altri dipendenti, evidenziate dalla difesa, rese sia alla p.g. ch in sede di indagini difensive, non sono dirimenti, per la considerazione che, come osservato dal P.M., non si può ritenere che COGNOME personalmente si recasse sempre presso i luoghi di svolgimento delle attività ad impartire direttive o controllare la regolarità delle prestazioni, essendo invece verosimile che operasse anche attraverso altri soggetti, che agivano sempre sotto le sue direttive» (cfr. pag. 38 dell’ordinanza impugnata).
E questa spiegazione non solo non può ritenersi apparente, ma non è nemmeno inficiata da manifesta illogicità, contraddittorietà o lacune rilevanti quali vizi della motivazione a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Manifestamente infondate sono anche le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari necessarie per l’applicazione degli arresti domiciliari, in particolare sotto il pro dell’attualità, deducendo l’omessa indicazione di elementi concreti in proposito.
Invero, anche a voler condividere l’orientamento secondo cui, ai fini dell’attualità del pericolo di reiterazione, è necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, dep. 2024, Catalfamo, Rv. 286182 – 01), nella specie l’ordinanza impugnata indica elementi precisi e congrui a tal fine.
Innanzitutto, NOME COGNOME non risulta in alcun modo aver dismesso il controllo della “RAGIONE_SOCIALE“, ossia della società in relazione alle cui dichiarazioni fiscali stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza per il delitto d all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e detta impresa continua ad operare sul mercato (cfr. pag. 46 dell’ordinanza impugnata). In secondo luogo, i fatti per i quali il Tribunale ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza sono stati realizzati in modo sistematico, senza soluzione di continuità per oltre sei anni, e per importi ingentissimi, in quanto, con riferimento alle sole fatture utilizzate dalla “RAGIONE_SOCIALE“, nel periodo compreso dal 2013 al 2019, avrebbero comportato un’evasione pari a 39.476.893,10 euro per IVA e a 1.403.688,00 euro per IRES. In terzo luogo, l’ordinanza impugnata rappresenta che la “RAGIONE_SOCIALE” ha continuato ad utilizzare fatture emesse dalle società “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, già coinvolte nelle operazioni illecite, ancora negli 2020, 2021 e 2022, e per importi pari a diversi milioni di euro per ciascuno di questi tre anni (cfr. pagg. 37-38). Ancora, il Tribunale segnala che NOME COGNOME è stato recentemente condannato, con decisione confermata in appello, per il delitto di autoriciclaggio di proventi di delitti fiscali commessi anch attraverso la “RAGIONE_SOCIALE” (cfr. pag. 37 dell’ordinanza impugnata).
Alla complessiva infondatezza delle censure seguono il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l’esecutività della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/05/2024.