Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 960 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 960 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Napoli, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 07/02/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai fatti di cui alle lettere A) e B), perchØ estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i fatti di cui alle lettere C) e D), relativi alle annualità 2014 e 2015.
Il ricorrente presenta un primo motivo di ricorso articolato in sette punti, indicati con le lettere alfabetiche da A) ad H), saltando la G). Sostiene la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, contesta il malgoverno della prova, perchØ erano stati sentiti dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di colleghi di altri reparti; non erano stati effettuati accertamenti sulle presunte cartiere e anzi era risultato che la maggiore fornitrice, la RAGIONE_SOCIALE, era pienamente operativa; non erano stati considerati i testi a difesa e non era stato provato il pagamento di prezzi fuori mercato, anzi era emerso dall’istruttoria dibattimentale che il 40%
RAGIONE_SOCIALE autovetture acquistate necessitavano di interventi di riparazione. In definitiva, lamenta che la condanna era stata basata su una prova indiziaria e che non risultava il dolo specifico di evasione.
Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Nella memoria ribadisce le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2015, per l’annualità 2014, e del 2016, per l’annualità 2015, elementi passivi fittizi derivanti dall’annotazione nelle scritture contabili di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti specificamente indicate nei capi d’imputazione. Il Tribunale ha analizzato la posizione di ogni singolo fornitore e, considerate recessive le dichiarazioni dei testi della difesa secondo cui la RAGIONE_SOCIALE praticava prezzi concorrenziali perchØ acquistava sul web lotti di autovetture danneggiate che riparava prima della commercializzazione, ha valorizzato le dichiarazioni dei finanzieri che avevano collegato i prezzi aggressivi all’acquisto da soggetti che operavano in evasione d’IVA. Ha, poi, ritenuto integrato il dolo specifico perchØ gli acquisti erano stati ripetuti negli anni ma avevano avuto a oggetto solo parte RAGIONE_SOCIALE autovetture trattate, di modo da rendere piø difficile l’accertamento della frode, con evasione di IVA per euro 194.826,73 nell’anno 2014 e di euro 14.065,57 nell’anno 2015. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base della documentazione in atti e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei finanzieri, i quali hanno spiegato il meccanismo fraudolento di acquisito RAGIONE_SOCIALE autovetture da cartiere inoperative, intestate a prestanomi pregiudicati ed evasori totali, o da società che comunque operavano in evasione di IVA; ha rimarcato, ai fini del dolo specifico, la pluralità di operazioni e i lauti guadagni; ha poi motivatamente respinto sia la richiesta di rinnovazione dell’esame del consulente, in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale del primo grado, sia la richiesta di perizia sui prezzi, meramente esplorativa.
2.Il ricorrente ha ripetuto in sede di legittimità le medesime censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello, senza introdurre argomenti idonei a disarticolare il ragionamento che ha portato i Giudici di merito alla condanna. In particolare, ha contestato la testimonianza de relato dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di altri reparti rimaste fuori dal processo (punti da 1A a 1C). L’eccezione Ł stata respinta dalla Corte di appello con motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Ł integrata nel caso in cui l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca in ordine alle dichiarazioni apprese da terzi, non se riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, nel qual caso tale violazione Ł sempre esclusa (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275046-02; Sez. 6, n. 53174 del 27/9/2018, COGNOME, Rv. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, Tartarelli Rv 266284 ed altre prec. conf.). D’altra parte, in assenza di una censura specifica, la mancata acquisizione dei verbali di altre indagini non incide sul presente procedimento che si fonda sul processo verbale di
costatazione che ha compendiato il complesso RAGIONE_SOCIALE attività investigative.
3.Anche il secondo motivo Ł manifestamente infondato. E’ ineccepibile la motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, perchØ la Corte territoriale le ha escluse sulla base dell’entità della somma evasa, dell’abitualità dei comportamenti, dell’assenza di qualsiasi condotta processuale positiva e di qualsiasi segnale di resipiscenza da parte dell’imputato.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME