Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Cina; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte dì appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO NOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 maggio 2023, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Busto Arsizio del 23 marzo 2022, con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 2 del Dlgs. 74/2000, applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza.
COGNOME Avverso la predetta ordinanza NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo deduce vizi di violazione di legge. Si osserva che con riguardo ai fatti in esame non sarebbe stato rispettato il principio per cui l’onere probatorio grava in capo all’amministrazione finanziaria, e quindi in capo all’organo dell’accusa, nell’ambito del processo penale, attesa che gli elementi assunti a supporto della decisione contestata non sarebbero idonei a supportare la stessa. Si osserva che quanto alle valorizzate dichiarazioni del titolare dell’impresa cui sarebbero formalmente riconducibili le fatture false usate dall’imputato, non si sarebbe rilevato come si trattasse di dichiarazioni interessate e prive anche di conferme esterne reali, come invece sostenuto in sentenza. Quanto all’altro elemento valorizzato, corrispondente agli spazi ristretti di cui avrebbe potuto disporre per le lavorazioni il formale titolare RAGIONE_SOCIALE fatture, si osserva come il loro riscontro di sussistenza non sarebbe stato frutto di un concreto accertamento, bensì di verifiche formali fondate su studi di settore. Quanto alla evidenziazione della rilevanza della assenza di prove di documenti finanziari, a supporto RAGIONE_SOCIALE fatture assunte come false, si rappresenta che le verifiche finanziarie svolte al riguardo avrebbero riguardato gli anni 2014 e 2015 e non l’anno di emissione RAGIONE_SOCIALE fatture, corrispondente al 2013. Si aggiunge, poi, che emergerebbero elementi per ritenere che l’attività in questione era realmente svolta dall’imputato, senza al contempo potersi ritenere che le lavorazioni fossero svolte direttamente dallo stesso, non deponendo in tal senso le dichiarazioni del rappresentante legale della ditta che acquistava i lavori finali presso l’imputato. Tanto più che l’impresa del ricorrente non disponeva di dipendenti.
Con il secondo motivo deduce il vizio di manc:anza ed illogica motivazione circa la ricostruzione degli indizi ritenuti a supporto dell’ipotesi accusatoria. Ed in proposito si ripercorrono le considerazioni già sintetizzate nel primo motivo e cui si rinvia, quanto alla inadeguatezza degli elementi valorizzati dai giudici come delineanti un quadro indiziario a carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME I motivi devono essere esaminati congiuntamente, siccome omogenei tra loro, in quanto afferiscono al comune tema della valorizzazione degli elementi indiziari. La ricostruzione dei giudici, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non appare in alcun modo viziata. Innanzitutto risponde a canoni di ragionevolezza la complessiva valorizzazione di plurimi dati convergenti verso la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture in questione, quali: 1) il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE stesse da parte del loro apparente autore; 2) l’esistenza di elementi di riscontro del fondamento
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di tale disconoscimento; 3) l’incompatibilità tra le dimensioni dell’impresa cui sono ricondotte le fatture e i quantitativi lavorati oggetto RAGIONE_SOCIALE stesse; 4) la mancanza di dati contabili dimostrativi dei trasporti del materiale tra la ditta di cui in fattu e quella dell’imputato come anche dei necessari pagamenti, nonché la mancata produzione, da parte dell’imputato, seppur richiesto, di documentazione attestante la effettività dei rapporti commerciali di cui alle fatture; 5) le dichiarazioni del rappresentante legale della ditta che riceveva il prodotto finito da parte dell’imputato, il quale aveva visto personale e macchinari presso la sede dell’imputato, quale elemento anch’esso idoneo a dimostrare che le lavorazioni erano effettuate direttamente dal ricorrente e non acquisite dalla ditta emittente le fatture assunte come false.
Inoltre, risulta, altresì, che su diversi aspetti i giudici hanno pure risposto, con innegabile coerenza e lucidità, a censure difensive qui riprodotte, senza che il ricorrente abbia adeguatamente confutato – anche con adeguate quanto necessarie allegazioni, secondo il noto principio di “autosufficienza” del ricorso le stesse. Come con riferimento alle dichiarazioni del rappresentante della ditta committente i lavori finiti, il quale, oltre ad avere visto, nella sede dell’impresa dell’imputato, macchinari e lavoratori del NOME, a dimostrazione di lavorazioni effettuate direttamente dal medesimo piuttosto che presso terzi, quando poi successivamente rivide il COGNOME medesimo, da solo e soltanto lui, ovvero senza dipendenti come in precedenza accaduto, ciò avvenne perché “veniva lui” – ossia l’imputato veniva presso la ditta committente, interloquendo con il suo rappresentante legale – “e non nel senso che il primo si fosse nuovamente recato presso la sede della RAGIONE_SOCIALE senza vedere più alcun dipendente” (cfr. sentenza impugnata pag. 7). Oppure con riferimento alle molteplici possibilità che il NOME può avere avuto per ricavare la partita uva, da tempo cessata, del formale intestatario RAGIONE_SOCIALE fatture, per inserirla nella stesse.
A fronte di un così consolidato quadro indiziario, il principio dell’onere della prova cede il passo all’onere difensivo dell’interessato, che, come rilevato dai giudici, non è stato concretamente assolto, a partire dalla mancata produzione di documentazione, pur richiesta, attestante i trasporti della merce tra il NOME e la ditta emittente le fatture o attestante i relativi pagamenti. Circostanza che si traduce anche nella inevitabile genericità del ricorso, nelle parti in cui si deduce la inappropriatezza RAGIONE_SOCIALE verifiche finanziarie per il 2014 e 2015, a fronte di fatture del 2013, senza tuttavia nulla dedurre su quali pagamenti sarebbero intervenuti in tale anno, così da superare l’evidente criterio logico seguito in tale indagine finanziaria, per cui nella pratica commerciale i pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture sono posticipati.
Consegue la intervenuta rappresentazione di motivi di censura che non evidenziano vizi rilevanti in questa sede e, piuttosto, si limitano ad essere formulati
su un piano eminentemente di merito, risultando anche sotto tale aspetto inammissibili, alla luce del noto principio per cui l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 20.02.2024.