Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 277 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 277 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Morro D’Oro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 novembre 2024 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella con cui, il 14 settembre 2023, il Tribunale di Teramo aveva dichiarato COGNOME NOME, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con sede in Silvi , e COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa dominata RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roseto degli Abruzzi, rispettivamente imputati, il primo, del reato di cui al capo a) artt. 81 cpv., 8 d.lgs. 74/2000, contestato dal 16 aprile al 31 dicembre 2015, il secondo dei reati di cui ai capi b), art. 2 d.lgs 74/2000, contestato il 29 settembre 2026, c) art. 2 d.lgs 74/2000, contestato il 27 febbraio 2017, d) art. 10-quater d.lgs 74/2000, contestato il 17 settembre 2018, colpevoli dei reati a ciascuno rispettivamente ascritti e condannato il primo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, il secondo, riuniti i reati nel vincolo della continuazione, alla pena di anni due di reclusione, e tutti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali; con le pene di cui all’art. 12 d.lgs 74/2000 applicate come in dispositivo.
Il solo COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc.pen. violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente mancante, illogica e contraddittoria, in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, cui entrambe le corti di merito sarebbero giunte sulla base di un accertamento documentale, in difetto di elementi fattuali ricercati e individuati dalla Guardia di Finanza a riscontro di quanto risultante dalla documentazione della RAGIONE_SOCIALE delle Entrate.
L’accertamento offerto al giudicante, risultante dalla compiuta istruttoria, sarebbe stato di tipo induttivo e non analitico, e non supporterebbe l’affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte territoriale avrebbe violato il principio della corretta applicazione delle presunzioni legali, dati di fatto che, se possono supportare correttamente l’accertamento del corrispondente illecito tributario, non sono, invece, suscettibili di assurgere a valore di prova nel processo penale.
2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc.pen. violazione di legge e vizio di motivazione, asseritamente illogica, nella parte relativa alla affermazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10quaterd.lgs. 74/2000, in ordine al quale l’organo di accusa non ha assolto all’onere probatorio.
2.3. Col terzo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge – artt. 133 e 62-bis cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente apparente, nella parte relativa allo scostamento dal minimo edittale vigente ratione temporis, nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo relativamente al secondo motivo; inammissibile nella restante parte.
Quanto alla postulata violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per mancanza di accertamenti presso COGNOME NOME e la sede della ditta, al fine di verificare l’effettivo svolgimento dei lavori di cui alle fatture, da che, secondo prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe basata su presunzioni legali, inammissibili in sede penale, si osserva quanto segue.
1.1. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ricorre sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l’operazione vi sia stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso sovrafatturazione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti, in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378). Integra il delitto di cui dall’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, infatti, l’utilizzazi di fatture relative a pagamenti avvenuti a fronte di prestazioni dichiarate, ma non eseguite, trattandosi di operazioni meramente simulate e, quindi, inesistenti, in quanto non realmente effettuate, in tutto o in parte, in cui difetta uno degli elementi necessari per l’esistenza della figura contrattuale, con conseguente divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 36333 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286915 – 03).
E’ irrilevante che la falsità sia ideologica o materiale (Sez 3, n. 6360 del 25/10/2018, dep. 2019, Capobianco, Rv. 2756989).
Al riguardo occorre ricordare che costituiscono fatture per operazioni inesistenti le fatture emesse «a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a
quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi».
Per «operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte» debbono intendersi anche quelle formalmente aventi ad oggetto lo scambio tra un bene o una prestazione, da un lato, e una somma di denaro, dall’altro, quando questa sia versata e, però, nessun bene sia consegnato e nessuna prestazione sia eseguita. Anche in questa ipotesi, infatti, l’operazione non è realmente effettuata, bensì meramente simulata, perché fa difetto una delle prestazioni corrispettive costituente elemento necessario per l’esistenza della figura contrattuale, ossia dell’operazione, indicata come fondamento economico-giuridico della fattura, e, quindi, vi è divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Invero, nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, e proprio per questa ragione è configurabile la fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 cit., sia nell’ipot di inesistenza oggettiva dell’operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia nell’ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia infine, nell’ipotesi di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti) (Sez. 3, n. 26520 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286612; Sez. 3, n. 1996 del 25/10/2007, dep. 2008, Figura, Rv. 238547 – 01).
Va ricordato, inoltre, come correttamente in diritto dalla difesa assunto, che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dell’illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa (Sez. 3, n. 5165 del 30/11/2023, Luo, non massimata; Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264251, relativa a fattispecie in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che il riscontro può essere fornito o da distinti elementi di prova, o da anche altre presunzioni, purché gravi, precise e concordanti).
1.2. La Corte territoriale si è allineata ai predetti superiori principi, avendo sottolineato i plurimi elementi di anomalia emergenti dai rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE amministrata dal RAGIONE_SOCIALE e la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, sintomatici dell’inesistenza delle prestazioni sottostanti alle fatture riportate nei capi di imputazione e, segnatamente : a) l’identità dei numeri identificativi di varie fatture; b) la presenza di evidenti errori aritmetici in più fatture; c) la posizione d evasore totale del COGNOME; d) la mancata sopportazione di costi per svolgere i
lavori di rifacimento di pavimenti e di guaina esterni e per comprare i materiali da parte della ditta RAGIONE_SOCIALE, nonostante il considerevole importo complessivo di oltre euro 250.000 delle fatture oggetto di controllo; e) l’utilizzazione delle fatture, quali voci di costo o di credito IVA nelle dichiarazioni 2015, a distanza anche di un anno dalla data di emissione; f) l’omessa dichiarazione di inizio dei lavori, non prodotta né dal COGNOME né dal COGNOME.
1.3. Il ricorrente non si confronta con tale ampio ed articolato apparato argomentativo, limitandosi a contestare la mancata esecuzione da parte della Guardia di Finanza di controlli presso la persona del COGNOME e della ditta a lui intestata.
A fronte di siffatte considerazioni dei giudici di merito, corrette in diritto e rispetto alle quali, dunque, non è predicabile violazione di legge alcuna, è la difesa a non aver assolto l’onere del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata, censurata con il ricorso per Cassazione perché carente ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. . Una siffatta critica avrebbe imposto al ricorrente di prendere in esame l’intero contenuto del provvedimento impugnato, e non soltanto la parte di esso che specificamente si riferisce all’analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; non è consentito, infatti, “parcellizzare” il provvedimento impugnato sia pur seguendo l’ordine di trattazione delle specifiche questioni che in esso viene fatto – senza considerare argomentazioni spese in altra parte della sentenza e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
E, inoltre, occorre ricordare che deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448).
Peraltro, contrariamente alla tesi difensiva, la Corte distrettuale ha ritenuto integrato il reato contestato non valorizzando le presunzioni tributarie, bensì attribuendo valore decisivo a plurimi indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti, inerenti a dati di fatto certi e non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, tutti convergenti verso il medesimo risultato.
1.4. Il motivo, intrinsecamente ed estrinsecamente generico dunque, oltre che manifestamente infondato, è inammissibile.
Diversamente, il secondo motivo di ricorso, svolto con riferimento al difetto dell’elemento soggettivo quanto al reato di cui ai capo d), è fondato, poiché,
sottoposta la questione alla Corte territoriale, quest’ultima ha totalmente pretermesso qualsiasi motivazione al riguardo.
Deve pertanto annullarsi la sentenza in parte qua con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Col terzo motivo di ricorso lamenta la difesa ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche ed entità eccessiva della pena irrogata.
3.1. Va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, indicativi della negativa personalità dello stesso (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, deo. 2005, Alba, Rv. 230691).
AI fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Nel rispetto di tali consolidati orientamenti giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell’assenza di elementi valutabili a favore dell’imputato idonei a mitigare il disvalore del fatto.
La difesa non fornisce elementi specifici tali da ritenere il comportamento processuale rilevante in misura tanto significativa da determinare il riconoscimento dell’attenuazione di pena.
3.2. Va poi rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di
merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla rilevanza dell’importo economico delle fatture, in misura tale da determinare un elevato risparmio indebito nel pagamento delle imposte.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Al riguardo, deve escludersi ogni rilievo alla dedotta incertezza del quadro probatorio, da ritenere del tutto insussistente in ragione degli elementi riportati nei paragrafi precedenti.
3.3. Il motivo, nella sua interezza manifestamente infondato, è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2025
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Il Preidente