Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bologna del maggio 2023, che, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 20 settembr ridotto ad anni 1 e mesi 4 di reclusione la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commesso in RAGIONE_SOCIALE il 24 settembre 201 avendo invece i giudici di secondo grado assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 74 del 2000 (capo E) e dichiarato estinti per prescrizione i reati ex art. 8 e 4 del 2000, rispettivamente contestati ai capi B e C, mentre il reato di cui al capo D ( quater del d. Igs. n. 74 del 2000) era stato già dichiarato estinto per prescrizione dal pr
Letta la memoria del 2 gennaio 2024 a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il ricorrente, nel ribadire le argomentazioni articolate nel ricorso, ha chiesto che decreto di restituzione degli atti alla Sezione competente, non ravvisandosi inammissibilità indicate nell’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma de colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa legge penale (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.), è manifestamente infondato volto a prefigurare una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranea legittimità, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i qu alla residua fattispecie di cui al capo A, hanno richiamato (pag. 6-7 RAGIONE_SOCIALEa sentenz gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e le dichiarazioni dibattimentali NOME COGNOME COGNOMEfunzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e , ›NOME‘ NOME COGNOME COGNOMEfunzionarick,RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE). Da tali acquisizioni è l’imputato, quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, si è avvalso, nella dichia relativa all’anno di imposta 2012, di fatture per operazioni oggettivamente inesis dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, essendo stata desunta la natura fittizia degli element nella dichiarazione, in maniera non illogica, da una pluralità di circostanze, ossi RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture, la mancata indicazione in esse del destinatario, de numero dei colli, con conseguente impossibilità di individuare la specifica natura RAGIONE_SOCIALE fatturate, la diversità tra l’ambito commerciale riferibile alle fatture e l’ogge società RAGIONE_SOCIALE, la quale peraltro non ha mai depositato i bilanci nella Camera di co omesso di presentare le dichiarazioni fiscali negli anni 2007, 2008, 2010, 2011, 2 non ha mai versato imposte e inoltre non disponeva di alcun locale nell’indirizzo RAGIONE_SOCIALEa
Osservato che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata risulta sorretta da cons razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tutta consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché quello del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in f RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.