Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35732 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Perugia, che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000, aver, nella sua qualità di titolare dell’impresa individuale “RAGIONE_SOCIALE“, emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a COGNOME amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, l’evasione delle imposte sui redditi e/ valore aggiunto per l’anno d’imposta 2015.
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo, deduce manifesta insuffici contraddittorietà e illogicità della motivazione, per travisamento della prova in violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., nonché per omessa valutazione di risultanze probatorie rilevanti ai fini decidere. Lamenta, inoltre, la mancata o erronea applicazione della regola di giudizio di all’art. 533, primo comma, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, primo comma, lett. c) cod.proc.pen.
Con il secondo la violazione di legge per carenza dell’elemento soggettivo del dolo specific Con il terzo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In ordine alla prima doglianza, si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violaz dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) proc. pen., per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere supera ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui con di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Se n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la ma osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva quanto tale, ma refluisce nell’eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo de sentenza.
Inoltre, le doglianze relative all’affermazione della responsabilità e alla GLYPH carenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il ricorrente assume che non vi è prova de finalità evasiva, non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legitti investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cog del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giurid seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a qu richiamato quanto riferito dal teste COGNOME, operante della Guardia di Finanza, il quale riferito che non è stata rinvenuta alcuna prova del pagamento delle sei fatture e che la d COGNOME COGNOME aveva tenuto correttamente la contabilità. Le fatture in contestazione, al contra risultavano essere state registrate nella contabilità della società RAGIONE_SOCIALE, dalla qu
emergeva che i pagamenti erano avvenuti in contanti e con importi al di sotto della soglia di e 1.000. Peraltro, il giudice ha evidenziato che i testi della Guardia di finanza avevano evidenz che le sei fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riportavano tutte la medesima causale, che ricorrente specifica concernere il compenso per la cessione del cosiddetto pacchetto client tuttavia differenziandosi negli importi senza alcuna logica ragione.
Inoltre, dalle risultanze probatorie tmerso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’attività c stata costituita una società, appunto la RAGIONE_SOCIALE, costituita dalla moglie dello imputato ed altre persone imputate nel procedimento, per svolgere nella stessa sede della ditt COGNOME la medesima attività di revisione di autoveicoli, attività per la quale è obbligat presenza di un soggetto dotato dei requisiti tecnico professionali necessari, quale era il RAGIONE_SOCIALE La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE all’epoca /dunque, non era attiva, anche se aveva ancora la partita IVA aperta e aveva emesso le sei fatture in contestazione, con causale “rimborso spese per l’attività revisione di auto e moto”, attività effettivamente eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE. Il giudice a q quindi evidenziato come non fosse stato affatto chiarito, se non con affermazioni contradditto e sfornite da elementi probatori, la ragione economica della dismissione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che tuttavia aveva eseguito ben oltre 4000 RAGIONE_SOCIALE nell’ultimo anno e che assume di av ceduto alla RAGIONE_SOCIALE i propri clienti. Né si comprende la ragione economica per la quale un RAGIONE_SOCIALE, che era in grado di disporre effettivamente di un pacchetto clienti così cospicuo quindi non era in crisi- debba trasferire i suddetti clienti ad un’altra RAGIONE_SOCIALE che eseguiva le presso la medesima sede della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e così emettere fatture per la cessione de suddetti clienti. Aggiunge il giudice, inoltre che i clienti “ceduti” sarebbero stati liberi d di alta azienda per il servizio di revisione.
Peraltro, manca alcun contratto, regolarmente registrato avente, ad oggetto tale operazione d cessione dei clienti, che sarebbe intercorso fra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sicché il g a quo ha ritenuto la suddetta tesi difensiva non verosimile.
In ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è grav I ricorrente e all’assenza di elementi positivd idonei alla concessione delle attenuanti.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
I consigliere estensore
Il Presidente