Fatture False: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’utilizzo di fatture false per abbattere il carico fiscale è un reato grave che può portare a conseguenze penali significative. Tuttavia, una volta emessa una condanna, quali sono i limiti per poterla contestare davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza chiarisce i confini del giudizio di legittimità, sottolineando come la rivalutazione delle prove non sia ammessa. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché le argomentazioni basate sui fatti non possono trovare accoglimento in Cassazione.
Il Caso: Utilizzo di Fatture per Operazioni Inesistenti
Un imprenditore è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ovvero per aver utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte. L’imprenditore ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso: Elemento Soggettivo e Trattamento Sanzionatorio
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
1. Violazione di legge sull’elemento soggettivo: Sosteneva che i giudici avessero errato nel ritenere provata la sua consapevolezza e volontà (dolo) di commettere il reato.
2. Violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: Lamentava che la Corte d’Appello non avesse applicato la massima riduzione di pena possibile, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle fatture false
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le doglianze presentate dall’imprenditore non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità. Le contestazioni, infatti, non riguardavano una violazione di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che spettano esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando diversi punti chiave.
Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha ribadito il proprio ruolo di giudice della legge, non dei fatti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione come le prove sono state valutate, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Corte.
La Prova della Consapevolezza sull’uso di fatture false
I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d’Appello completa, logica e priva di contraddizioni. La consapevolezza dell’imprenditore riguardo alla falsità delle fatture era stata desunta da elementi concreti e inequivocabili:
* Assenza di contratti: Non esisteva alcun accordo commerciale formale con le società che avevano emesso le fatture.
* Mancanza di comunicazioni: Non è stata trovata alcuna corrispondenza o lettera di accompagnamento per le fatture ricevute.
* Pagamenti non tracciabili: Le cambiali prodotte dall’imputato non erano riconducibili alle fatture contestate, presentando importi e date differenti.
* Inesistenza dei mezzi: Le società emittenti non possedevano gli automezzi necessari per effettuare i servizi di trasporto fatturati.
Questi indizi, presi nel loro insieme, hanno permesso ai giudici di merito di concludere con certezza che l’imprenditore fosse pienamente consapevole della frode.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Anche per quanto riguarda la pena, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello correttamente motivata. La scelta di non concedere la massima riduzione per le attenuanti generiche era giustificata dall’assenza di nuovi elementi positivi da valutare. Inoltre, il ricorrente non aveva specificato nel suo ricorso quali elementi avrebbero meritato una valutazione più favorevole.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere il merito della causa. Un ricorso ha speranza di essere accolto solo se si concentra su errori di diritto o su palesi illogicità della motivazione. Quando la sentenza di appello è ben argomentata e fondata su una ricostruzione fattuale solida, come nel caso delle fatture false analizzato, le possibilità di ribaltare la decisione in Cassazione sono estremamente ridotte. L’imprenditore è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado e non consentita in sede di Cassazione.
Quali elementi hanno dimostrato che l’imprenditore era consapevole della falsità delle fatture?
La consapevolezza è stata provata sulla base di diversi elementi oggettivi: l’assenza di contratti con le società emittenti, la mancanza di qualsiasi corrispondenza di accompagnamento alle fatture, l’impossibilità di ricondurre i pagamenti alle fatture specifiche e il fatto che le società fornitrici non disponevano dei mezzi (automezzi) per eseguire i servizi fatturati.
Perché non è stata concessa la massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva motivato la decisione di non concedere la massima riduzione per l’assenza di nuovi elementi positivi da valutare a favore dell’imputato. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivazione adeguata, sottolineando inoltre che il ricorrente non aveva specificato quali elementi avrebbero giustificato una riduzione maggiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLLICHEMI NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata affermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.2, d.lgs.7 deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all’affermazione d responsabilità in ordine all’elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, violazion legge e in ordine al trattamento sanzioNOMErio, non avendo il giudice applicato la massi riduzione di pena per le concesse circostanze attenuanti generiche.
Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di s dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fa precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si d dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che non sono stati mai stipulati contratti con le società emittenti le fatture, né è stata rinvenuta qualsiasi comunic corrispondenza o lettera di accompagnamento alle fatture emesse, ritenendo quindi che il rappresentante legale della società fosse pienamente consapevole della inesistenza di un sottOstante accordo commerciale. Il giudice ha altresì evidenziato che ‘non sono stati neppur rintracciati i relativi pagamenti, in quanto le cambiali prodotte dall’imputato non sono r alle suddette fatture, poiché indicano diversi importi e recano date non corrispondenti. Infine, il giudice ha evidenziato che le società emittenti le fatture erano persino sprovviste degli automezzi con cui avrebbero dovuto effettuare i trasporti fatturati. Da tali elementi il giud quindi, inferito la perfetta conoscenza della fittizietà delle fatture emesse dalle società em Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzioNOMErio sono insindacabili in sede legittimità ove supportate da congrua ed idonea motivazione. Nel caso in disamina la Cort territoriale ha ritenuto di confermare la decisione del giudice di primo grado che ha concess circostanze attenuanti generiche, ma non nella massima estensione, in ragione dell’assenza di nuovi elementi suscettibili di valutazione positiva, né il ricorrente ha indicato in modo sp gli elementi in ragione dei quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto esse concesse in misura più ampia.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
(0′)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/04/2024
II,Consigliere estensore
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Il Presidente