Fatture False: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40314/2024, ha affrontato un caso emblematico di frode fiscale basata sull’utilizzo di fatture false. La pronuncia ribadisce principi fondamentali sull’inammissibilità del ricorso per cassazione quando questo si limita a riproporre censure di fatto già valutate nei gradi di merito. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti: Una Frode Fiscale tra Edilizia e Autoricambi
Il caso riguarda l’amministratore di una società operante nel settore edile, condannato per aver utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti. Le fatture erano emesse da un’azienda che, formalmente, si occupava di ricambi per auto e motocicli. L’oggetto della finta compravendita erano vasche per il contenimento di acque reflue e impianti di depurazione, beni palesemente estranei all’attività commerciale dell’emittente.
L’obiettivo di questa operazione fraudolenta era duplice:
1. Creare un fittizio credito IVA.
2. Utilizzare tale credito per compensare i debiti contributivi verso l’INPS.
Questo stratagemma consentiva alla società edile di mantenere una regolarità contributiva apparente, indispensabile per ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e poter così continuare a operare, soprattutto nel settore degli appalti pubblici.
Le indagini avevano fatto emergere numerose anomalie: la contabilità della società emittente era totalmente inattendibile, i dipendenti non ricordavano alcuna consegna di vasche e, soprattutto, mancavano le bolle di consegna specifiche per i beni fatturati.
La Decisione della Corte di Appello
La Corte di Appello, pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per due violazioni relative all’uso di fatture false e per un’altra violazione fiscale. La Corte territoriale aveva ritenuto provato l’impianto accusatorio sulla base delle prove raccolte, incluse le dichiarazioni di una testimone chiave che aveva confermato come l’operazione fosse stata ideata dall’imputato per ottenere liquidità e saldare le rate di un mutuo.
L’analisi delle fatture false in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, in sintesi, una valutazione errata delle prove e una violazione di legge. Sosteneva che la sua versione dei fatti non fosse stata adeguatamente considerata e che le prove a suo carico non fossero sufficienti. Contestava, inoltre, l’utilizzabilità di alcuni atti del procedimento.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione si basano su principi cardine del giudizio di legittimità.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte di Appello. Il ricorrente non ha fatto altro che proporre una propria, alternativa, ricostruzione dei fatti, cercando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione del merito della vicenda. Questo, però, è precluso in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non sulla ricostruzione dei fatti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che le deduzioni difensive erano generiche e non in grado di ‘disarticolare’ il solido ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. Un’ipotesi alternativa, per essere presa in considerazione, deve essere ‘inconfutabile’, e non semplicemente una delle tante possibili.
Infine, uno dei motivi di ricorso è stato considerato ‘nuovo’, poiché sollevava una questione sull’utilizzabilità di un atto che non era mai stata discussa nel processo d’appello. La presentazione di motivi nuovi in Cassazione è vietata, poiché priverebbe la controparte e i giudici dei precedenti gradi della possibilità di discutere su quel punto specifico.
Le conclusioni
La sentenza conferma un orientamento consolidato: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione i fatti. Per ottenere l’annullamento di una condanna, non basta proporre una diversa lettura delle prove, ma è necessario dimostrare un vizio di legittimità, come una violazione di legge o una motivazione gravemente carente. In questo caso, l’utilizzo di fatture false per creare crediti fittizi è stato provato oltre ogni ragionevole dubbio nei gradi di merito, e il tentativo di rimettere in discussione tale accertamento in Cassazione si è rivelato infruttuoso. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era manifestamente infondato, riproduceva censure già respinte dalla Corte di Appello con adeguata motivazione, proponeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità e introduceva un motivo ‘nuovo’, ovvero non presentato nel precedente grado di giudizio.
Qual era lo scopo dell’utilizzo delle fatture false nel caso di specie?
Lo scopo era creare un credito IVA fittizio per compensare i debiti contributivi con l’INPS. Ciò permetteva alla società di mantenere una regolarità contributiva (DURC) essenziale per poter operare nel proprio settore.
È possibile presentare nuove questioni per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, la sentenza conferma che la questione relativa all’utilizzabilità del processo verbale di constatazione era ‘nuova’ perché non sottoposta all’esame della Corte territoriale. Come tale, è stata giudicata inammissibile, poiché nel giudizio di Cassazione non si possono sollevare censure non proposte nei precedenti gradi.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40314 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Parma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 16/06/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per l’imputato la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 16 giugno 2023 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 31 maggio 2022 del Tribunale di Reggio Emilia, ha rideterminato la pena per due violazioni dell’art. 2 e una dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, previo accertamento della prescrizione di una violazione dell’art. 10-quater e di una dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ricorre per cassazione l’imputato per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’accertamento di responsabilità (primo motivo), per
violazione di legge in merito alla prova (secondo motivo), per violazione di legge in relazione all’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 354 e 355 cod. proc. pen. (terzo motivo)
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello.
I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era legale rappresentante, operante nel settore edile, aveva avuto a che fare con la RAGIONE_SOCIALE che si occupava invece di ricambi auto e motocicli, per cui le fatture relative alle vasche per il contenimento RAGIONE_SOCIALE acque reflue e gli impianti di depurazione erano false e la relativa IVA a credito era stata utilizzata per compensare i debiti contributivi con l’INPS, così da mantenere una regolarità contributiva essenziale per conservare il DURC. Era emerso anche che erano presenti i documenti di trasporto e le fatture relative al servizio, ma in tale documentazione non si faceva riferimento all’esecuzione di consegne né erano state rinvenute le bolle di consegna RAGIONE_SOCIALE singole vasche. D’altra parte, la contabilità della RAGIONE_SOCIALE era risultata del tutto inattendibile ed era risultato che la società fosse stata coinvolta in altri meccanismi evasivi. I dipendenti della società avevano dichiarato di non ricordare se fossero arrivate RAGIONE_SOCIALE vasche, mentre la dipendente NOME COGNOME, che aveva avuto una relazione sentimentale con l’imputato, aveva precisato di aver registrato le fatture relative alle vasche e che l’COGNOME aveva deciso di commercializzarle per ottenere la liquidazione necessaria per saldare le rate del mutuo stipulato per l’acquisto del capannone della società. La motivazione della sentenza di primo grado è particolarmente ampia e diffusa per cui comprensibilmente la sentenza di secondo grado è più sintetica pur nella completezza degli argomenti svolti. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
I primi due motivi sono centrati sulla prova e sull’accertamento di responsabilità. Secondo l’imputato, anche il teste COGNOME, all’epoca dipendente della RAGIONE_SOCIALE, non aveva escluso l’acquisto RAGIONE_SOCIALE vasche, mentre la COGNOME aveva precisato che l’COGNOME aveva cominciato a commercializzare le vasche mentre i finanzieri non avevano fatto accesso presso le società acquirenti. Le deduzioni difensive sono fattuali e rivalutative, non idonee nella loro genericità a disarticolare il ragionamento della Corte territoriale che ha confermato la sentenza di condanna. Fuoriescono dall’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che richiede che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589).
La questione dedotta con il terzo motivo dell’utilizzabilità del processo verbale di constatazione è nuova, perché non sottoposta all’esame della Corte territoriale, come si desume dal riassunto dei motivi di appello non confutati dal ricorrente. Come tale è inammissibile.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione . della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente