Fatture False: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’utilizzo di fatture false è un reato grave con conseguenze significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una condanna per tale illecito, sottolineando che non è possibile utilizzare l’ultimo grado di giudizio per tentare di rimettere in discussione i fatti già accertati. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un soggetto condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello alla pena di un anno di reclusione. L’accusa era quella prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte.
Nonostante la doppia condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella loro valutazione. A suo dire, esistevano prove che dimostravano l’effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture contestate e, in ogni caso, mancava l’intento fraudolento (dolo).
Il Ricorso dell’Imputato e le Censure sulle Fatture False
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Secondo l’imputato, le corti inferiori non avrebbero considerato adeguatamente alcune prove dichiarative che avrebbero confermato la realtà delle operazioni fatturate.
2. Assenza di dolo: Di conseguenza, se le prestazioni erano reali, non poteva sussistere l’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di commettere l’illecito.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa e a lui più favorevole rispetto a quella dei giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Cassazione: L’inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo un tentativo improprio di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma quello di giudice di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge.
I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica, congrua e ben fondata sulle prove emerse durante il processo. Numerosi elementi confermavano la natura fittizia delle fatture false:
* Mancanza di mezzi: La società emittente non disponeva né del personale specializzato né delle attrezzature necessarie per eseguire le prestazioni indicate.
* Assenza di documentazione: Non esisteva alcun documento (contratti, corrispondenza, ecc.) che provasse l’incarico o lo svolgimento effettivo dei lavori.
* Genericità delle descrizioni: Le prestazioni erano descritte nelle fatture in termini vaghi e generici.
* Incompatibilità dell’attività: L’attività svolta dalla società emittente era incompatibile con quella fatturata.
* Pagamenti non tracciabili: Entrambe le parti avevano dichiarato che il pagamento era avvenuto in contanti, rendendo impossibile qualsiasi verifica.
* Dichiarazioni contraddittorie: Le versioni fornite dall’imputato e da un altro soggetto coinvolto non erano compatibili tra loro.
Questo quadro probatorio, definito dalla Corte “solido e non smentito”, costituiva un fondamento più che sufficiente per l’ipotesi accusatoria. Il ricorso, riproponendo le stesse censure già respinte in appello, si limitava a sollecitare una nuova e non consentita lettura delle prove.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza. Non può essere uno strumento per contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito.
Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo giudice del fatto non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze negative. Come in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, rendendo la sua posizione ancora più gravosa.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali elementi hanno convinto i giudici della falsità delle fatture?
I giudici hanno basato la loro decisione su molteplici elementi, tra cui l’assenza di personale e attrezzature idonee da parte dell’emittente, la mancanza di documentazione a supporto delle prestazioni, la descrizione generica dei servizi, i pagamenti in contanti non verificabili e le dichiarazioni contraddittorie dei soggetti coinvolti.
Quali sono le conseguenze per l’imputato dopo la decisione della Cassazione?
La condanna a un anno di reclusione è diventata definitiva. Inoltre, a causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 1°/12/2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa il 28/5/2021 dal Tribunale di Ivrea, con la qua NOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 2, d marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando l’affermazione di responsabilità: la sentenza avrebbe confermato il giudizi colpevolezza senza valutare alcune prove dichiarative che avrebbero dimostrat l’oggettiva esistenza delle prestazioni indicate in fattura, così da esclu fattispecie contestata. Di questa, peraltro, mancherebbe anche il dolo.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo l medesime censure avanzate alla Corte di appello – tende ad ottenere in ques sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e p favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che la sentenza di merito – pronunciando proprio sulla questione qui riprodotta – contiene una motivazione del t congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestament illogica; come tale, quindi, non censurabile. La Corte, in particolare, ha eviden che numerosi elementi avevano confermato la fittizietà della fattura riportat contestazione: a) l’emittente apparente non aveva disponibilità di person specializzato né di attrezzature idonee ad eseguire le prestazioni indicat mancava qualunque documentazione comprovante l’effettivo svolgimento di queste (compresa la corrispondenza riguardante il conferimento dell’incarico e profili economici); c) le stesse prestazioni erano indicate in termini assoluta generici; d) l’attività svolta dalla emittente era incompatibile con quella indi fattura; e) risultava impossibile accertare l’effettivo pagamento della presta in quanto entrambe le parti avevano dichiarato essere avvenuto in contanti. A si aggiunga che il ricorrente non aveva mai fornito chiarimenti, né off documentazione attestante l’effettiva esistenza delle prestazioni; le dichiara dello stesso e quelle di altro soggetto coinvolto risultavano non compatibil sintesi, un contesto probatorio del tutto solido e non smentito a fondame dell’ipotesi accusatoria.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024
Il GLYPH sigliere estensore
Il Presidente