Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24266 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso propostO da NOME NOMENOME nato a Bergamo il DATA_NASCITA
Oggì, 19 CHI 2624
IL
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 3 luglio 2023, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante
speciale di cui all’art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000, alla pena di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, in qualità di amministratore della società “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, nelle relative dichiarazioni per l’anno 2014, presentate il 21 febbraio 2015 ed il 28 settembre 2015, si sarebbe avvalso di quattro fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla società “RAGIONE_SOCIALE“, indicandole quali elementi passivi fittizi.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato per il quale è stata pronunciata condanna.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, perché si limita a rinviare alle considerazioni fatte dal Giudice di primo grado e omette di confrontarsi criticamente con i rilievi della difesa. Si segnala, in particolare, che, sin dall’inizio del procedimento, e anche nell’atto di appello, la difesa ha affermato l’irrilevanza dell’inesistenza di strutture operative da parte della società emittente le fatture ritenute mendaci, perché la stessa utilizzava prestazioni di artigiani e procedeva poi alla fatturazione delle attività svolte da questi ultimi, e che, però, sul punto, i Giudici di merito, anche quello di primo grado, non hanno mai fornito alcuna risposta.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso qualunque motivazione in ordine alle censure formulate con il secondo motivo di appello, concernenti la richiesta di assoluzione per la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, pur riportandole espressamente nella parte riassuntiva delle critiche esposte nell’atto di gravame. Si precisa, inoltre, che la difesa non ha chiesto l’assoluzione per l’assenza del dolo specifico previsto dalla norma, bensì per mancanza di dolo generico, e cioè della consapevolezza della falsità delle fatture ricevute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, le quali contestano la natura meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la Corte d’appello non ha risposto al rilievo per cui le fatture sono state emesse da un soggetto che non aveva bisogno di strutture operative perché utilizzava la prestazione di artigiani.
La sentenza impugnata, in realtà, ha spiegato, con motivazione immune da vizi, perché ritiene che i lavori non siano stati in alcun modo eseguiti, ponendo a fondamento di tale conclusione plurime circostanze e non solo il fatto che la ditta emittente le fatture contestate, la “RAGIONE_SOCIALE“, non aveva sede operativa, disponibilità di beni strumentali e personale dipendente.
La Corte d’appello, infatti, ha evidenziato che: a) dai conti correnti della “RAGIONE_SOCIALE” emergevano prelievi effettuati subito dopo l’incasso delle fatture per importi leggermente inferiori; b) le fatture n. 28 e n. 43, per complessivi euro 40.975,00 oltre IVA, contenevano indicazioni generiche in ordine ai lavori, non erano supportate da contratti o da altra documentazione giustificativa e, a dire della difesa, si sarebbero riferite ad opere realizzate in un immobile preso in sublocazione; c) le fatture n. 31 e n. 44, per complessivi euro 36.240,00 oltre IVA, contenevano indicazioni generiche ed erano supportate da un contratto di subappalto privo di data certa, gravemente carente in ordine al rischio di impresa trasferito dalla ditta dell’attuale ricorrente, la “RAGIONE_SOCIALE alla “RAGIONE_SOCIALE” e indicante criteri di determinazione del corrispetti assolutamente anomali e generici (questa la clausola negoziale pertinente: «la quantità totale dei lavori e il relativo importo nonché le quantità parziali ed i relati importi potranno variare in più o in meno in qualsiasi misura previo accordo sottoscritto tra le parti»); 4) la ditta dell’attuale ricorrente, la “RAGIONE_SOCIALE” non ha prodotto alcun documento funzionale all’identificazione delle persone che hanno eseguito i lavori in subappalto all’interno dei propri cantieri e nemmeno alcun documento dal quale risultava avesse effettivamente preso in carico da terzi dei lavori, poi, in ipotesi, parzialmente appaltati alla “RAGIONE_SOCIALE 5) le fatture n. 28 e n. 43 sono state emesse senza il regime di reverse charge, invece applicabile ai lavori di subappalto nel settore edile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
A fronte di questo apparato motivazionale, perciò, il ricorso si è limitato a contestare uno solo dei molteplici elementi addotti per evidenziare l’inesistenza oggettiva delle operazioni riportate nelle quattro fatture indicate nell’imputazione.
Conseguentemente, lo stesso è privo di specificità.
Invero, in proposito, le Sezioni Unite hanno affermato: «i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili “non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato” (Sez. 5, n. 28011 del
15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo “non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato” (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822-01, in motivazione, § 4).
Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l’assenza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine alla consapevolezza del mendacio in capo all’attuale ricorrente, nonostante l’esplicita deduzione in proposito nell’atto di appello.
Invero, nella specie, le fatture, secondo l’incensurabile accertamento dei Giudici di merito, sono relative ad operazioni “oggettivamente” – non soggettivamente – inesistenti, e hanno ad oggetto importi rilevanti, pari, in un anno, a quasi 100.000,00 euro complessivi (precisamente: 77.215,00 euro per imponibile e 16.987,00 euro per IVA).
Dette circostanze costituiscono elementi precisi e concludenti per ritenere che l’attuale ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” sin dal 2012, fosse consapevole che le quattro fatture in contestazione, emesse nel 2014 e utilizzate nelle dichiarazioni presentate nel 2015, si riferissero ad operazioni inesistenti. Né, d’altro lato, il ricorso espone di aver evidenziato nell’atto di appello elementi util ad infirmare questa conclusione, trascurati dal Giudice del gravame.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/03/2024