Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3375 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COMO il 05/09/1952
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ‘udito il Pubblico Ministero, in persona del SOstituto Procuratore dIANLUIGI COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 2 d.lgs.74/2000, per ess avvalso’ nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale, in dichiarazion fiscale, di fatture relative a operazioni inesistenti che egli stesso predisponeva materialment utilizzando denominazioni di ditte cessate o espressamente disconosciute dagli emittenti.
Si precisa che il Tribunale di Bologna ha assolto l’imputato per il reato di cui all’a d.lgs.74/2000, in relazione all’originaria imputazione.
Il ricorso è affidato a sette motivi.
2.1. Con il primo motivo, si rappresenta che la Corte di appello non si è pronunciata sull conclusioni scritte formulate dal difensore ed inviate con pec, con le quali, a seguito dell’ent in vigore della riforma Cartabia, formulava nuove istanze relative all’applicazione dell’art. bis cod. pen., ormai estesa anche ai reati puniti con pene non superiori nel minimo due anni, nonché alla richiesta di sospensione del procedimento e di sostituzione delle pene detentive con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 545 bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e sulla richiesta di applicazion pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità. L’art. 131 bis cod. pen., come novellato ragione del principio del favor rei, deve essere applicato ai reati commessi anche prima del 30 dicembre 2022.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’illegittimità della qualificazione dei f inquadrarsi più correttamente ai sensi dell’art.3 d.lgs. 74/2000, reato che prevede delle sogli di punibilità che, nel caso di specie, non sono state superate. Richiamata la ratio del diver trattamento tra le previsioni di cui agli artt.2 e 3 del d.lgs.74/2000 e la maggiore decett delle condotte che hanno per oggetto documenti non aventi la medesima funzione probatoria, evidenzia di aver autoprodotto tre fatture (due nel 2014 e una nel 2015) che solo apparentemente sembrano emesse da terzi fornitori e di averle inserite in contabilità ed utilizzat nella dichiarazione dei redditi, con conseguente evasione d’imposta per importi prossimi a euro n2500- 3.000 per ciascuna annualità, inferiori alla soglia di cui all’art. 3 d.lgs.74/2000. Cont tatti l’utilizzo di fatture false, artatamente create dall’imputato, prive di un rilevante gra decettività, la cui falsità è riconoscibile ictu °culi: pertanto, i fatti sono sussumibili nella fattispecie di cui all’art.3 d.lgs. 74/2000. Specifica che le fatture in oggetto sono evidenteme autoprodotte e false, in quanto presentano la medesima grafica, talora anche sbagliate nella descrizione degli importi, solo apparentemente emesse da due diversi fornitori, essendo erronea l’indicazione del codice fiscale, che non possono neppure essere qualificate come vere e proprie fatture.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente evidenzia che per le caratteristiche con cui s redatte le fatture autoprodotte, i suddetti documenti falsificati non possono essere qualifi come fatture ai sensi dell’art. 21 d.p.r. 633/1972.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta mancata applicazione dell’art.131 bis cod pen. e chiede alla Corte di cassazione di fare applicazione della causa di non punibilità, ragione dell’ammontare minimo dell’imposta evasa e dell’assenza di precedenti penali.
2.6. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e violazi di legge in ordine al diniego di sospensione condizionale della pena. Ha usufruito una sola volt della sospensione condizionale della pena per una condanna di mesi 5 giorni 10 di arresto e ammenda di 5 milioni di lire, non ostativa ad una seconda concessione. In ogni caso, la prognosi di recidiva non tiene conto dell’età avanzata, del fatto che i precedenti penali sono molto risale nel tempo e della contestuale concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.7. Con il settimo ed ultimo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione in ordine motivo di appello con cui si censura la quantificazione della somma oggetto di confisca. Rappresenta che il Tribunale di Bologna, in motivazione, aveva disposto la confisca di euro 3.332,00 per l’anno 2015 e di euro 2.598,00 per l’anno 2014 e aveva dato atto dell’errore materiale presente nel dispositivo, in cui era presente la sola statuizione della confisca di e 3.332,00, relativa all’anno 2015. Il ricorrente aveva proposto appello con il terzo motivo gravame avverso tali statuizioni in quanto il giudice di primo grado, nel calcolo della somma d confiscare, aveva aggiunto anche le maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle Entrate a titolo di Irap, quale impoAtq, penalmente non rilevante. La Corte territoriale, malgrado sia stata post la questione . in modo specifico, ha affermato, erroneàmente ed illogicamente, che il relativo motivo di appello non era comprensibile.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alle richieste di applicazione della causa di esclusi della punibilità per particolare tenuità del fatto e di sostituzione della pena detentiva nonch ordine all’ammontare della confisca.
1.1. GLYPH Conviene, per ragioni di ordine logico, prendere le mosse dall’analisi delle questioni dedotte con il terzo e con il quarto motivo di ricorso, entrambi concernenti l’affermazione del responsabilità. Al riguardo, occorre osservare che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fat altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la fa documentazione sia stata creata dall’utilizzatore della stessa, sì da farla apparire com proveniente da terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento a talune ipotes
fatturazione, contenuto nell’art. 3, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come riformato dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha modificato il rapporto di specialità reciproca sussistent tra il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e quello di dichiarazione fraudolenta m altri artifici, previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, Sez. 3, n. 13364 del 14/0 Rv. 286134). Pertanto, nel caso in disamina, si configura il delitto di dichiarazione fraudolen mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, considerato che i document autoprodotti e portati in dichiarazione sono stati correttamente qualificati dal giudice a quo come fatture.
Né è ammissibile la questione dedotta con il quarto motivo, concernente l’erronea qualificazione dei suddetti documenti autoprodotti dal ricorrente come fatture in senso tecnico, ai sensi dell’art. 21 d.p.r. 633/1972, trattandosi di falsi grossolani, in quanto del tutto gen
1.2. Sono, invece, fondate la prima e la seconda doglianza, con le quali si lamenta l’omessa valutazione delle richieste formulate con le conclusioni scritte, in relazione alla manc valutazione della applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., ormai estesa ai reati puniti con non superiori nel minimo a due anni, e dell’art. 545 cod. proc pen.
Nel caso in disamina, effettivamente il ricorrente ha depositato conclusioni scritte in da 29/07/2023 con le quali ha chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., posto che momento della proposizione dell’appello, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdott rilevanti innovazioni sotto tale profilo, non era ancora in vigore. Dall’esame degli atti process emerge, inoltre, che nel verbale di udienza del 08/09/2023 il giudice a quo ha richiamato le sole conclusioni del Procuratore generale e disposto il rinvio all’udienza del 15/09/2023 e che anche nel frontespizio délla sentenza della Corte di appello di Bologna impugnata non si fa cenno alle conclusioni del ricorrente, ma vi è il solo richiamo alle conclusioni del Procuratore generale.
Peraltro, nella parte dedicata alla esposizione dei motivi di appello, il giudice a quo fa riferimento a soli tre motivi, concernenti la responsabilità, la sospensione condizionale della pe e l’ammontare della confisca, senza richiamare le richieste formulate con le conclusioni scritte.
Né nell’apparato argomentativo della pronuncia impugnata sono riscontrabili argomentazioni che possono, sia pure implicitamente, fornire una risposta in ordine a tale profilo
Non è d’altronde giuridicamente possibile vagliare nel merito in questa sede di legittimit la richiesta, formulata nel quinto motivo di ricorso, di applicazione diretta della causa di punibilità in disamina: ciò richiede infatti valutazioni di merito, connotate da ambi discrezionalità, precluse nel giudizio di legittimità.
Analoghe considerazioni vanno formulate a proposito della doglianza inerente alla richiesta di applicazione dell’art. 545 cod. proc. pen., avanzata anch’essa con le suddette conclusioni scritte.
Al riguardo, si richiama quanto recentemente affermato, in ordine alla disciplina transitori enucleabile dall’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), nel senso ch affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno d nuove pene sostitutive delle pene detentive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria un
richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090).
Neppure a tale riguardo, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, è dato rinvenire riferimenti, sia pure impliciti, alla questione concernente l’applicazione dell’art cod. proc. pen. Poiché le conclusioni scritte erano sufficientemente precise e pertanto, del tut idonee a radicare in capo alla Corte territoriale il dovere di pronunciarsi sulle suddette questi si è in presenza del vizio di mancanza di motivazione.
Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, in ordine ai punti relativ applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e sostituzione della pena detentiva, pregiudiziali rispetto al sesto motivo di ricorso, da rite assorbito.
1.3. E’, inoltre, fondato il settimo motivo di ricorso. Il Tribunale ha GLYPH erroneamente quantificato la confisca tenendo conto anche delle maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle Entrate a titolo di IRAP. Va infatti ricordato che, in tema di confisca per equivalente ex art. bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilievo, ai fini della quantificazione del profitto reato di cui all’art. 2 del d.lgs. citato, l’evasione dell’imposta regionale sulle attività p (IRAP), non essendo la stessa un’imposta sui redditi in senso tecnico (Sez.3, n.5148 del 26/09/2023, Rv. 285941). La doglianza non è stata considerata dalla sentenza impugnata, sul ((AL presupposto di una mancanza di interesse del ricorrente, erroneamente desuntavun calcolo che non ha tenuto conto dell’importo di ciii è stata ordinata la ‘confisca e da cui, una volta r negativamente i profili sui quali è intervenuto l’accoglimento del ricorso, dovrà andare detrat l’importo relativo all’iRAP.
Si impone, dunque, anche in ordine alla determinazione dell’ammontare della confisca, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
2.11 ricorso è, dunque, fondato limitatamente alle richieste di applicazione della causa d esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di sostituzione della pena deten nonché in ordine all’ammontare della confisca. Inammissibile nel resto.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna in ordine alle richieste di applicazione della causa di esclusione della punibil per particolare tenuità del fatto e di sostituzione della pena detentiva nonché in ordi all’ammontare della confisca. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso all’udienza del 17/09/2024
GLYPH
Il consigliere estensore
Il Presidente